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Fonti normative in materia di apprendistato
- L. 25/55:
Disciplina dell'apprendistato
- D.P.R. 1668/56:
Regolamento alla legge sull'apprendistato n. 25/55
- L. 977/67:
Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
- L. 424/68 :
Modifiche e integrazioni alla legge 25/55
- L. 443/85:
Legge quadro per l 'artigianato integrata con legge n. 133/97
- L. 56/87:
Norme sull 'organizzazione del mercato del lavoro
- L. 196/97:
Norme in materia di promozione dell'occupazione
- D. I. 142/98:
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 L.196/97 sui tirocini formativi e di orientamento
- D. M. 8/4/98:
Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti
- CIRCOLARE 93/98:
Disposizioni per la messa a regime delle norme di cui all'art. 16 della L.196/97 in materia di formazione degli apprendisti>
- L. 9/99 :
Disposizioni urgenti per l'elevamento dell 'obbligo di istruzione
- L. 144/99:
Misure in materia di investimenti
- D. M. 179/99:
Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti
- D. Lgs 345/99:
Attuazione della direttiva 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
- D. M. 323/99:
Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione
- D. M. 359/99 :
Disposizioni per l'attuazione dell'art.16 L.196/97 e successive comunicazioni
- L. 30/00 :
Legge -quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
- D.P.R. 257/00 :
Regolamento di attuazione dell' art. 68 della L. 17/5/99 n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età
- D. M. 28/2/00:
Disposizioni relative alle esperienze professionali
- CIRCOLARE 27/7/00:
Età lavorativa e assolvimento dell'obbligo scolastico
- CIRCOLARE n.77/2000:
Disposizioni per l 'attuazione dei moduli aggiuntivi di
formazione esterna per i giovani che assolvono l'obbligo formativo attraverso l'esercizio
dell'apprendistato.
- CIRCOLARE n.78/2000:
Disposizioni per la partecipazione degli apprendisti alle
attività di formazione esterna.
- CIRCOLARE 04/08/2000:
Rilascio autorizzazioni all'assunzione di apprendisti
edili che devono prestare attività lavorativa in cantieri ubicati in diverse provincie.
Risposta a quesito.
- CIRCOLARE 1/2000:
Lavoro minorile - Decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 345 - Prime direttive applicative.
- CIRCOLARE 11/2001:
Visite sanitarie di minori e apprendisti.
- CIRCOLARE G/2001:
Apprendistato nel settore dell'artigianato:
inammissibilità del criterio della percentualizzazione tra qualificati e apprendisti.
- D.I. 18 maggio 2001:
Individuazione dei contenuti delle attività
di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000.
- CIRCOLARE N. 40 del 14/10/2004
Circolare in materia di contratti di apprendistato
- D.Lgs 276/03 come modificato dal
D.Lgs 251/04 e dalla L.80/05: art. 47-53
Apprendistato
Legge 19 gennaio 1955 n. 25 (Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1955, n. 35)
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
Titolo I
COMITATO CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO
Art. 1
Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.
La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.
Art. 2.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine dei rapporto.
II numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa (1), (2), (3).
Titolo II
ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA
Art. 3.
Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso ìUfficio di collocamento competente.
I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.
è ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.
Art. 4.
L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano ìoccupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.
Art. 5.
Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psico-fisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.
II risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.
L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti.
Art. 6.
(Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14 anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859)(4).
Titolo III
DURATA DELL'APPRENDISTATO E ORARIO DI LAVORO
Art. 7.
(L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per
categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà
superare i cinque anni.) (5)
Art. 8.
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano, ai fini del computo della durata massima, nel periodo di apprendistato, purchè non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purchè si riferiscano alle stesse attività.
Art. 9.
Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'art. 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.
Art. 10.
L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della pubblica istruzione.
è in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.
Titolo IV
DOVERI DELL'IMPRENDITORE E DELL'APPRENDISTA
Art. 11.
II datore di lavoro ha l'obbligo(6):
a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti alla organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;
c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;
d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo;
g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perchè l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;
h) di accordare permessi per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento;
l) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie.
Art. 12.
L'apprendista deve:
a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gii insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;
c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;
d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;
e) osservare le norme contrattuali.
Art. 13.
La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
L'erogazione dei premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entità della produzione conseguita dall'apprendista.
Art. 14.
La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovrà essere inferiore a giorni 30 per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i 16 anni di età.
Art. 15.
II rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.
Titolo V
FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'APPRENDISTA
Art. 16.
La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.
L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale deve essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.
L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.
I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 17.
La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita.
La obbligatorietà non sussiste per chi abbia già un titolo di studio adeguato. Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per ìeffettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.
L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività.
Art. 18.
Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove d'idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato.
In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.
La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro.
Art. 19.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice civile, ìapprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità, ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.
Titolo VI
PREVIDENZA E ASSISTENZA
(Omissis).
Titolo Vll
SANZIONI PENALI
(Omissis).
(Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento, a norma dell'art. 162 Codice penale.)(7)
(Omissis).
Titolo Vlll
DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANO
(Omissis).
Titolo IX
NORME FINALI
(Omissis).
Art. 31.
Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.
Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. II riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra ìaltro, non sussista un'adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'art. 20.
(Omissis).
Art. 33.
è abrogato il R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739.
è altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.
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Note
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, legge 2 aprile 1968, n. 424.
(2) L'art. 21 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 dispone che:
"1. In deroga a quanto disposto dall'art. 2 della L. 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla L. 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3". (Omissis).
(3) La L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 21, comma 3, dispone che: (Omissis) "gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa".
(4) Comma abrogato dall'art.16, L. 24 giugno 1997 n.196.
(5) Articolo abrogato dall'art.16, L. 24 giugno 1997 n.196.
(6) Le lettere f) ed I) sono state così modificate dall'art. 2, legge 2 aprile 1968, n. 424.
(7) Comma abrogato dall'art.78 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507

DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 (Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1957, n.70)
REGOLAMENTO ALLA LEGGE SULL'APPRENDISTATO N. 25/55
Titolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
Art. 1
Qualunque datore di lavoro può assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale.
L'apprendistato può avere luogo anche per categorie impiegatizie.
Art. 2
Il rapporto di apprendistato si estingue:
a) con l'esito positivo delle prove di idoneità di cui agli artt. 24 e 25 del presente regolamento;
b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro;
c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.
Art. 3
L'esclusione dall'applicazione delle norme della legge sull'apprendistato, ai sensi dell'art. 31 della stessa, nei confronti di particolari categorie di imprese, può essere consentita qualora sussistano:
a) i requisiti necessari per assicurare l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare per la totalità degli apprendisti assunti o da assumere;
b) continuità e regolarità di funzionamento, sia dell'addestramento pratico, sia dell'insegnamento complementare, a cura e spese dei datori di lavoro.
Titolo II
FORME E MODALITIà DI ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA
VISITA SANITARIA ED ESAME PSICO FISIOLOGICO
Art. 4
Chiunque, in possesso dei requisiti di età prescritti dall'art. 6 della legge, intende essere assunto in qualità di apprendista presso un'impresa, anche artigiana, per il conseguimento di una qualifica professionale, deve iscriversi negli appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento del Comune di residenza.
L'iscrizione ha luogo secondo le seguenti classificazioni:
1) apprendisti disoccupati per effetto della cessazione di precedente rapporto di lavoro;
2) giovani che aspirino ad essere avviati per la prima volta al lavoro in qualità di apprendisti;
3) giovani lavoratori non qualificati, nè apprendisti, che, essendo occupati, aspirino ad essere assunti in altra azienda come apprendisti.
Art. 5
Per le imprese che occupano dipendenti in numero superiori a dieci è ammessa la richiesta nominativa fino al 25 per cento del numero degli apprendisti da assumere.
Nel caso in cui il numero degli apprendisti da assumere non sia esattamente divisibile per quattro, il numero degli apprendisti, per i quali può essere effettuata la richiesta nominativa, è dato dal quoziente intero della divisione aumentato di una unità.
Qualora gli apprendisti da assumere siano meno di quattro, è consentita la richiesta nominativa per una unitè.
Delle richieste nominative di apprendisti eccedenti la percentuale del 25 per cento, effettuate, ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, si dovrè tenere conto in caso di ulteriori assunzioni di apprendisti da parte delle medesime aziende.
Le imprese, il cui numero di dipendenti non sia superiore a dieci, possono effettuare la richiesta nominativa per tutti gli apprendisti che intendano assumere.
Nelle assunzioni di apprendisti in base a richiesta numerica l'avviamento al lavoro ha luogo tenendo presente la situazione economica, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, il titolo di studio - ivi compresi l'attestato di frequenza e di superamento della prova finale dei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, nonchè l'attestato di frequenza e di superamento di corsi di preapprendistato - l'anzianità di iscrizione negli appositi elenchi.
Ai fini dell'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavori gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti dell'azienda.
è ammessa l'assunzione diretta, in qualità di apprendisti, dei figli del datore di lavoro.
Art. 6
I datori di lavoro non artigiani, all'atto della richiesta di assunzione, debbono dichiarare all'Ufficio di collocamento, competente per territorio, il genere di lavoro, cui il giovane lavoratore è destinato, e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell'apprendistato.
Art. 7
(Omissis)
Art. 8
Gli imprenditori non artigiani, ai sensi dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.
L'Ufficio di collocamento provvede alla reiscrizione negli appositi elenchi degli apprendisti residenti nel Comune, qualora il lavoratore interessato ne faccia richiesta e, per gli apprendisti non residenti, comunica l'avvenuta cessazione del rapporto all'ufficio di collocamento del Comune di provenienza.
Art. 9
Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, nè possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art. 4 della legge per l'accertamento della idoneità delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti.
Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione.
L'accertamento è eseguito gratuitamente dall'autorità sanitaria comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio di collocamento.
Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneità temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro.
Art. 10
L'esame psicofisiologico per l'accertamento delle attitudini dell'aspirante apprendista al particolare lavoro, al quale ha chiesto di essere avviato, è effettuato nei Comuni ove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L'esame può essere disposto dall'Ufficio di collocamento competente dal momento dell'iscrizione del giovane lavoratore negli appositi elenchi.
Il risultato dell'accertamento, che non deve essere trascritto in alcun documento di lavoro, viene comunicato, in via riservata ed esclusiva, all'Ufficio di collocamento competente ed all'aspirante apprendista.
L'esame e le certificazioni relative sono gratuiti.
L'aspirante apprendista sottoposto ad esame psicofisiologico è esonerato dalla visita sanitaria di cui all'articolo precedente, quando la sua attitudine fisica è accertata in occasione dell'esame predetto.
Art. 11
Sui ricorsi contro i provvedimenti degli Uffici di collocamento in merito alla iscrizione negli elenchi, di cui all'art. 4 del presente regolamento, decide il direttore del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e, in via definitiva, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
In entrambi i casi il termine di presentazione dei ricorsi è di giorni trenta dalla comunicazione agli interessati del provvedimento adottato.
I ricorsi avverso i provvedimenti del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione debbono essere avanzati per tramite dello stesso Ufficio, che, entro dieci giorni dalla loro presentazione, li trasmette, debitamente istruiti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Gli stessi termini e modalitè previsti per i ricorsi di cui sopra valgono per quelli prodotti dai datori di valoro in materia di avviamento al lavoro degli apprendisti.
Titolo III
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO E ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
Art. 12
è vietata l'assunzione di apprendisti di età inferiore ai 14 anni e superiore ai 20 anni compiuti.
I giovani lavoratori, che abbiano superati i 20 anni di età e che abbiano già prestato uno o più periodi di apprendistato, possono essere assunti come apprendisti, purchè sussistano le condizioni di cui all'art. 8 della legge.
I contratti collettivi di lavoro possono prescrivere, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 6 della legge, particolari limitazioni di età per l'assunzione degli apprendisti di determinate categorie professionali.
Gli apprendisti, che all'atto dell'entrata in vigore della legge erano già alle dipendenze di datori di lavoro, possono mantenere la qualifica di apprendisti quando per i limiti di età l'assunzione sia stata effettuata in conformità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi e purchè la durata dell'apprendistato non superi quella massima stabilita nei contratti stessi.
