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Emissioni in atmosfera

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DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

La data indicata per la presentazione della domanda di adesione ai sensi dell'allegato 2C (15/02/2010) potrà essere prorogata?

No, non può essere prorogata. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto, l'impianto o l'attività si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Infatti l'autorizzazione ai sensi della D.G.R. 170-46074 del 23/05/1995 decade automaticamente a decorrere dal 60° giorno dall'emanazione della nuova D.D. 597 del 14/12/2009, così come previsto anche dal D.Lgs. 152/06 (ultimo capoverso dell'art. 272 comma 3). 

 

Non ho presentato l'adesione alla rinnovata via generale (allegato 2C, quello per chi è già autorizzato in via generale) entro il termine del 15/02/2010. Scaduto questo termine secondo quale allegato della nuova D.D. 597 del 14/12/2009 deve essere presentata l'istanza?

Dopo il 15/02/2010 il modello 2C non può più essere utilizzato per il rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata a sensi della D.G.R. 170-46074 del 23/05/1995, poiché tale autorizzazione, essendo giunta a scadenza, non è più rinnovabile. I ritardatari devono presentare domanda ai sensi dell'allegato 2A (impianti nuovi), e non possono beneficiare quindi dei 6 mesi di tempo previsti per l'adeguamento. Pertanto dovranno fermare gli impianti, adeguarli ai nuovi requisiti se necessario, presentare una domanda ai sensi dell'allegato 2A, attendere che decorrano i 45 giorni dalla data di presentazione della domanda per poter riattivare gli impianti (art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06) ed effettuare gli autocontrolli alle emissioni con le modalità di comunicazione previste dalla D.D. 597.

 

La documentazione (quadro emissioni, planimetrie, consumi e tipologie di Prodotti Vernicianti...) che ho già inviato con la domanda presentata ai sensi della vecchia D.G.R. 170-46074 del 23/05/1995 rispetta ancora pienamente l'attuale situazione. Devo ritrasmettere questa documentazione?

No. Se la documentazione è assolutamente identica si può non re-inviarla (crocettando l'apposita dichiarazione nel modello di domanda), se invece differisce anche solo in parte è invece necessario re-inviare completamente quanto richiesto.

 

Devo presentare una domanda di rinnovo ai sensi dell'Allegato 2B o dell'Allegato 2C. La documentazione da inoltrare con la domanda (vedasi Allegato 3 lettera B), deve fare riferimento agli impianti da adeguare o agli impianti già adeguati alle nuove prescrizioni?

I dati da riportare sono quelli relativi alla configurazione dell'impianto come risulterà dopo l'adeguamento. In caso di adesione all'Allegato 2C, che prevede 6 mesi di tempo per l'adeguamento, la documentazione di cui all'Allegato 3 lettera B dovrà pertanto riportare i dati progettuali relativi al futuro adeguamento.

 

Ho aderito nell'anno 2010 alla nuova domanda in via generale ai sensi della D.D. 597 del 14/12/2009. Devo presentare al 31 marzo 2010 la relazione annuale della sostituzione dei carboni attivi e consumo prodotti vernicianti relativa all'esercizio 2009. Quale modello devo utilizzare per redigere la relazione?

Ancora per quest'anno deve essere utilizzato il modello degli anni scorsi, ovvero quello di cui all'Allegato 2 lettera C della D.G.R. 170-46074 del 23/05/1995.

 

Ho aderito entro il 15/02/2010 alla rinnovata via generale ai sensi della D.D. 597 del 14/12/2009. Da quando devo iniziare ad utilizzare il modello di compilazione giornaliera dei consumi di solventi e sostituzione carboni attivi?

Dal momento della presentazione della nuova domanda, si deve subito iniziare la compilazione giornaliera del "modello registrazione e piano gestione solventi" di cui all'Allegato 3 lett. C. Per i giorni compresi fra il 01/01/2010 ed il giorno di presentazione della domanda è consentito stimare i consumi di solvente impiegati e riportare un dato cumulativo.

 

Ai fini della compilazione del "modello registrazione e piano gestione solventi", quali prescrizioni relative ai carboni attivi devo considerare durante i sei mesi in cui l'impianto non è ancora adeguato?

Fino all'avvenuto adeguamento deve essere considerata la quantità di carbone attivo già presente nell'impianto ed una capacità d'adsorbimento del 20% (D.G.R. 170-46074 del 23/05/1995). Dal giorno dell'adeguamento devono essere considerati i nuovi parametri di dimensionamento dei carboni attivi (almeno 15 kg di carbone ogni 1000 Nm³ di effluente aspirato ed una capacità di adsorbimento del 12%). La data dell'adeguamento deve essere inoltre annotata nel "modello registrazione e piano gestione solventi".

 

Le operazioni di lavaggio con solventi, effettuate con dispositivi a ciclo chiuso ove una ditta esterna si occupa di fornirmi il solvente di lavaggio ed alla quale restituisco il solvente esausto, contribuiscono al computo dei solventi da annotare nel "modello registrazione e piano gestione solventi"?

No, l'acquisto del solvente per il lavaggio (qualora l'operazione sia a ciclo chiuso e la gestione interamente affidata ad una ditta esterna), non deve essere annotato nel "modello registrazione e piano gestione solventi" in possesso della carrozzeria, bensì sarà contabilizzato dalla ditta esterna.

Ultimo aggiornamento: 12/05/2010