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Nell'ambito della tutela della risorsa idriche la Regione Piemonte, in attuazione delle Legge Regionale n. 61/2000, ha emanato il Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 (formato word) recante la "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29/12/2000 n. 61)" successivamente modificato ed integrato dal Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 02/08/2006.
Tale Regolamento rappresenta la prima attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e disciplina:
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articolo 7, lettera a): |
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articolo 7, lettera da b) a f): |
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Il Piano di prevenzione e di gestione dovrà essere redatto con un livello di consistenza e di approfondimento correlato alla dimensione ed alla tipologia dell'insediamento ed alla valutazione del rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio e dovrà seguire le indicazioni contenute nell'Allegato A alla D.P.G.R n. 1/R e includere la documentazione in esso indicata. La rappresentazione grafica e la relazione tecnica potranno essere redatte in modo sintetico per gli insediamenti di modesta incidenza, mentre dovranno essere più ampiamente approfondite, anche con più elaborati, per gli insediamenti di elevata incidenza in termini di dimensione e d'impatto ambientale; in ogni caso dovranno essere inserite tutte le informazioni richieste dall'Allegato A.
Particolare attenzione va posta alla redazione del disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione che deve essere sempre ed appositamente redatto anche nei casi in cui non sia previsto alcun intervento strutturale, considerato che l'accertata inosservanza al medesimo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.
Per l'approvazione del piano di prevenzione e gestione, poiché il regolamento fa un riferimento generico all'autorità competente al controllo degli scarichi, occorre far riferimento alle disposizioni vigenti in materia (LL.RR. 48/93 e 44/2000 e s.m.i.).
In estrema sintesi il riparto delle competenze in merito all'approvazione del suddetto piano è del Gestore del Servizio Idrico Integrato, nel caso di immissione in rete fognaria, mentre è quello indicato nella seguente tabella in caso di immissione in recettore diverso dalla pubblica fognatura.
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Attività |
Autorità competente |
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a) le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 |
Provincia |
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b) gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante: |
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- qualora si tratti di un'attività esclusivamente commerciale |
Comune |
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- nei restanti casi |
Provincia |
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c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) |
Provincia |
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d) i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della vigente normativa non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) |
Comune |
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e) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso |
Provincia |
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f) i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a |
Provincia |
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g) le aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali |
Provincia |
Per i contenuti minimi del piano di prevenzione e gestione si rimanda all'Allegato A del citato regolamento N. 1/R così come modificato dal D.P.G.R. n. 7/R.
E' stata predisposta una modulistica per la presentazione alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche - dei piani al fine della relativa approvazione (vedi modulistica on line).
LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE ENTRO I TERMINI PREVISTI COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DI CUI ALL'ART. 59 COMMA 6 QUATER DEL D.LGS. 152/99 E S.M.I ATTUALMENTE SOSTITUITO DALL'ART. 137 COMMA 9 DEL D.LGS. 152/06.
Ultimo aggiornamento: 26/04/2010