Tale durata non potrà in nessun caso superare i cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
I contratti collettivi di lavoro possono determinare altresì la percentuale massima degli apprendisti che l'imprenditore non artigiano ha facoltà di assumere in relazione al numero complessivo dei lavoratori qualificati e specializzati occupati nell'impresa.
Art. 13
Compiuto il periodo di prova, di cui all'art. 9 della legge, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
I contratti collettivi possono consentire l'esonero dall'effettuazione del periodo di prova, o la riduzione di tale periodo, per quegli apprendisti che, precedentemente all'assunzione, abbiano frequentato con profitto corsi professionali.
Art. 14
La durata dell'orario di lavoro degli apprendisti non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salvo quanto previsto dall'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo.
Per tali occupazioni i contratti collettivi possono prevedere limitazioni di orario per le prestazioni di lavoro degli apprendisti.
Art. 15
Le aziende industriali o commerciali, nell'esporre ai sensi dell'art. 12 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 l'orario di lavoro degli apprendisti, debbono indicare le ore destinate all'addestramento pratico nonchè il numero di quelle dedicate all'insegnamento complementare anche se effettuato fuori azienda.
Art. 16
L'esclusione degli imprenditori artigiani dal versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, di cui all'art. 22 della legge, non esime gli stessi dall'obbligo di apporre sui libri di paga e di matricola le annotazioni e registrazioni prescritte dalle leggi vigenti per ciascun apprendista dipendente.
Art. 17
Le ore nelle quali l'apprendista riceve l'insegnamento complementare sono considerate come ore di lavoro effettivo ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro.
Art. 18
Durante la frequenza dei corsi di insegnamento complementare l'apprendista non può, di massima, fruire delle ferie annuali retribuite, che debbono essere concesse al termine di ciascun corso.
La durata delle ferie, che normalmente ha carattere continuativo, può essere, per esigenze produttive dell'azienda o su richiesta dell'apprendista, frazionata in due periodi.
Art. 19
In mancanza di contratti collettivi che, in campo nazionale o locale per settori generali o per particolari categorie, disciplinano la misura della retribuzione spettante all'apprendista, questa è determinata ai sensi dell'art. 2099 del codice civile.
Art. 20
Gli apprendisti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza il corso al quale sono stati avviati, di comportarsi correttamente e di obbedire agli istmttori preposti all'insegnamento complementare.
Gli istruttori comunicano quindicinalmente agli imprenditori interessati le giornate e le ore di assenza di ciascuno degli apprendisti.
Art. 21
Agli effetti dell'obbligo prescritto dall'articolo 11, lettera I), della legge le informazioni alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente su di lui la patria potestà, devono essere date a intervalli non superiori a sei mesi.
Art. 22
In conformità alle norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, ed alle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge, l'apprendista non deve essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza.
Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alla lavorazione nella quale l'addestramento si effettua in aiuto all'operaio qualificato o specializzato, sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, semprechè l'esplicazione di queste attività non diventi prevalente ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista stesso.
Art. 23
I periodi di tempo durante i quali l'apprendista può essere adibito, per necessità tecniche inerenti all'addestramento pratico; a lavorazioni retribuite a cottimo, a incentivo, ovvero a lavorazioni in serie, sono determinati dai contratti collettivi di lavoro di categoria.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio del periodo durante il quale intende adibire l'apprendista alle lavorazioni suddette. In mancanza di apposita norma di contratto collettivo, l'Ispettorato del lavoro può limitare l'impiego degli apprendisti in tali lavorazioni quando la durata del suddetto periodo risulti eccessiva rispetto alle necessità dell'addestramento.
Art. 24
I datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro il termine previsto dai contratti collettivi e, comunque, non oltre il quinquennio, attribuiscono agli apprendisti la qualifica professionale di cui all'art. 18 della legge, previa effettuazione di prove di idoneità.
Le modalità di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti collettivi, o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.
I datori di lavoro, compresi gli artigiani, comunicano, entro dieci giorni, all'Ufficio di collocamento competente per territorio, che ne dà comunicazione agli Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, nonchè i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l'abbiano conseguita.
Nel termine di cui al precedente comma, i datori di lavoro comunicano altresì all'Ufficio di collocamento competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica.
Art. 25
Gli apprendisti, ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale, sono ammessi a sostenere, a loro richiesta, prove finali di idoneità . Le prove sono indette dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ne stabilisce la data e la località di effettuazione, con le modalità stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.
La Commissione giudicatrice, composta da due esperti designati dalla Commissione provinciale per il collocamento, di cui all'art. 25 della L. 29 aprile 1949, n. 264, e da un esperto designato dalla competente autorità scolastica, è presieduta da un ispettore del lavoro o da altro esperto delegato dal competente Ispettorato del lavoro.
Titolo IV
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Omissis
Titolo V
INSEGNAMENTO COMPLEMENTARE
Art. 30
L'insegnamento complementare si effettua in appositi corsi organizzati per categorie professionali e per gradi di preparazione scolastica degli ammittendi.
L'insegnamento complementare è gratuito e, salve le esenzioni stabilite nell'articolo seguente, è obbligatorio per il periodo necessario allo svolgimento dei programmi di cui al successivo art. 33.
Art. 31
Possono essere esonerati dall'obbligo della frequenza dei corsi di insegnamento complementare coloro che hanno conseguito la licenza di Istituto professionale o di Scuola tecnica nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica.
Possono, altresì , essere esonerati, ai sensi degli artt. 254 e 270 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, coloro i quali sono in possesso della licenza di uno degli Istituti medi di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la marina mercantile.
Analogamente possono essere esonerati coloro che, essendo in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un corso di addestramento nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica ed istituito ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni.
L'esonero ha luogo a seguito di richiesta scritta, fatta dagli interessati all'Ufficio di collocamento competente, all'atto del loro avviamento al lavoro.
L'Ufficio di collocamento ha facoltà di richiedere la esibizione delle certificazioni relative.
Le ore destinate all'insegnamento complementare dal quale gli apprendisti sono stati esonerati vengono utilizzate nell'impresa per l'addestramento pratico.
Art. 32
L'insegnamento complementare per gli apprendisti che non hanno la licenza elementare superiore, è integrato con nozioni elementari di cultura generaie e di educazione civica.
Art. 33
I programmi relativi ai corsi di insegnamento complementare possono prevedere, in relazione alla durata dell'apprendistato stabilita per le varie categorie professionali, l'effettuazione di uno, ovvero di più corsi.
Art. 34
Fino a quando il corso di insegnamento complementare non sia stato istituito, e nell'intervallo tra un corso e quello successivo, le ore destinate all'insegnamento complementare sono utilizzate nell'impresa per l'addestramento pratico.
L'intervallo tra un corso e quello successivo non può in ogni caso superare i sei mesi.
Art. 35
Per ogni corso è consentita, di massima, la partecipazione di non più di trenta apprendisti.
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, hanno facoltà di consentire l'istituzione di corsi misti nelle località ove non è possibile l'istituzione di corsi omogenei per la esiguità del numero degli apprendisti esistenti.
Art. 36
Gli imprenditori, che abbiano apprendisti alle proprie dipendenze, formulano, d'intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, le proposte relative ai corsi di insegnamento complementare, che possono essere effettuati nell'azienda.
Le aziende, anche artigiane, d'intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, possono territorialmente consorziarsi al fine di promuovere l'istituzione di comuni corsi di insegnamento complementare per gli apprendisti delle varie categorie alle proprie dipendenze.
Le proposte di istituzione dei corsi di cui ai commi precedenti sono presentate, entro il 31 maggio di ciascun anno, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio.
Per gli apprendisti alle dipendenze di aziende che non organizzano corsi di insegnamento complementare, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione invitano le autorità scolastiche locali e gli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori a presentare le proposte relative.
Art. 37
(Omissis)
Art. 38
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione territoriale competenti, entro il mese successivo a quello nel quale è stata disposta l'approvazione, stabiliscono, sentiti gli imprenditori interessati e gli organizzatori dei corsi, la data di inizio, nonchè il diario settimanale di ciascun corso.
Fermo restando il limite di orario giornaliero previsto dall'art. 10 della legge, può essere consentito che, in relazione a comprovate esigenze, l'insegnamento complementare si effettui in ore diverse da quelle destinate alla normale attività.
Art. 39
Gli apprendisti sono avviati ai corsi di insegnamento complementare dall'inizio dell'attività dei corsi stessi.
Qualora l'assunzione al lavoro abbia avuto luogo in data posteriore al primo mese di attività dei corsi, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competente, può disporre l'avviamento ai corsi, previa valutazione, da parte del personale preposto ai corsi stessi, delle cognizioni teoriche e professionali degli interessati.
Art. 40
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'apprendista può non interrompere la partecipazione al corso annuale di insegnamento complementare, al quale sia stato avviato, semprechè tale corso non si svolga a cura dell'impresa che ha operato la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art.41
La vigilanza sull'insegnamento complementare degli apprendisti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Le ispezioni ordinarie, da effettuarsi presso le sedi in cui i corsi si svolgono, hanno luogo almeno ogni sei mesi.
Titolo VI
FINANZIAMENTO DEI CORSI E SOVVENZIONAMENTO DEI CENTRI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Art. 42
Gli enti che organizzano i corsi di insegnamento complementare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del presente regolamento, possono ottenere il relativo finanziamento sulla gestione speciale di cui all'art. 20 della legge, istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della L. 29 aprile 1949 n. 264 e successive variazioni ed integrazioni.
I centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono ottenere, a carico della gestione speciale di cui al comma precedente, un sovvenzionamento annuale in relazione agli esami psicofisiologici di cui all'art. 5 della legge e 10 del presente regolamento.
Art. 43
Ai finanziamenti ed ai sovvenzionamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge si provvede mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967 n. 276)
Testo vigente aggiornato con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.Lgs.345/99 e D.Lgs.262/00
TUTELA DEL LAVORO DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI
Art. 1
1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minorì', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.
Art. 2
1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole, nè pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.
REQUISITI DI ETà E DI ISTRUZIONE
Art. 3
1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.
Art. 4
1. è vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purchà si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.
Art. 5
Abrogato
Art. 6
1. è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purchè siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
6. L'Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità.
Art. 7
1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.
VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA
Art. 8
1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.
9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel.
In tale caso il controllo sanitario ha periodicità almeno biennale.
10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno."
Art. 9
Abrogato
Art. 10
Abrogato
Art. 11
Abrogato
Art. 12
Abrogato
Art. 13
Abrogato
TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI
Art. 14
Abrogato
LAVORO NOTTURNO
Art. 15
1. è vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.
2. Con il termine ''nottè' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Art. 16
Abrogato
Art. 17
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purchè tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
ORARIO DI LAVORO
Art. 18
Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Art. 19
Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei bambini e degli adolescenti può essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro.
RIPOSI INTERMEDI
Art. 20
L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.
La Direzione provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi.
Art. 21
In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, la Direzione provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.
RIPOSO SETTIMANALE
Art. 22
Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonchè , con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
FERIE ANNUALI
Art. 23
I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.
I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.
TUTELA PREVIDENZIALE
Art. 24
I bambini di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI BAMBINI
Art. 25
I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai bambini stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i bambini che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di una occupazione, a frequentare detti corsi.
SANZIONI
Art. 26
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanzaingiunzione è la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27
Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonchè le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
è abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 28
Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente alla Direzione provinciale del lavoro.
Art. 29
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso lo Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.
ALLEGATO I
I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puà provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)";
1) puà provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori:
1) Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso; processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonchè condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) (Soppresso).
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonchè lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Legge 2 aprile 1968 n. 424 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1968, n. 100)
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 25/55
Art. 1.
All'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:
Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere l' autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.
Art. 2
Le lettere f) ed l) dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti:
f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo
l) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie.
Art. 3
L'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14 anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Art. 4
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Art. 5
Omissis
Art. 6
Omissis

Legge 8 agosto 1985 n. 443 (Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199)
LEGGE QUADRO PER L'ARTIGIANATO INTEGRATA CON LEGGE N.133 del 20/5/1997
Omissis
Art. 4 - LIMITI DIMENSIONALI
L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, semprechè non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
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Legge 28 febbraio 1987 n. 56 (Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1987, n. 51, S.O.)
NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO
Titolo I
NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO
Omissis
Art. 21 Disposizioni in materia di apprendistato.
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
2. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non può essere superiore a 5 anni.
3. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.
4. Per le imprese che svolgono la propria attività in ciclo stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.
5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'età massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , per qualifiche ad alto contenuto professionale.
6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 .
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Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997 n.154)
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE
Omissis
Art. 16
(Apprendistato)
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente (1).
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto
definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.
Per la dislocazione territoriale della stessa nonchè per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna (2)
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonchè entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonchè di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
Art. 17
(Riordino della formazione professionale)
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonchè di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonchè a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonchè la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonchè , per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.
Art 18
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
Omissis
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Note
1) Periodo modificato dalla L.263/99 di conversione del D.L. 214/99.
2) Periodo aggiunto dalla L.263/99 di conversione del D.L. 214/99.
Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142
REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DI CUI ALL'ART.18 L. 196/97 SUI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concero con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento,
il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;
RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni;
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196
del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;
DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Art. 2
Modalità di attivazione
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli artt. 24e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici:
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonchè centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali , ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.
Art. 3
Garanzie assicurative
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e i orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
Art. 4
Tutorato e modalità esecutive
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati.
Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, i raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art. 3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento
2. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
3. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
è ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.
Art. 5
Convenzioni
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonchè alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6
Valore dei corsi
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 7
Durata
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonchè di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f):
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonchè dei periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.
Art. 8
Estensibilità ai cittadini stranieri
1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, che nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonchè ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell' Interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 9
Procedure di rimborso
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:
a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale egli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'art. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1, punto a) del presente decreto;
c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purchè questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10
Norme abrogate
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e 18, dell'art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'art. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè l'art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto Ministeriale 8 aprile 1998
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONTENUTI FORMATIVI DELLE ATTIVITà DI FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
VISTO l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.196 citata recante disposizioni in materia di apprendistato;
VISTO il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno 1997, n.196, concernente l'emanazione
di disposizioni riguardanti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e le regioni;
VISTA la proposta del comitato istituto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996;
SENTITO il parere della Conferenza Stato Regioni ;
D E C R E T A :
Art. 1
1. I contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all'azienda di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n.196, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative.
Art. 2
1. Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:
a ) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche ( di sistema, di settore ed aziendali ); in questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
b ) contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali: in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali propri della figura professionale in esame.
2. Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell' articolo 17 comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n.196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione collettiva.
3. La formazione esterna all'azienda, purchè debitamente certificata ai sensi del successivo art.5, ha valore di credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell'obbligo, ed à evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi.
Art. 3
1. In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già ha svolto le attività formative indicate nel punto a) del primo comma del'articolo precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purchè siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi.
2. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impiego ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell'apprendistato.
Art. 4
1. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicato alla regione la persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
2. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
3. I decreti di cui all' art.1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali, determinano le esperienze professionali
richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali momenti formativi per l'acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2.
4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa all'attività formativa svolta.
Art. 5
1. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato è consegnato al lavoratore.
2. La Regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell'attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall'art.17, della legge 24 giugno 1997, n.196.
3. Le Regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto.
Art. 6
1. Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni contributive all''rt. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196.
Circolare 16 luglio 1998, n. 93 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DISPOSIZIONI PER LA MESSA A REGIME DELLE NORME DI CUI ALL'ART. 16 L. 196/97 IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, si rende necessario indicare per i vari soggetti interessati, le modalità attraverso le quali si intende garantire la messa a regime delle nuove norme sulla formazione esterna degli apprendisti. Tale obbiettivo può essere perseguito prevedendo una fase di transizione che consenta di adottare i necessari accorgimenti utili a sviluppare la necessaria gradualità delle azioni da realizzare.
Pertanto:
a) le iniziative di formazione esterne all'azienda saranno rivolte a tutti i lavoratori assunti in qualità di apprendisti a partire dal 19 luglio 1998. Le iniziative di formazione relative al primo anno potranno essere programmate e attuate entro 12 mesi dall'assunzione;
b) sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998, gli schemi di decreto per la definizione dei contenuti delle attività formative e delle competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, saranno elaborati entro il mese di ottobre dell'anno in corso;
c) in attesa dell'adozione dei decreti sopramenzionati, le attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo e la partecipazione degli apprendisti a tali attività, sono da ritenersi comunque valide ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, in materia di agevolazioni contributive;
d) le regioni individueranno con propri provvedimenti - da adottarsi in via transitoria in attesa della emanazione delle disposizioni sull'accreditamento delle strutture formative e sulla certificazione dei crediti formativi previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 - le strutture regionali pubbliche e private di formazione professionale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 8 aprile 1998, presso le quali dovranno essere svolte le attività formative esterne all'azienda ed emaneranno le altre disposizioni attuative previste dal decreto citato. Le regioni trasmetteranno tempestivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale copia dei provvedimenti adottati entro il 31 ottobre 1998. Le strutture pubbliche e private di formazione, rientranti nelle sperimentazioni di cui all'art. 6 del decreto citato, sono da ritenersi comunque idonee allo svolgimento delle attività formative previste;
e) per promuovere la realizzazione delle sperimentazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo nel settore artigiano, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni definiranno, entro il 30 settembre 1998, un progetto quadro nazionale di formazione esterna sulla base della nuova normativa. Il progetto verrà attuato tramite trasferimento delle risorse nazionali e comunitarie alle regioni interessate;
f) la verifica sull'andamento delle azioni predisposte ai sensi di legge e sull'opportunità di adottare ulteriori eventuali dispositivi per garantirne l'efficacia, verrà svolta entro il mese di maggio dell'anno 1999.
Legge 20 gennaio 1999 n. 9 (Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1999 n. 21)
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Art. 1
(Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione)
1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni.
L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.
5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.
6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.
9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.
10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonchè per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purchè queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 2.
(Norme finanziarie)
Omissis
Legge 17 maggio 1999 n.144 (Gazzetta Ufficiale 22 maggio n. 144)
MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Omissis
Art. 68
Obbligo di frequenza di attività formative
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda
l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000,
l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in
percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione
professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma ti scuola secondaria superiore o
di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale
e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che
hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi:
lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
b) a carico
del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire
110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di
cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiate, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per
l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonchè i criteri
coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di
cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa
dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina
nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le
modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al
sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la
regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse
attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse
dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle provincie autonome di Trento e di
Bolzano.
Omissis
Decreto Ministeriale 20 maggio 1999 n. 179 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1999 n.138)
INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DELLE ATTIVITà DI FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l'art.16 della Legge 24 giugno 1997 n.196 recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il proprio decreto 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti contenuti formativi delle attività
di formazione degli apprendisti;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall'art.1 di tale decreto garantendo la necessaria flessibilità nell'individuazione dei contenuti della formazione di cui alle lettere a) e b) dell'art.2 dello stesso decreto;
Acquisita l'intesa del Ministro della Pubblica Istruzione;
Sentito il parere della Conferenza Stato - Regioni;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
DECRETA
Art. 1
1. Le attività formative per apprendisti di cui all'art.2 lettera a) del decreto del Ministro del Lavoro dell'8
aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto:
competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul
lavoro.
COMPENTENZE RELAZIONALI
Valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
Analizzare e risolvere situazioni problematiche;
Definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa;
ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA
Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori);
Conoscere i principale elementi economici e commerciali dell'impresa:
- le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia e efficienza);
- il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.);
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente;
Sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata;
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro egli istituti contrattuali;
Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
SICUREZZA SUL LAVORO (MISURE COLLETTIVE)
Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
Conoscere i principali fattori di rischio;
Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
2. Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del Patto formativo tra l'apprendista e
la struttura formativa.
Art.2
1. I contenuti di cui all'art.2 lettera b) del decreto del Ministero del Lavoro dell'8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
-
conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
-
conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
-
conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
-
conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
-
conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
-
conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell'apprendista.
Art. 3
1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base dell'accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dell'individuazione dei fabbisogni formativi.
2. Il consolidamento e l'eventuale recupero di conoscenze linguistico - matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Art. 4
1. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art.1, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro dell'8 aprile 1998, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, da tre rappresentanti delle regioni, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che opererà con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell'ISFOL.
La Commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Art. 5
1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui all'art.1, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro dell'8 aprile 1998, le Regioni organizzano le attività formative facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli artt.1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative.
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345(Gazzetta Ufficiale dell' 8 ottobre 1999, n. 237)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/33CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Omissis
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994.
2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 2
1. Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la parola "fanciullo" è sostituita dalla seguente: "bambino".
2. In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole "Ispettorato provinciale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione provinciale del lavoro."
Art. 3
1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciottoanni, di seguito indicati ''minorì', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro
Art. 4
1. L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
Art. 2. - 1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole, nè pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.
Art. 5
1. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.".
Art. 6
1. L'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. è vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2".
2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purchè si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.
Art. 7
1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I".
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purchè siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. L'allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità.
Art. 8
1. L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
Art. 7. - 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine,apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.
Art. 9
1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica."
2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
Art. 10
1. L'articolo 15 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. è vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.
2. Con il termine ''nottè' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.".
Art. 11
1. L'articolo 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purchè tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.".
Art. 12
1. All'articolo 19, primo e secondo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, le parole "I fanciulli e" sono soppresse.
Art. 13
1. All'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonchè, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.".
Art. 14
1. L'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 26. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.".
Art. 15
1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, è aggiunto il seguente allegato:
"Allegato I.
I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
(R43);
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori:
1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonchè condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonchè lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
Art. 16
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Decreto 9 agosto 1999, n. 323 Ministero della Pubblica Istruzione
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ART.1 L.9/99, CONTENENTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Il Ministro della Pubblica Istruzione
d'intesa con
il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Omissis
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1
Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacità di scelta degli alunni, l'obbligo di istruzione è elevato a nove anni in prima applicazione.
2. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico.
4. L'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.
Omissis
Art. 6
Interazione fra istruzione e formazione professionale
1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione - al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono progettati, non oltre i primi due mesi dell'anno scolastico dai consigli di classe interessati, d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curricolo del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento dell'obbligo e della certificazione prevista nell'articolo 9.
2. L'amministrazione scolastica periferica d'intesa con la regione promuove con le province appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, per individuare i soggetti interessati e definire le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati sopra indicati e per avviare con le stesse scuole e i centri di formazione professionale un piano coordinato territoriale di intervento. In tale sede si terrà conto anche delle esperienze già realizzate sulla base della collaborazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale. Apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale, stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli interventi, di valutazione degli esiti nonchè i conseguenti impegni da assumere.
Art. 7
Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale
1. In sede di prima applicazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri. Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale prevedono percorsi formativi che favoriscano l'acquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base, nonchè quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 9/1999, per consentire, la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire, assicurando gli eventuali passaggi con le modalità del precedente articolo 5.
Omissis
Art. 9
Certificazione
1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, è prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.
2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e formativa.
3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni città e autonomie locali.
Omissis
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1999, n. 359 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART.16 L. 196/97 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Omissis
DECRETA
Art. 1
In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge 1 luglio 1999 n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1999 n. 263, le imprese comunicano all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso.
Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 le imprese inviano la comunicazione di cui sopra entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Detta comunicazione può pervenire anche tramite i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 9 bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Art. 2
Le iniziative formative di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere coerenti rispetto al settore di attività dell'apprendista.
Omissis
Legge 10 Febbraio 2000, n. 30 (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2000)
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE
Art. 1.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.
Omissis
Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, N. 257 ( Gazzetta Ufficiale n. 216 del15.09.2000)
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 68 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N.144, CONCERNENTE L'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITà FORMATIVE FINO AL DICIOTTESIOMO ANNO DI ETà.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Omissis
E M A N A
il seguente regolamento
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di competenza dello Stato.
2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
3. Nelle attività formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto riguarda i percorsi integrati di cui all'articolo 7, analogamente a quanto previsto per le attività formative di cui alla lettera c) dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività oggetto di formazione.
