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Alcune attività produttive, prevalentemente industriali, comportano la presenza di un rischio connesso all'esercizio dell'attività stessa, causato dalla presenza di sostanze aventi determinate caratteristiche di pericolosità e/o dai processi di lavorazione o trasformazione impiegati.
Ad esempio, sussiste un pericolo se si stoccano o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive, sostanze che presentino un'elevata tossicità acuta per l'uomo e gli animali, sostanze in grado di comportare danni ambientali rilevanti in caso di dispersione accidentale in atmosfera, sul suolo o nelle acque. Anche sostanze di per sé innocue possono diventare pericolose in particolari stati fisici, quali quello di polvere fine. Determinati processi, inoltre, comportano un rischio in caso di perdita di controllo del processo: è il caso delle reazioni chimiche fortemente esotermiche o delle operazioni condotte ad elevate temperature o pressioni.
Tali rischi possono concretizzarsi, a seguito dell'avverarsi di una serie di probabilità sfavorevoli, in un evento incidentale con conseguenze interne ai confini dello stabilimento o, in alcuni casi, anche esterne.
Detti eventi sono classificabili sinteticamente come appartenenti alle seguenti macrocategorie:
Sono perciò importanti le azioni preventive e di controllo che gli enti pubblici sono chiamati a fare sulle attività produttive a maggior rischio, restando peraltro essenziale la responsabilità dell'impresa nell'adempimento rigoroso delle norme e della buona pratica. Il Servizio Tutela Ambientale della Provincia collabora con gli enti preposti allo svolgimento delle istruttorie sull'installazione o modifica di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e sui controlli gestionali ed impiantistici sulle attività esistenti, con particolare riferimento alla compatibilità di queste col territorio circostante.
Oltre a tali azioni, mirate ad ottenere la massima sicurezza di esercizio dello stabilimento e quindi a minimizzare la probabilità e le potenziali conseguenze di un incidente, la normativa comunitaria di riferimento (c.d. direttiva "Seveso", recepita dal d.lgs. 334/99) individua come essenziale la predisposizione, da parte delle autorità competenti, di strumenti di pianificazione dell'emergenza idonei a gestire con tempestività ed organizzazione le fasi immediatamente successive ad un evento.
I principali obiettivi della pianificazione sono:
Nascono così i Piani di Emergenza Esterni, la cui emanazione, obbligatoria per tutti gli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/99, è di competenza della Prefettura di Torino.
Questa ha incaricato, mediante un protocollo d'intesa, la Provincia di Torino per mezzo delle strutture del Servizio Tutela Ambientale con il mandato di:
Il PEE così "formatosi" è approvato in una riunione "plenaria" con la partecipazione dello stabilimento soggetto e di tutti gli Enti e Società coinvolte a vario titolo, e in seguito emanato con decreto dal Prefetto di Torino e trasmesso ai destinatari.
Il lavoro svolto, a partire dal 2002 e tuttora in corso, ha consentito di portare a termine i Piani di Emergenza Esterni della maggior parte degli stabilimenti per i quali l'art. 20 del d.lgs. 334/99 prevede la predisposizione, e di curarne l'aggiornamento triennale previsto dal medesimo art. 20; l'elenco delle attività soggette è tuttavia variabile in dipendenza di fattori normativi e di scelte economico-aziendali, pertanto il lavoro è da considerarsi "provvisorio" per definizione e costituisce stimolo per gli uffici a mantenere un quadro aggiornato e dinamico delle modifiche territoriali e del tessuto produttivo provinciale.
Spetta al Comune sede dello stabilimento organizzare un'efficace informazione della popolazione interessata; la Provincia assicura il supporto tecnico per tali attività informative.
In particolare la Provincia mette a disposizione la versione del Piano che si sottopone alla consultazione della popolazione in occasione della prima predisposizione o dell'aggiornamento triennale del Piano stesso. Consulta lo stato dell'iter dello stabilimento di tuo interesse.
Sia nel caso di stabilimenti esistenti, sia a maggior ragione nella localizzazione di quelli nuovi, è importante inoltre tener conto del rischio industriale che questi possono rappresentare, al fine di garantire la migliore compatibilità dell'attività con gli altri usi legittimi del territorio. Il rischio di incidente rilevante può infatti risultare incompatibile, ovvero compatibile solo a certe condizioni, con determinati usi del territorio che comportino presenza di un rilevante numero di persone, specie raggruppate e/o in luoghi aperti, o di un significativo numero di persone la cui risposta all'emergenza possa essere rallentata (bambini, anziani, persone con disabilità), oppure con territori caratterizzati da elevato pregio o vulnerabilità ambientale.
Il Servizio Tutela Ambientale ed il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia hanno elaborato, con un'approfondita attività e senza il ricorso a consulenze esterne, un'apposita Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che costituisce strumento sovraordinato rispetto ai piani regolatori comunali. Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 198-332467 del 22/05/2007 ha adottato gli elaborati definitivi della Variante che è in attesa di approvazione da parte della Regione Piemonte.
Con essa, che attua l'art. 14 del d.lgs. 334/99, si stabiliscono criteri e procedimenti in direzione di una compatibilità sempre maggiore tra le attività industriali a rischio ed il territorio che le ospita, sia in senso di gestione dell'esistente, sia di pianificazione dello sviluppo.
Per ulteriori approfondimenti sul rischio industriale si consiglia di consultare la relativa sezione del sito della Regione Piemonte.
Ultimo aggiornamento: 22/03/2010