E' soggetta ad autorizzazione l'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario o dai loro aventi causa.
Non è soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria.