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Contributi a sostegno di corsi, attività e pubblicazioni riguardanti l'educazione permanente
D.P.R. 616/77, art 49
Estratto art 49
(...) Attività di promozione educativa e culturale.
Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.
Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.
L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate (...)
Enti locali e loro Consorzi, Associazioni senza scopo di lucro e Fondazioni culturali che intendono realizzare attività di educazione permanente tra quelle descritte in precedenza.
La Provincia di Torino, attraverso il Servizio Programmazione Attività e Beni Culturali, assegna contributi per la realizzazione di attività di educazione permanente.
Con questa espressione si intendono diverse tipologie progettuali:
Destinatari ultimi delle iniziative proposte sono gli studenti di ogni ordine e grado nonché le loro famiglie e gli adulti in genere. Tuttavia la formazione degli adulti, in questo specifico ambito, non va confusa con la formazione ricorrente e continua in senso professionale. I contributi ex DPR 616/1977 art 49 sono quindi assegnati a titolo di concorso nelle spese che concernono attività e iniziative, fra le tipologie comprese ai precedenti punti da 1) a 5), per le quali non sono previste provvidenze e/o contributi da altre norme nazionali e regionali.
Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono contenere:
La concessione del patrocinio gratuito, poiché di esclusiva competenza del Presidente della provincia, deve essere chiesta e indirizzata direttamente a:
Presidenza della Provincia di Torino - Via Maria Vittoria, 12, 10123 Torino
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre di ogni anno.
A istruttoria conclusa, del responso di inammissibilità è data comunicazione scritta. Nel caso di accoglimento, la domanda originaria deve essere regolarizzata in bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, con esclusione dei soggetti esenti per legge.
Tenuto conto delle disponibilità di bilancio, l'entità del contributo e' determinata da un calcolo puramente matematico.
I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare una relazione documentata sull'attività svolta ammessa al contributo
Il dirigente del Servizio Programmazione Attività e Beni Culturali, riscontrata l'idoneità della rendicontazione presentata, provvede con propria determinazione alla liquidazione del contributo.
La percentuale di ogni contributo relativa al bilancio preventivo è rispettata in sede di liquidazione delle spettanze con riferimento al consuntivo di spesa finale e, in ogni caso, fino a concorrenza del contributo assegnato.
Qualora la differenza tra spese ed entrate evidenzi un avanzo al lordo del contributo provinciale concesso, questo verrà liquidato con decurtazione della somma eccedente.
La liquidazione avviene di norma in unica soluzione a conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento dei contributi.
Ultimo aggiornamento: 19/08/2011