4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
5. Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.
6. Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute. Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione.
Art. 2
(Attuazione progressiva)
1. Il presente provvedimento si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:
a) nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione;
b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
c) a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.
3. Il presente provvedimento si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.
Art. 3
(Adempimenti delle istituzioni scolastiche)
1. L'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con la regione, promuove con le province l'organizzazione di appositi incontri di informazione e orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, per gli alunni che compiono, nell'anno successivo, il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzionante, l'anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica, ai competenti servizi per l'impiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il quindicesimo anno di età, con l'indicazione del percorso scolastico da essi seguito.
3. All'atto delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti all'obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dell'itinerario scolastico ovvero all'inserimento nel sistema della formazione professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero all'accesso all'apprendistato e comunicano entro 15 giorni i relativi esiti ai servizi per l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta.
4. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai servizi per l'impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dell'anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo. Analoga comunicazione è fatta dall'istituzione scolastica per la quale l'alunno ha ottenuto il passaggio.
5. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego i dati di coloro che hanno frequentato l'istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma 3.
6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l'impiego e con l'ente locale competente le modalità di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione e della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, di cui all'art. 68, comma 3 della legge 17 maggio 1999, n.144.
Art. 4
(Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative)
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l'impiego e degli enti locali nonchè degli altri servizi individuati dalle regioni.
2. Attività di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.
Art. 5
(Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato)
1. L'obbligo formativo è assolto all'interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di concerto col Ministero della pubblica istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi nonchè standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.
Art. 6
(Passaggio tra i sistemi)
1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione provinciale.
2. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.
3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso può contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.
5. è fatto salvo il disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 7
(Percorsi integrati)
Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 138, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale.
2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti:
a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dell'articolo 8, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale;
b) percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale;
Art. 8
(Certificazioni finali e intermedie e raccordo tra sistemi informativi)
1. L'obbligo di frequenza di attività formative assolto a norma dell'articolo 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144, è attestato con apposita nota inserita nella certificazioni rilasciate in esito agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In caso di percorsi integrati, tali certificazioni sono completate con le indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali. In tutti gli altri casi di assolvimento dell'obbligo formativo l'attestazione è rilasciata secondo modelli adottati con la medesima procedura, che costituiscono lo sviluppo della certificazione rilasciata all'atto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico a norma dell'articolo 9 del regolamento emanato con decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323.
2. Le istituzioni comunicano ai servizi per l'impiego i nominativi di coloro che hanno assolto all'obbligo della frequenza dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione.
3. A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.
4. I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale concordano le modalità e i tempi per realizzare un progressivo raccordo tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, ai fini di una piena attuazione dell'obbligo di frequenza delle attività formative.
Art. 9
(Modalità di finanziamento)
1. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lett. b) della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c) nonchè delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente.
Omissis
Decreto 28 febbraio 2000
(Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2000 n. 59)
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ESPERIENZE PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI TUTORE AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 3 L. 196/97 RECANTE "NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE"
IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Omissis
DECRETA
Art. 1
1. Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
Art. 2
1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:
a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;
Il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
3. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.
Art. 3
1. Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:
a) conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
b) comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
c) gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
d) gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
e) pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
f) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.
2. I tutori di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto nell'ambito delle attività formative per apprendisti.
3. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 16 comma 3 della legge del 24 giugno 1997 n. 196 verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del Lavoro, Regioni e parti sociali.
Lettera circolare 27 luglio 2000 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro
OGGETTO: ETà LAVORATIVA MINORI E ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO
Per corrispondere alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questa Amministrazione in ordine all'età minima per l'accesso al lavoro dei minori in relazione alla durata dell'obbligo scolastico, si fa presente quanto segue.
L'art. 1, comma 3, della legge 10 febbraio 2000, n. 30, recante "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" (G.U. n. 44 del 23/02/2000), dispone che "L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.". Tale norma si raccorda con quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 345\99 che condiziona l'instaurazione di un rapporto di lavoro con minori alla presenza di due requisiti: il compimento del quindicesimo anno di età e l'avere assolto l'obbligo scolastico.
Al riguardo, peraltro, il Ministero della pubblica istruzione, interpellato dallo scrivente, ha precisato che - in attesa dell'manazione dei regolamenti previsti per l'applicazione della nuova disciplina - restano in vigore le norme di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9 (G.U. n. 21 del 27/01/1999), nonchè e direttive impartite dallo stesso Ministero con D. M. 9 agosto 1999, n. 323 (G.U. n. 218 del 16/09/1999) nel senso che l'obbligo di cui trattasi si intende assolto se il minore, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico (articolo 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 323/99).
In ogni caso, si sottolinea che, ovviamente, qualsiasi attestazione al riguardo deve essere rilasciata dalla competente autorità scolastica, trattandosi di questione che attiene alle attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione (art. 1, comma 4, legge 9/99 e art. 9, comma 1, citato decreto ministeriale 323/99).
Circolare 9 novembre 2000, n. 77/2000 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
(Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269)
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI MODULI AGGIUNTIVI DI FORMAZIONE ESTERNA PER I GIOVANI CHE ASSOLVONO
L'OBBLIGO FORMATIVO ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO
In via transitoria e in attesa dell'approvazione del decreto di cui all'art. 5, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, le regioni e le province autonome di Bolzano e
Trento possano definire i contenuti per i moduli formativi aggiuntivi per i giovani che assolvono l'obbligo
formativo nell'esercizio dell'apprendistato, anche facendo riferimento ad eventuali accordi a livello
regionale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
Circolare 9 novembre 2000, n. 78/2000 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
(Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269)
DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI APPRENDISTI ALLE ATTIVITà DI FORMAZIONE ESTERNA
In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, come
modificato dalla legge n. 236 del 2 agosto 1999, per quanto riguarda la partecipazione degli apprendisti
alle iniziative di formazione esterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro al fine
di usufruire delle agevolazioni contributive concesse per i contratti di apprendistato, l'esperienza dei
progetti sperimentali ha messo in luce la necessità di specificare quanto segue:
a) l'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione
esterna offerte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente;
eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili
unicamente agli allievi stessi e devono essere debitamente certificate;
b) per essere in regola con le disposizioni dell'art. 16, comma 2 citato e quindi usufruire
delle agevolazioni contributive, l'apprendista che si sia assentato dalle attività formativi è
tenuto a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente previste fino al
raggiungimento della quota di formazione contrattualmente prevista; in mancanza di
un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia
comunque partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore
annualmente previste.
Per agevolare la partecipazione alle attività formative è opportuno che le strutture regionali pubbliche
e private di formazione professionale presso le quali dovranno essere svolte le attività di formazione
esterna concordino il relativo calendario con gli apprendisti e i tutori aziendali prima dell'inizio degli
interventi formativi.
Circolare 4 agosto 2000 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALL' ASSUNZIONE DI APPRENDISTI EDILI CHE DEVONO PRESTARE ATTIVITà LAVORATIVA IN CANTIERI UBICATI IN DIVERSE PROVINCIE.
RISPOSTA A QUESITO.
Si riscontra la nota n. 732/S.94 del 28.6 u.s. con la quale codesta Associazione ha rappresentato
talune difficoltà insorte con Direzioni provinciali del lavoro (D.P.L.) in ordine a particolari modalità di
esecuzione del contratto di apprendistato presso imprese del settore, nei casi in cui l'attività di
queste richieda la trasferta del personale dipendente, o di parte di esso compresi gli apprendisti, in
cantieri edili situati fuori dalla provincia di competenza della D.P.L. già interessata al rilascio delle
autorizzazioni a costituire gli speciali rapporti. In ragione di ciò, codesta Associazione riferisce che
da parte di alcune delle predette Direzioni di destinazione, peraltro, non individuate, sarebbe stato
ritenuto necessario un ulteriore provvedimento autorizzativo per consentire lo svolgimento del rapporto
di lavoro degli apprendisti temporaneamente adibiti ai cantieri situati, come già detto, fuori provincia.
Ciò posto, giova sottolineare come la trasferta costituisca una vicenda modificativa del luogo di
esecuzione del lavoro che, per essere solo temporanea in relazione a contingenti esigenze aziendali,
non incide, diversamente dal trasferimento, sull'interesse del lavoratore alla stabile dimora e alla
vita di relazione connessa. Notasi altresì che secondo l'orientamento della giurisprudenza di
legittimità, l'art. 13 della legge n. 300/1970 è chiamato a disciplinare non tutte le fattispecie
organizzative aziendali bensì solo il trasferimento in quanto spostamento definitivo.
Ne consegue che, in particolare nel settore dell'edilizia, l'apprendista, il rapporto di lavoro del quale
può durare fino a quattro anni, non viene assunto per prestare la propria attività in un determinato
cantiere edile situato nella provincia di assunzione ma, nell'esecuzione del contratto di lavoro e per il
conseguimento della qualificazione, può essere destinato a più cantieri diversamente allocati, in
particolare se trattasi di cantieri edili itineranti.
In via conclusiva, quanto allo specifico quesito se sia necessario che l'impresa edile all'atto della
richiesta di autorizzazione precisi che il contratto di apprendistato potrà svolgersi anche fuori
provincia, deve ritenersi che la possibilità della esaminata condizione modificativa sia insita nel
costituendo rapporto, beninteso con l'assenso del lavoratore e nell'osservanza del trattamento
economico aggiuntivo di cui all'art. 8 del CCNL di categoria del 29.1.2000.
Le Direzioni Regionali in indirizzo vorranno, se necessario, informare le sottordinate Provinciali del
suindicato orientamento ministeriale.
Circolare 5 gennaio 2000, n.1/2000 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Lavoro minorile "Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 - Prime direttive applicative."
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999 è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 agosto 1999 n.
345, di attuazione della direttiva 94\33 CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
Detto provvedimento, pur mantenendo l'impianto generale della normativa contenuta nella legge 17 ottobre
1967, n. 977, ha carattere profondamente innovativo, proponendosi di adeguare gradualmente la realtà
lavorativa dei giovani di età inferiore ai diciotto anni agli standards europei. Privilegiare l'istruzione, assicurare
l'inserimento professionale mediante la formazione, considerando che un'esperienza di lavoro appropriata può
contribuire all'obiettivo di preparare i giovani alla vita professionale e sociale di adulti, promuovere il
miglioramento dell'ambiente di lavoro per garantire un livello più elevato di protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori minorenni, trattandosi di gruppi a rischio particolarmente sensibili: queste, in sintesi, le
priorità cui si ispira la nuova normativa.
La tecnica adottata è quella di introdurre modifiche ed integrazioni alla legge n. 977 del 1967, sostituendo
interi articoli o aggiungendo dei commi.
(Omissis).
La nuova impostazione fornita dal legislatore alla materia richiede opportuni chiarimenti al fine di sottolineare le
significative innovazioni intervenute.
1) AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente normativa ha inteso unificare le disposizioni in materia di lavoro minorile, estendendone
l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardino minori dei diciotto anni. Le nuove
disposizioni si applicano, pertanto, anche all'apprendistato, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a
domicilio
Infatti, l'art. 3 che modifica l'art.1 della legge 977/67, nell'individuare il campo di applicazione, precisa che il
Decreto si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche "speciale",
disciplinato dalle norme vigenti. è chiaro, quindi, il riferimento anche al contratto di apprendistato che l'art. 2
della legge 55/25 definisce come uno "speciale" rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato
ad impartire o far impartire all'apprendista assunto alle sue dipendenze "l'insegnamento necessario", perchè
possa conseguire la capacità tecnica per diventare "lavoratore qualificato".
Sono state soppresse le deroghe ed esclusioni previste dalla legislazione precedente, sia per quanto riguarda
l'età lavorativa che i settori d'impiego, con l'evidente obiettivo di assicurare una migliore tutela dei minori. Ma
ciò, a parere dello scrivente, senza l'intendimento di pregiudicare in modo irreversibile i rapporti di lavoro già in
essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto.
Il problema, invero, si pone per tutte quelle aziende che hanno già in corso rapporti di lavoro con minori, per le
attività prima lecite che l'allegato 1 del decreto in argomento vieta, senza prevedere i necessari tempi di
adeguamento.
