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No, non può essere prorogata. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto, l'impianto o l'attività si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Infatti l'autorizzazione ai sensi della D.G.R. 170-46074 del 23/05/1995 decade automaticamente a decorrere dal 60° giorno dall'emanazione della nuova D.D. 597 del 14/12/2009, così come previsto anche dal D.Lgs. 152/06 (ultimo capoverso dell'art. 272 comma 3).
Dopo il 15/02/2010 il modello 2C non può più essere utilizzato per il rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata a sensi della D.G.R. 170-46074 del 23/05/1995, poiché tale autorizzazione, essendo giunta a scadenza, non è più rinnovabile. I ritardatari devono presentare domanda ai sensi dell'allegato 2A (impianti nuovi), e non possono beneficiare quindi dei 6 mesi di tempo previsti per l'adeguamento. Pertanto dovranno fermare gli impianti, adeguarli ai nuovi requisiti se necessario, presentare una domanda ai sensi dell'allegato 2A, attendere che decorrano i 45 giorni dalla data di presentazione della domanda per poter riattivare gli impianti (art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06) ed effettuare gli autocontrolli alle emissioni con le modalità di comunicazione previste dalla D.D. 597.
No. Se la documentazione è assolutamente identica si può non re-inviarla (crocettando l'apposita dichiarazione nel modello di domanda), se invece differisce anche solo in parte è invece necessario re-inviare completamente quanto richiesto.
I dati da riportare sono quelli relativi alla configurazione dell'impianto come risulterà dopo l'adeguamento. In caso di adesione all'Allegato 2C, che prevede 6 mesi di tempo per l'adeguamento, la documentazione di cui all'Allegato 3 lettera B dovrà pertanto riportare i dati progettuali relativi al futuro adeguamento.
Ancora per quest'anno deve essere utilizzato il modello degli anni scorsi, ovvero quello di cui all'Allegato 2 lettera C della D.G.R. 170-46074 del 23/05/1995.
Dal momento della presentazione della nuova domanda, si deve subito iniziare la compilazione giornaliera del "modello registrazione e piano gestione solventi" di cui all'Allegato 3 lett. C. Per i giorni compresi fra il 01/01/2010 ed il giorno di presentazione della domanda è consentito stimare i consumi di solvente impiegati e riportare un dato cumulativo.
Fino all'avvenuto adeguamento deve essere considerata la quantità di carbone attivo già presente nell'impianto ed una capacità d'adsorbimento del 20% (D.G.R. 170-46074 del 23/05/1995). Dal giorno dell'adeguamento devono essere considerati i nuovi parametri di dimensionamento dei carboni attivi (almeno 15 kg di carbone ogni 1000 Nm³ di effluente aspirato ed una capacità di adsorbimento del 12%). La data dell'adeguamento deve essere inoltre annotata nel "modello registrazione e piano gestione solventi".
No, l'acquisto del solvente per il lavaggio (qualora l'operazione sia a ciclo chiuso e la gestione interamente affidata ad una ditta esterna), non deve essere annotato nel "modello registrazione e piano gestione solventi" in possesso della carrozzeria, bensì sarà contabilizzato dalla ditta esterna.
Ultimo aggiornamento: 12/05/2010