Si rende necessaria, pertanto, l'emanazione di una normativa di raccordo, peraltro già in fase di studio, che
disciplini tali situazioni, possibilmente anche definendo in modo più articolato l'ambito di applicazione dei
divieti recati dall'allegato 1, ad evitare licenziamenti indiscriminati.
Sono, senz'altro, esclusi dall'applicazione della normativa in materia di lavoro minorile gli adolescenti addetti a
lavori occasionali o di breve durata (con esclusione, quindi, dei rapporti a termine) svolti nei servizi domestici
prestati in ambito familiare nonchè nelle imprese a conduzione familiare, semprechè queste ultime si
concretino in prestazioni di lavoro non nocivo nè pregiudizievole nè pericoloso. Si sottolinea che la previsione
riguarda esclusivamente le due ipotesi suindicate e si riferisce a prestazioni che non consentono una previa
programmazione, si concretano in attività fuori dalla logica della periodicità, svolte da soggetti non inseriti
nell'organizzazione della famiglia o dell'impresa a conduzione familiare. In particolare, la dizione "lavori
occasionali" si intende riferita a prestazioni casuali, sporadiche, saltuarie. La saltuarietà, tuttavia, di per sè
non è elemento sufficiente ad escludere la presenza di un rapporto di lavoro; occorre, quindi, distinguere tra
continuità di rapporto e continuità di prestazione, in quanto è possibile che alla continuità del rapporto si
accompagni l'intermittenza delle prestazioni. I lavori di breve durata possono riferirsi a quelle prestazioni nelle
quali l'elemento temporale non raggiunge quel minimo necessario perchè l'attività svolta possa ricomprendersi
in una delle fattispecie tipiche previste dalla legge (es. tutte le ipotesi di contratto a termine).
Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o
regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale, e ciò in relazione alla
peculiarità ed inderogabilità di molte norme sul lavoro marittimo, in vista della sua stretta connessione
all'interesse pubblico. L'interesse generale alla sicurezza della navigazione è ritenuto, infatti, prevalente e
condiziona la stessa tutela predisposta per il lavoro subordinato.
2) ETà LAVORATIVA, OBBLIGO SCOLASTICO, OBBLIGO FORMATIVO
Sul punto, il decreto legislativo in esame introduce il principio che l'età minima di ammissione al lavoro non
può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico. Le stesse definizioni di "bambino" e
"adolescente", cui fa riferimento il decreto, riguardano, in via generale, i soggetti che abbiano rispettivamente
meno o più di quindici anni, ma, per ogni singolo soggetto, possono riferirsi ad età diverse, a seconda che sia
stato assolto o meno l'obbligo scolastico. Viene, inoltre, introdotto il divieto del lavoro dei bambini, salvo per
quanto riguarda le attività culturali o simili, di cui al punto 4).
L'età minima per l'ammissione al lavoro non può mai essere inferiore ai quindici anni compiuti ed è inoltre
subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatoria.
Per determinare, quindi, il limite di età per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con minori occorre verificare
la sussistenza di due requisiti: il compimento del quindicesimo anno di età e l'avvenuto assolvimento
dell'obbligo scolastico. Attualmente secondo le indicazioni fornite dal Ministero della pubblica istruzione con
circolare n. 22 del 1\2\1999, in via transitoria e fino all'approvazione di un generale riordino del sistema
scolastico e formativo che prevede l'obbligatorietà con durata decennale, l'obbligo che interessa è da
considerarsi assolto: -
da coloro che, nell'anno scolastico 1997\98, hanno conseguito il diploma di licenza di scuola media;
-
da coloro che, alla data del 31 dicembre 1998, hanno compiuto il 15 anno di età e dimostrino di aver
osservato, per almeno otto anni, le norme sull'obbligo;
-
da coloro, che, alla data del 31 agosto 1999, hanno adempiuto, per almeno nove anni, all'obbligo in
questione. (vedi anche Legge 20 gennaio 1999, n. 9 e Decreto 9 agosto 1999, n. 323 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del
27\01\1999 e n. 218 del 16\09\1999).
è, inoltre, da tenere presente che la legge 17 maggio 1999, n. 144, all'art. 68, comma 1, impone, per i
giovani, l'obbligo di frequenza di attività formative fino a diciotto anni, obbligo che può essere assolto in
percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
-
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
Tale vincolo formativo, si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale.
Il giovane che abbia assolto l'obbligo scolastico come sopra indicato può, quindi, lavorare sicuramente come
apprendista; per le altre attività lavorative dovrà contemporaneamente assolvere all'obbligo formativo, i cui
contenuti sono al momento in corso definizione con appositi provvedimenti.
3) LAVORATRICI MINORI GESTANTI, PUERPERE O IN ALLATTAMENTO
Atteso che la gravidanza in giovane età può costituire per certi aspetti un rischio per la salute della lavoratrice
e del nascituro è da sottolineare il particolare rilievo che assume una puntuale e tempestiva ottemperanza alle
norme di tutela delle lavoratrici madri ed in ispecie del D.Lgs. 645/96.
Ferma restando la normativa concernente il divieto di adibizione ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri e
l'obbligo di spostamento ad altre mansioni (artt. 3 e 5 L. 1204/71 e art. 5 D.P.R. 1026/76) il datore di lavoro
deve valutare i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti e procedere alla modifica temporanea
delle condizioni o dell'orario di lavoro ottemperando all'obbligo di informazione. (art. 4 e 5 D.Lgs. 645/96).
Qualora tali modifiche non siano possibili per motivi organizzativi e produttivi il datore di lavoro applica gli artt. 3
e 5 lett. c) della L. 1204/71 dandone contestuale informazione scritta al competente Servizio Ispezione del
Lavoro.
Si rammenta, inoltre, che a norma dell'art. 33, comma 10, del D.Lgs. 626/94 l'organo di vigilanza può
prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo alle dipendenti di lavorare stando a
sedere ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro; lo stesso articolo prevede, inoltre,
che le donne incinte o che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni
appropriate.
Si fa presente, infine, che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 645/96 le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di
assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche
specialistiche, senza perdita della retribuzione qualora questi debbano essere eseguiti necessariamente
durante l'orario di lavoro.
4) ATTIVITà CULTURALI E SIMILI
L'art. 4, comma 2, della legge n. 977 del 1967, così come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo in
esame, prevede che l'impiego dei bambini e degli adolescenti in attività lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo debba essere preventivamente autorizzato dalle
Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio, secondo le modalità di cui al D.P.R. 365\94.
Sul punto si richiamano, per completezza, anche le disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1; nell'art. 17,
comma 1; nell'art. 22, comma 3 e nell'art. 26 della novellata legge n. 977 del 1967 relativamente alle visite
mediche, al lavoro notturno, al riposo domenicale ed alle sanzioni.
La sostituzione, nel citato art. 4, comma 2, delle parole "partecipazione dei minori" con le parole "impiego dei
minori in attività lavorative" intende escludere dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione relativamente a tutte
quelle attività che, per la loro natura intrinseca, per le modalità di svolgimento o per il loro carattere episodico
ed estemporaneo, non siano in alcun modo assimilabili al concetto di lavoro e neppure ad una vera e propria
"occupazione", la quale di per sè esige una prefigurazione in termini soggettivi, oggettivi, temporali e
programmatici dell'intervento del minore. Del pari, si potrà prescindere dalla preventiva autorizzazione nel caso
di attività non retribuita svolta nell'ambito di iniziative didattiche promosse da organismi pubblici aventi
istituzionalmente compiti di educazione e formazione dei minori. Infatti, nelle evidenziate iniziative e nelle
attività educative della Scuola è connaturata l'osservanza dell'obbligo scolastico e delle condizioni atte ad
assicurare l'integrità psicofisica e la moralità del minore che costituiscono alcune delle condizioni alle quali è
subordinata l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
5) LAVORAZIONI VIETATE
La nuova disciplina (art.7) vieta l'adibizione degli adolescenti ad una serie di attività elencate nell'allegato I, con
abrogazione espressa delle disposizioni contenute nel D.P.R. 20/1/76, n. 432 riguardante i lavori vietati ai
fanciulli ed agli adolescenti.
Il suddetto allegato distingue tra esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici e processi e lavori.
In particolare, per quanto riguarda i divieti di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, va chiarito
preliminarmente che gli stessi sono stati introdotti dalla direttiva 94/33 CE e che la gran parte era già presente
nella legislazione previgente.
Con riguardo ai singoli agenti si fa presente:-
a. Rumore
Il divieto di esposizione al rumore non opera automaticamente ma discende dalla valutazione dei rischi
e scatta a partire da un livello di 80 dbA. La valutazione deve essere operata sulla base delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 277/91 (art. 40). In particolare, poi, il livello di 80 dbA deve intendersi come
esposizione quotidiana personale o come esposizione media settimanale, se quella quotidiana è
variabile nell'arco della settimana lavorativa, e, pertanto, non va considerato come valore che non può
mai essere superato nell'arco del periodo in esame.
b. Agenti chimici
Fermo restando il divieto assoluto di esposizione agli agenti etichettati come molto tossici,
tossici, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili, per gli agenti nocivi ed irritanti il divieto
vige solo per quelli etichettati con le frasi di rischio riportate nell'allegato 1. Ad esempio, tra gli
agenti irritanti sono vietati solo quelli sensibilizzanti per inalazione o per contatto cutaneo.
Per tutti gli agenti sopra considerati il divieto vige indipendentemente dalle quantità presenti
nell'ambiente di lavoro.
Per ciò che concerne i divieti riferiti a processi e lavori, si fa presente che solo alcuni divieti sono stati introdotti
dalla direttiva europea e quindi dal decreto di recepimento, mentre la maggior parte è stata ripresa dalla
previgente legislazione in conformità allo specifico criterio di delega secondo cui l'attuazione di una direttiva
non può costituire occasione per il peggioramento del livello di protezione.
Si ritiene, comunque, opportuno evidenziare che, laddove il divieto è riferito solo ad alcune fasi del processo
produttivo, lo stesso si riferisce a tali specifiche fasi e non all'attività nel suo complesso. Ad esempio, il divieto
di lavoro nei magazzini frigoriferi riguarda solo l'accesso a tali luoghi e non l'attività nel suo complesso
(supermarket, magazzini ortofrutticoli).
Il divieto di adibizione a lavori comportanti rischio silicotigeno è, altresì, limitato alle lavorazioni per le quali è
obbligatorio il pagamento del premio assicurativo per la silicosi.
In ogni caso per tutte le lavorazioni elencate, l'art. 7 al comma 2 prevede la possibilità di derogare ai suddetti
divieti per scopi didattici e di formazione professionale. Detta formazione va svolta sotto la sorveglianza di un
formatore competente anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di
sicurezza e di salute disposte dalla vigente normativa.
Pertanto, nel caso di autorizzazione richiesta da parte di un datore di lavoro che rientri nei casi previsti
dall'articolo 10 del D.Lgs. 626/94 il ruolo di formatore competente anche in materia di prevenzione e protezione
può essere svolto dal datore di lavoro, in quanto soggetto abilitato a svolgere i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione.
Premesso quanto precede ed in attesa della emanazione delle norme regolamentari che disciplineranno
globalmente tutti gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato ed i contratti di
formazione e lavoro allo scopo di pervenire ad una disciplina della materia secondo criteri di valorizzazione
dei contenuti formativi, si ritiene che per i motivi sopra esposti, il rapporto di apprendistato possa essere
incluso nella deroga ivi prevista.
Infatti, secondo le vigenti disposizioni richiamate, l'apprendista è comunque chiamato a svolgere, durante il
periodo di tirocinio, oltre che un'attività lavorativa anche un'attività di formazione pratica continua (in
affiancamento al datore di lavoro artigiano, ovvero ai lavoratori qualificati o specializzati presenti in azienda
secondo le condizioni previste dall'art. 1 della L. n. 424/1968), e pertanto tale attività concretizza quella
"formazione professionale", seppure distinta da quella organizzata dagli istituti di istruzione e formazione
professionale, rientrante nella deroga sopra citata, sottoposta a preventiva autorizzazione delle Direzioni
Provinciali del Lavoro.
Per il contratto di apprendistato peraltro, il formatore va identificato con il tutore previsto dall'articolo 16 della
legge 196/97 purchè quest'ultimo sia competente in materia di sicurezza e salute.
Sarà cura, ovviamente, delle predette Direzioni Provinciali del Lavoro valutare, di volta in volta, la sussistenza di
tali presupposti non solo in sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, ma anche nel corso dello
svolgimento del rapporto stesso.
Si chiarisce,infine, che con la locuzione "tempo strettamente necessario" di cui al citato articolo 7 si
intende il periodo, in termini di mesi od anni, necessario al raggiungimento della qualificazione professionale
previsto dalla normativa di riferimento o dalla contrattazione.
L' autorizzazione, di cui al comma 3, è rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, servizio ispettivo, che
verifica la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma e, quindi, anche la presenza di formatori esperti in
materia di sicurezza.
Va tenuto presente che si tratta di un'autorizzazione diversa da quella prevista in via generale dalla legge
25/55 sull'apprendistato, in quanto mirata a rimuovere il divieto di adibizione dei minori alle lavorazioni
dell'allegato al D.Lgs. in esame. Peraltro, il datore di lavoro interessato potrà avanzare una unica richiesta di
autorizzazione, semplificando, così, le relative procedure e l'spettorato del Lavoro rilascerà una autorizzazione
unica secondo l'allegato modello. Sarà cura dell'Ispettorato poi, provvedere periodicamente a dare
comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla ASL territorialmente competente, al fine di consentire
l'opportuna verifica del rispetto della normativa prevenzionistica.
Si sottolinea, infine, che l'autorizzazione riguarda l'attività di formazione e, pertanto, deve essere richiesta per
specifiche qualifiche e non va ripetuta per ogni singola assunzione di minore .
6) SORVEGLIANZA SANITARIA
In via generale, l'art. 9 del nuovo decreto dispone, per i minori, l'obbligo di una visita medica preassuntiva e di
visite mediche periodiche da effettuare, a cura del datore di lavoro, presso la ASL territorialmente competente.
Fa eccezione il caso di attività lavorative per le quali la vigente legislazione dispone la sorveglianza sanitaria
disciplinata dagli artt. 16 e 17 del citato D.Lgs. 626/94.
In tali fattispecie le visite mediche preventive e periodiche devono essere, quindi, effettuate dal medico
competente, pubblico e privato, scelto dal datore di lavoro.
Pertanto, poichè l'articolo in questione ha compiutamente e diversamente disciplinato la materia, l'articolo 9
del D.P.R. 1668/56 deve ritenersi implicitamente abrogato nella parte in cui dispone per i minori, la visita
medica a cura della struttura sanitaria pubblica.
7) LAVORO NOTTURNO
Il lavoro notturno particolarmente gravoso, specie nell'età giovanile, è regolato agli artt. 15 e 17 della novellata
legge 977\67. La definizione del termine "notte" si ritrova nell'art. 15 e, per tale, si considera un periodo di
almeno dodici ore consecutive comprendenti l'arco di tempo che va dalle ore 22 alle ore 6 o dalle ore 23 alle
ore 7, indipendentemente dall'ora di inizio dell'attività lavorativa. Al di fuori, beninteso, di tali intervalli, il riposo
notturno può essere interrotto nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata
nella giornata.
La nuova normativa mantiene il divieto del lavoro notturno per i minori degli anni 18. Unica eccezione (art. 17) è
il caso di forza maggiore, purchè il minore abbia almeno 16 anni, che ostacola il funzionamento dell'azienda.
In tal caso, però, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato del lavoro, indicando la
causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori impiegati e le ore per cui sono stati impiegati.
D'altronde l'art. 17 consente la deroga "eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario", "purchè tale
lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi" e "non siano disponibili lavoratori adulti": una volta arginata la
forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto
recato dall'art. 15 della stessa legge. Spetta in tal caso al minore, un equivalente periodo di riposo
compensativo che deve essere fruito entro tre settimane, oltre alle maggiorazioni retributive.
Permane la deroga fino alle ore 24 per il lavoro nello spettacolo, esteso ora alle attività a carattere culturale,
artistico e sportivo; in tale ipotesi il minore deve godere di un periodo di riposo notturno di almeno quattordici
ore consecutive.
8) RIPOSO SETTIMANALE
I minori hanno diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e
comprendenti la domenica; tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed
organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che in caso di attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Per alcune attività il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica: trattasi, per i
minori, delle attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo; per gli adolescenti, delle
attività nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione, ivi compresi bar, gelaterie, pasticcerie, attività
per le quali il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.
9) SANZIONI
Sono state adeguate le sanzioni, sia penali che amministrative, in ottemperanza alle disposizioni di delega.
Circolare n.11/2000 del 17 gennaio 2001 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visite sanitarie apprendisti (legge 25/55, DPR 1668/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs.
345/99)
Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti riguardanti le visite sanitarie di minori e
apprendisti previste dalle leggi 19 gennaio 1955 n. 25 (disciplina dell'apprendistato) e 17 ottobre 1967 n.977
(tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, così come modificata dai decreti legislativi 4 agosto 1999
n.345 attuativo della direttiva 94/33/ce e 18 agosto 2000 n.262 di modifica), in relazione alla sorveglianza
sanitaria ex D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
Le considerazioni di seguito esposte forniscono indicazioni per la soluzione dei problemi applicativi
prospettati con maggiore frequenza, che riguardano in particolare le seguenti questioni: -
A. Se in seguito alla entrata in vigore del D.Lgs. 345/99, che ha ampiamente modificato la legge 977/67,
gli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui al
titolo I, capo IV del D.Lgs. 626/94 debbano comunque essere sottoposti alla visita effettuata dal medico
competente dell'azienda che potrebbe ravvisare la mancanza di idoneità in base all'allegato I del D.Lgs.
345/99.
Al riguardo si fa presente che l'art.8, comma 8 della legge 977/67 nel testo modificato dal citato
D.Lgs.354/99, dispone esplicitamente la non applicabilità della disciplina prevista ai commi precedenti
nei casi in cui i minori siano adibiti ad attività lavorative per le quali la vigente legislazione dispone la
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94, art.16 e 17. In tali fattispecie gli adolescenti sono
pertanto sottoposti ai soli controlli di cui all'art.16 comma 2 del citato decreto 626/94 e cioè: a) ad
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici
per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica; entrambi effettuati dal medico competente, individuato, ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo, nel "dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per
lo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria o in un libero professionista o in un dipendente del
datore di lavoro". Per gli adolescenti non soggetti alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94,
le visite mediche preventive e successive sono di competenza di un medico del servizio sanitario
nazionale, a cura e spese del datore di lavoro, in conformità all'art.8 comma 3 della legge 977/67 e
successive modificazioni.
B. Se i minori non soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94 debbano essere sottoposti
a doppia visita presso la ASL di competenza, una gratuita ai sensi dell'art.5 della legge 25/55 e una a
carico del datore di lavoro a norma dell'articolo 9 comma 3 del D.Lgs. 345/99.
Occorre rilevare che l'art.9 del D. Lgs. 345/99, nel ribadire, per gli apprendisti minori, l'obbligo di una
visita medica preassuntiva e di visite mediche periodiche, da effettuare presso la ASL territorialmente
competente a cura e spese del datore di lavoro, ha abrogato implicitamente, in parte qua e in quanto
ius superveniens, le disposizioni della legge 25/55 che sanciscono la gratuità di tali visite. Pertanto gli
apprendisti minorenni sono sottoposti alle visite mediche, così come regolate, per modalità e
competenze, dall'art.8 della legge 977/67 come modificato dal D.Lgs. 345/99 citato, cioè a visita presso
la ASL competente, a cura e spese del datore di lavoro.
C. Quale sia la disciplina applicabile alle visite degli apprendisti maggiorenni, adibiti o meno ad attività
lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV del D.Lgs. 626/94.
In relazione a tale quesito, occorre distinguere i casi in cui gli apprendisti maggiorenni siano adibiti ad
attività soggette a sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 626/94, da quelli in cui svolgano altre attività.
In questa ultima ipotesi la sola normativa di riferimento è data dal combinato disposto degli artt.4 legge
25/55 e 9 del relativo regolamento per l'esecuzione, (DPR 1668/56), che sancisce l'obbligo di una visita
medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente.
Maggiori problemi pone invece l'ipotesi di apprendisti maggiorenni adibiti ad attività soggette a
sorveglianza sanitaria; la fattispecie è regolata, infatti, oltre che dagli artt.4 e 9 sopra citati, anche dal
D.Lgs. 626/94, che, nel definire il proprio ambito di applicazione, vi include, all'art.2 lett. a), i lavoratori
con rapporti di lavoro anche speciali e quindi anche gli apprendisti. Ne consegue che, alla luce della
normativa vigente sussiste l'obbligo di due accertamenti sanitari, volti entrambi a verificare l'idoneità alla
mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore. Ciò comporta una sovrapposizione di
adempimenti, da considerarsi, peraltro, solo parziale, in quanto, mentre la visita del lavoratore ex art.4
della legge 25/55 ha riguardo genericamente al "lavoro per il quale deve essere assunto", quella
effettuata dal medico competente, ai sensi del D.Lgs. 626/94, comporta accertamenti clinici e biologici
mirati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in relazione ai rischi specifici presenti
nell'azienda, quali risultano dal documento di valutazione dei rischi. La legislazione vigente non ha
potuto operare il necessario raccordo fra le due normative, atteso i limiti della delega in sede di
recepimento della direttiva 94/33/CE, nè è possibile sostenere l'implicita abrogazione della norma del
1955 ad opera del D.Lgs 626/94, essendo entrambe normative speciali. Pertanto si dovrà provvedere
con un apposito intervento legislativo.
D. Se l'effettuazione delle visite preassuntive agli apprendisti, minori e non, la cui competenza è
assegnata ai medici del servizio sanitario nazionale, non debba ritenersi incompatibile con l'eventuale
attività di vigilanza espletata dagli stessi dipendenti della struttura pubblica, alla luce dell'art.17, comma
7 del D.Lgs. 626/94.
In merito alla presunta incompatibilitè fra l'effettuazione di visite preassuntive per gli apprendisti e
l'esercizio dell'attività di vigilanza ad opera dei medici del SSN, occorre, in via preliminare, distinguere a
seconda che l'apprendista, minorenne o maggiorenne, svolga o meno un'attività sottoposta a
sorveglianza sanitaria.
In tale ultimo caso, la sorveglianza sanitaria deve essere esercitata dalla figura professionale delineata
dal D.Lgs. 626/94 agli art.16 e 17, per la quale la stessa normativa stabilisce inequivocabilmente
l'incompatibilità con l'esercizio di compiti di vigilanza.
Per i lavoratori adibiti ad attività non soggette a sorveglianza sanitaria, occorre chiarire se l'effettuazione
delle visite ex art.8 legge 977/67 rientri fra i compiti del "medico competente" individuati dall'art.17 del
D.Lgs e se pertanto tale figura ricada nell'ambito del divieto ivi sancito.
Al riguardo, si rileva che l'area di intervento del medico competente è delimitata, dall'art.16 del D.Lgs.
626/94, ai casi previsti dalla normativa vigente, come questo Ministero ha già avuto modo di precisare
con la circolare 7/8/1995 n.102 pubblicata sulla G.U. n. 194 del 21/8/1995.
Per completezza espositiva si ritiene utile fornire una elencazione esemplificativa delle norme che
prevedono la presenza del medico competente:
-
DPR 19 marzo 1956, n.303 (norme generali per l'igiene del lavoro), artt. 33, 34, 35;
-
DPR 20 marzo 1956, n.321, (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
nei cassoni ad aria compressa), artt. 33, 36;
-
DPR 9 aprile 1959, n.128 e successive modifiche (lavoro in cave e miniere);
-
D.Lgs. 25 novembre 1996, n.624, relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, art. 15;
-
DPR 30 giugno 1965 n.1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, art.157 e segg.
(silicosi e asbestosi);
-
DPR. 10 settembre 1982, n. 962, protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di
vinile monomero;
-
D.lgs.15 agosto 1991, n.277 protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizioni ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
-
D.Lgs. 25 gennaio 1992, n.77, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad
agenti chimici, fisici, e biologici durante il lavoro;
-
D.Lgs. 626/94, (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro), per le lavorazioni che comportano la movimentazione dei carichi (artt.48 e segg.),
l'uso di videoterminali (att.55 e segg.), l'esposizione ad agenti cancerogeni (artt.69 e
segg.) e ad agenti biologici (art.86 e segg.).
-
D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230, in materia di radiazioni ionizzanti;
-
D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, disposizioni in materia di lavoro notturno a norma
dell'art.17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.25.
I compiti del medico competente, così come disciplinati dal D.Lgs. 626/94, art.17, non si
limitano all'effettuazione delle visite preassuntive e periodiche, ma sono più complessi e
articolati e conferiscono a tale soggetto un ruolo di primo piano nella gestione del sistema
complessivo della sicurezza nell'azienda. Egli, infatti, non esprime soltanto il giudizio di idoneità
alla mansione specifica, ma collabora anche con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e
protezione alla individuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria di rischio da custodire con salvaguardia del segreto
professionale; comunica ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici strumentali effettuati; visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e
partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono
forniti con tempestività ai fini delle valutazioni di competenza. è unicamente a tale figura che si
applica il divieto dell'esercizio dei compiti sopra descritti qualora eserciti funzioni di vigilanza. La
disposizione trova la sua ratio giustificatrice nella necessità di garantire l'imparzialità della
funzione di vigilanza espletata dai medici del SSN, ed è espressione del più generale principio,
immanente al nostro sistema giuridico, della incompatibilità fra i ruoli di controllore e controllato.
Da quanto sopra discende che non può qualificarsi medico competente chi effettui le visite
previste ai sensi del citato art.8 legge 977/67 nei confronti di soggetti che svolgono attività non
sottoposte a sorveglianza sanitaria e quindi la fattispecie considerata si pone al di fuori
dell'ambito di applicazione del divieto sopra detto.
E. Se possa essere richiesta, da parte dei Centri per l'Impiego (ex Uffici di collocamento), l'idoneità fisica
"generica" per la semplice iscrizione negli elenchi di cui all'art. 4 legge del D.Lgs. 469/97, senza la
preventiva individuazione dell'attività lavorativa a cui l'apprendista verrà adibito, come previsto dagli artt. 4
e 5 della l. 25/55 e 9 e 10 del relativo regolamento di esecuzione (DPR 1668/56).
In relazione a tale ultimo quesito, si fa presente che, a norma dell'art. 5 legge n. 25/55, è da escludere
l'eventualità di sottoporre l'apprendista ad accertamento sanitario generico, preventivo all'iscrizione negli
elenchi sopra citati. Ciò in quanto dal tenore del succitato art. 5 si evince che la visita medica deve
essere mirata, dedicata cioè ad accertare l'idoneità fisica o psicofisica dell'apprendista in stretta
correlazione con la prevista adibizione lavorativa; in ultima analisi, come si evidenzia anche da quanto
sopra illustrato, l'obbligo dell'accertamento sanitario era e permane collegato alla tipicità del lavoro che
l'apprendista è chiamato a svolgere.

Circolare G/2001 del 27 aprile 2001 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Apprendistato nel settore dell'artigianato: inammissibilità della percentualizzazione tra qualifiche e apprendisti.
Si riscontra la nota n. A/03/1262 del 6.2. c.a., qui pervenuta per competenza il 4.4.u.s. per il tramite della Div. VII Coord.
Ispezione lavoro D.G. AA. GG. e Personale.
La questione posta, già esaminata dallo scrivente in occasione di analoga problematica rappresentata dalla Direzione Regionale
del lavoro di Milano, riguarda la corretta interpretazione dell'art. 4, legge n. 443/85, nella parte in cui (comma primo) precisa i limiti
dimensionali delle aziende artigiane dei diversi settori produttivi contestualmente indicati distinguendone la composizione quali
quantitativa della forza lavoro occupabile unicamente in relazione al numero di rapporti ordinari e di rapporti a causa mista.
Nel particolare, la domanda è se debba considerarsi vigente anche nell'artigianato il criterio di cui alla legge n. 25/55 come
integrata da l. 424/68, atteso che dall'esame delle previsioni del citato art. 4, sembrerebbe comunque salvaguardato il predetto
criterio del 100% tra qualificati e apprendisti in forza, eccezione fatta per il caso di elevazione del limite dimensionale consentito
attraverso l'assunzione di unità aggiuntive di lavoratori, nel numero ivi precisato e in qualità di apprendisti.
Ciò posto, si osserva innanzitutto che quanto alle modalità di regolamentazione dell'apprendistato l'opzione legislativa, anche
confermata dall'art. 16, comma quarto, legge n. 196/97, è stata diretta a privilegiare il settore dell'artigianato, che tradizionalmente e
rispetto agli altri settori ha svolto incisiva funzione di qualificazione professionale dei giovani, di recente peraltro rafforzata
dall'eventuale funzione di assolvimento dell'obbligo formativo per i minori ex lege n. 144/99, art. 68 e relativo regolamento di
attuazione ex D.P.R. n. 257/00, art. 5.
In tale ottica, la portata dell'art. 4 già richiamato correttamente è stata ritenuta speciale e innovativa rispetto alla disciplina
generale dell'istituto, con ciò stesso valutando inapplicabile alla fattispecie il contingentamento dei rapporti a contenuto formativo
rispetto a quelli ordinari.
Sul punto, notasi che la legge-quadro per l'artigianato mentre determina il tetto massimo di dipendenti assumibili, non soltanto non
opera alcun rinvio alla suindicata percentualizzazione dal 100% valida per gli altri settori produttivi - criterio, peraltro, espressamente
disatteso nello stesso contesto normativo in relazione all'ammissibilità di costituire rapporti di apprendistato aggiuntivi ma anche
non distingue tra dipendenti qualificati e non, 2 in ordine alla messa in atto della percentualizzazione stessa.
A tratto generale, si precisa peraltro che per effetto dell'art. 16 suindicato attualmente non soltanto sono ammessi
all'apprendistato i giovani muniti di titolo di studio idoneo alle mansioni ma anche viene introdotto l'obbligo di formazione esterna, ai
fini contributivi e non solo; infine, viene istituita la figura del tutor, specificata poi nel d.m. 28.2.2000, n. 22, il quale dispone, tra
l'altro, che ciascun tutore può affiancare fino a cinque apprendisti (art. 2, comma quarto).
Appare, quindi, evidente che il collegamento funzionale tra il numero degli apprendisti e quello dei qualificati, ossia il cosiddetto
vincolo di qualifica, risulta alleggerito nel quadro normativo come sopra attualizzato, anche in coerenza con l'obiettivo di ampliarne la
platea dei potenziali beneficiari.
Gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere ad informare i Provinciali del suesposto orientamento ministeriale affinchè siano eliminate
eventuali, residue problematiche in parte qua.
Decreto Interministeriale 18 maggio 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000 "Apprendistato nel settore artigiano".
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, relativo all'obbligo di frequenza di attività
formative e art. 69, relativo all'istruzione e formazione tecnica superiore;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 maggio 1999, n.179, relativo
all'individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 5, sull'assolvimento
dell'obbligo nell'apprendistato;
Visto l'accordo della Conferenza unificata Stato-regioni del 14 settembre 2000 in materia di
istruzione e formazione tecnica superiore;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni;
Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
DECRETA:
Art. 1
Finalità
1. I moduli formativi aggiuntivi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12
luglio 2000 sono rivolti a:
- elevare il livello culturale e professionale dei giovani apprendisti al fine di favorire il loro pieno e
proficuo inserimento sociale;
- fornire gli eventuali passaggi nel sistema di istruzione e formazione, ed in particolare nel sistema di
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) attraverso il conseguimento degli standard minimi
previsti per l'accesso a tale sistema.
Art. 2
Obiettivi e standard
1. Le attività formative di cui all'art. 1 del presente decreto perseguono gli obietti, di seguito indicati,
articolati in tre aree: competenze linguistiche (lingua italiana e una lingua straniera), competenze
matematiche e competenze informatiche. Gli standard delle competenze acquisite nella formazione
esterna e nel luogo di lavoro vengono misurati sulla base degli indicatori di riferimento relativi a
ciascuna delle aree di competenza individuate.
Competenze linguistiche.
Lingua italiana:
esprimersi e comunicare in lingua italiana in forma corretta ed adeguata alle esigenze di interazione
sociale, di inserimento professionale, di espressività individuale;
utilizzare in modo efficace le diverse modalità dei registri comunicativi;
indicatori di riferimento: livello 3 della scala IALS - International Adult Literacy Survey.
Lingua straniera:
possedere una proprietà di linguaggio adeguata a semplici situazioni quotidiane;
essere in grado di interagire in situazioni interpersonali e di gruppo;
comprendere semplici testi, anche a carattere informativo;
indicatori di riferimento: livello 2 della scala ALTE - Association of Language Testers in Europe.
Competenze matematiche.
Risolvere situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza con l'uso di appropriati strumenti
matematici;
Effettuare calcoli, misure e rappresentazioni attraverso grafici e tabelle, soprattutto in relazione a
problemi e situazioni della vita quotidiana e professionale;
Interpretare ed utilizzare le rappresentazioni statistiche riferite a situazioni della vita quotidiana e
professionale;
Indicatori di riferimento: livello 3 della scala ALLS - Adult Literacy ad Lifeskills Survey.
Competenze informatiche.
Conoscere ed utilizzare i principali programmi applicativi;
Reperire e scambiare informazioni attraverso l'utilizzo di reti informatiche;
Indicatori di riferimento: ECDL European Computer Driving License.
2. Il conseguimento di livelli di competenza diversi rispetto agli standard indicati viene comunque
certificato e può costituire credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato.
3. Oltre alle aree di competenza indicate nel procedente comma 1, almeno 8 ore annue sono dedicate a
ciascuna delle seguenti aree di contenuto:
Orientamento professionale:
conoscere l'andamento del mercato del lavoro e dei fabbisogni di professionalità del sistema produttivo
in funzione dello sviluppo del proprio progetto professionale.
Elementi di cittadinanza attiva:
partecipare responsabilmente alla vita sociale e pubblica, in relazione allo sviluppo del proprio progetto
personale e professionale;
saper interagire con l'amministrazione ed i servizi pubblici e privati nella considerazione dei propri
diritti e dei propri doveri.
Art. 3
Criteri di progettazione
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel precedente art. 2, la progettazione dei moduli
formativi aggiunti viene effettuata in raccordo con il percorso di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24
giungo 1997, n. 196, seguendo criteri di flessibilità e personalizzazione, sulla base del livello di
conoscenze e competenze posseduto, dell'età degli apprendisti, della durata e dei contenuti professionali
del contratto di apprendistato, degli standard previsti nel presente decreto.
2. Il primo modulo è dedicato all'accoglienza e alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la
struttura formativa. Tale modulo sarà realizzato, ove possibile, in raccordo con quanto previsto all'art. 1,
comma 2 del decreto del Ministero del lavoro del 20 maggio 1999, n. 179.
Art. 4
Strumenti per la valutazione
1. La commissione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 179 del 20 maggio 1999
predispone, avvalendosi del supporto tecnico dell'ISFOL, la strumentazione per la verifica dei livelli di
competenza acquisiti, secondo gli standard previsti al precedente art. 2.
Circolare n. 40 del 14/10/2004 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Circolare in materia di contratti di apprendistato
1. Premessa
Il nuovo contratto di apprendistato, disciplinato agli articoli 47 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, dà luogo a una tipica ipotesi di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo della obbligazione negoziale. A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga infatti a corrispondere all'apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze ed all'uopo individuati, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (tra cui la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144) attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda.
Va peraltro subito precisato che con il decreto legislativo n. 276 del 2003 l'apprendistato diventa l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Nel settore privato, per contro, il contratto di formazione e lavoro continuerà infatti a trovare applicazione in via transitoria e meramente residuale nei limiti di cui al decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro".
Diversa è invece la funzione del nuovo contratto di inserimento disciplinato agli articoli 54 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, in cui la formazione del lavoratore è solo eventuale e non integra un elemento caratterizzante del relativo tipo contrattuale.
Il nuovo apprendistato, così come configurato nel decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro, vuole essere uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita. A tal fine sono state disciplinate tre diverse ipotesi di apprendistato: 1) l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) l'apprendistato professionalizzante; 3) l'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Il raggiungimento effettivo delle finalità sottese alla nuova disciplina dell'apprendistato presuppone il raccordo tra i sistemi della istruzione e quelli della formazione professionale. Tale raccordo è particolarmente evidente con riferimento all'apprendistato per espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che infatti presuppone per la sua piena operatività la definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del 2003.
Anche l'apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo, in quanto presuppone una disciplina regionale dei profili formativi, da definirsi d'intesa con le parti sociali, a cui è subordinata l'applicabilità dei profili normativi definiti a livello nazionale, come legislazione di cornice, nell'ambito del decreto legislativo n. 276 del 2003. Pienamente operativa è pertanto da considerarsi unicamente la disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rispetto al quale è possibile avviare le prime sperimentazioni nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le Regioni, nell'ambito delle competenze a loro attribuite, potranno peraltro rendere agevolmente operativo anche l'apprendistato professionalizzante dando luogo a quelle regolamentazioni, non necessariamente nella forma della legge regionale, che consentono di definire i profili formativi dell'istituto.
2. Limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti
In conformità alla disciplina previgente, e in coerenza con le finalità dell'istituto, è stabilito un limite quantitativo alle assunzioni di apprendisti. Non è infatti possibile assumere con contratto di apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti fino ad un numero massimo di tre.
Tale limite quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per le quali resta applicabile la disciplina di cui all'articolo 4 della legge n. 443 del 1985.
In caso di assunzione con contratto di apprendistato è da ritenersi immediatamente abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del d.lgs n. 276 del 2003. È fatto salvo tuttavia il diritto della normativa regionale di reintrodurre, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 30 del 2003, una diversa procedura autorizzativa, anche attraverso il rimando agli enti bilaterali. In mancanza di una disciplina regionale che regoli tale procedura non potranno essere considerate legittime le previsioni di contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto alla autorizzazione dell'ente bilaterale. Non potranno altresì essere considerate legittime, neppure ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 30 del 2003, le norme dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato alla iscrizione all'ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore.
3. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
3.1 Le finalità
L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53 del 2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è infatti previsto quale percorso alternativo alla formazione scolastica ma ciò nondimeno integrativo dell'obbligo formativo che si traduce oggi nel "diritto dovere" di istruzione per almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'età. Sussiste pertanto un diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18 anni d'età e l'attività lavorativa oggetto del contratto.
Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione si vuole dunque garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni, secondo l'articolo 2 del Codice civile, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione si configura pertanto come l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53
3.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, e con soggetti tra i quindici e i diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso formativo. Il contratto di apprendistato di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento di una qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 o un titolo di studio.
3.3 La disciplina del rapporto e dei profili formativi
La disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione stabilita dal decreto legislativo n. 276 del 2003 è strettamente connessa alla riforma del sistema di istruzione prevista dalla legge n. 53 del 2003. Si rinvia pertanto alla implementazione della delega di cui alla legge n. 53 del 2003 per formulare gli opportuni chiarimenti rispetto alla disciplina dell'istituto che dunque non è al momento operativo.
4. Apprendistato professionalizzante
4.1 Le finalità
Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro. La qualificazione del lavoratore nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Non si persegue pertanto l'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, bensì l'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato.
4.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, secondo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Tali limiti d'età sono direttamente collegati con le finalità perseguite e con la disciplina del nuovo apprendistato, pertanto non si considerano applicabili fino alla piena operatività dell'istituto.
4.3 La disciplina del rapporto
Anche il contratto di apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo, in attesa delle discipline regionali, che andranno adottate d'intesa con le parti sociali, per quanto riguarda i profili formativi. è tuttavia opportuno fornire taluni primi chiarimenti in considerazione del fatto che il contratto di apprendistato professionalizzante è già stato oggetto di regolamentazione da parte di contratti collettivi nazionali con contenuti e profili non sempre coerenti con la lettera e la ratio del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà, in primo luogo, essere stipulato in forma scritta ad substantiam. All'interno del contratto dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito, la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto e il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale, documento distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può avere durata minima di due anni e durata massima di sei anni. È rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare la durata dell'apprendistato professionalizzante sulla base delle competenze di base e tecnico-professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale, così come indicata altresì nell'istituendo "Repertorio delle professioni" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Resta dunque inteso che, in attesa della concreta regolamentazione dell'istituto ad opera di Regioni e parti sociali resta in vigore la vigente normativa in materia anche per quanto attiene la durata del contratto di apprendistato. Per nulla rilevando diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva.
Trattandosi di contratti a finalità diverse, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato anche successivamente ad un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di formazione, in questo caso tuttavia la durata massima cumulativa dei due contratti non potrà essere superiore ai sei anni.
Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato, secondo la disciplina generale applicata al contratto di lavoro, anche se la qualificazione, definita nel piano formativo individuale non è ancora stata conseguita. Sussiste invece il divieto per il datore di lavoro di recedere prima della scadenza del contratto, salvo giusta causa o giustificato motivo. In ogni caso l'apprendista ha diritto alla valutazione e certificazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati durante il periodo di apprendistato.
La disciplina del contratto di apprendistato resta soggetta, in quanto compatibile, alle disposizioni previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Pertanto sono da ritenersi ancora in vigore le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai diritti e doveri del datore di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, così come espressamente previsto dall'articolo 53, comma 4. Sarà altresì da ritenersi applicabile la previgente disciplina in materia di recesso dal rapporto, così come regolata dall'articolo 19 della legge n. 25 del 1955; pertanto allo scadere del termine del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista si riterrà mantenuto in servizio salvo disdetta a norma dell'articolo 2118 del Codice civile.
L'articolo 85, comma 1, lettera b) del decreto ha tuttavia espressamente abrogato sia l'articolo 2, comma 2, sia l'articolo 3 della legge n. 25 del 1955 eliminando l'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del lavoro. Pertanto, in attesa che la normativa regionale regoli i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, è da ritenersi ancora applicabile la disciplina previgente al decreto legislativo n. 276 del 2003, fatta salva l'abrogazione dell'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del lavoro che infatti è immediatamente operativa.
4.4 La retribuzione dell'apprendista e gli incentivi economici e normativi
All'articolo 49, comma 4, lettera b), è fatto divieto al datore di lavoro di retribuire l'apprendista con tariffe a cottimo. Si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.
Il trattamento normativo e retributivo dell'apprendista è in ogni caso regolato dall'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà, secondo quanto stabilito dalla norma, essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale.
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
4.5 Il profilo formativo
La regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante è demandata, nel rispetto della riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta con Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale regolamentazione dovrà essere emanata d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.
L'articolo 49, comma 5, lettera a), fissa tuttavia un minimo di 120 ore di formazione formale che potrà essere svolta dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale. Pertanto non è più previsto un monte ore minimo di formazione esterna obbligatoria, anche se il decreto impone comunque che si tratti di "formazione formale", ossia di una formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi strutturati di formazione strutturati on the job e in affiancamento certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle future normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning.
Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti di e-learning, anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto. Si rimanda alla normativa regionale per la definizione delle specifiche competenze del tutor. Si ritiene che, in conformità con quanto previsto dal D.M del 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor potrà essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore.
È rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il periodo di apprendistato. Tali competenze verranno indicate sul "Libretto formativo del cittadino" come indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 276 del 2003.
5. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
5.1 Le finalità
L'apprendistato di terzo tipo è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n.144, integrando la formazione pratica in azienda con la formazione secondaria, universitaria, di alta formazione o comunque con una specializzazione tecnica superiore.
L'articolo 50, comma 1, prevede pertanto un diretto collegamento tra l'apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore come previsto all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione può essere stipulato tra datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, purché esercitino attività compatibili con il perseguimento delle finalità del contratto, e soggetti di età compresa tra i tra i 18 e i 29 anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario o superiore. Il contratto potrà tuttavia essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età qualora siano in possesso di un titolo di studio.
Il contratto può essere stipulato anche con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.
5.3 La disciplina del rapporto
La disciplina dell'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è altamente flessibile in quanto presuppone moduli di formazione ad hoc tra loro liberamente combinabili: formazione formale, formazione non formale, formazione informale.
Concretamente la disciplina dell'istituto dovrà essere individuata, per quanto attiene ai profili formativi e anche caso per caso, dalle Regioni ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano, mediante un semplice accordo o convenzione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nonché con le Università o altre istituzioni formative. L'accordo dovrà prevedere programmi di lavoro specifici e coerenti con il percorso formativo che conduce al titolo di studio. Tali programmi si realizzeranno con il supporto di un tutor aziendale e di un tutor formativo nominato dall'Università o dall'Istituto formativo.
Il contratto di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta ad substantiam e dovrà indicare: la qualifica da conseguire, la durata del contratto nonché il piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso formativo dell'apprendista. Il piano formativo individuale dovrà essere allegato al contratto di apprendistato a pena di nullità dello stesso.
L'innovazione contenuta nel decreto attiene alla ampia flessibilità dei percorsi di apprendistato di alta formazione che non presuppongono necessariamente una scissione tra attività lavorativa e la frequenza dell'apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario, dell'alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore. L'attività svolta in azienda, così come concordata tra Regione, associazioni datoriali e sindacali e istituti formativi, potrà dunque integrare pienamente il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale.
Nei limiti indicati dalla regolamentazione regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e con le Università e gli altri istituti formativi, la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per titoli di studio universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (in particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è stabilita dalle parti in seguito ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze che il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si potranno conseguire per mezzo della formazione in apprendistato. Tale valutazione sarà attuata all'interno del piano formativo individuale.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n. 25 del 1955 e successive modificazioni, pertanto si considerano applicabili le norma in materia di diritti e doveri del datore di lavoro e dell'apprendista, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale.
6. Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale previsto dalle Regioni e dalle Province autonome. Nel piano formativo individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione formale e non formale dell'apprendista nonché la ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale.
Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle Professioni. In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le Regioni e le Province autonome potranno autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi.
In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi precisi, in particolare nelle ipotesi di contratti di apprendistato di lunga durata, il piano formativo individuale sarà seguito da un piano individuale di dettaglio, elaborato con l'ausilio del tutor, nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso formativo dell'apprendista.
Spetta alle Regioni ed alle Province autonome definire le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante percorso di apprendistato.
7. Contenuto formativo in caso di prestazioni erogate a distanza
Quando l'azienda opera per l'erogazione "a distanza" di comunicazioni/informazioni ai clienti e/o al mercato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici in rete, è possibile superare il concetto di unità produttiva localmente individuata. Infatti in questi casi le funzioni produttive sono virtualizzate e sono oggetto di concomitanti attività di controllo, monitoraggio, addestramento e formazione che si svolgono secondo i sistemi e-learning anche attraverso tele-affiancamento e video-comunicazione da remoto.
Di conseguenza, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di specializzati, non è rilevante la loro localizzazione nella unità produttiva ove operano gli apprendisti stante la peculiarità degli strumenti adottati. Per l'effetto, analoga soluzione può essere adottata per l'attività di tutoraggio il cui svolgimento, in questi casi, non può prescindere dalle modalità e dagli strumenti tecnologici sopradescritti.
8. Disciplina sanzionatoria
L'articolo 53, comma 3, del d.lgs. 276 del 2003, così come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune alle tre tipologie di apprendistato. A tutela del rispetto dell'obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede infatti che in caso di inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare all'Inps, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
L'inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso di formazione previsto all'interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo.
In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.
Firmato IL MINISTRO
Roberto Maroni
Decreto Legislativo 276/03 come modificato
dal D.Lgs 251/04 e dalla L.80/05: art. 47-53
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art. 47.
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione
e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti
tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può
assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento
delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di
lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre,
può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma
non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi
del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Art. 48.
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto
di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento
di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione
della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali
e formativi acquisiti, nonchè del bilancio delle competenze realizzato dai
servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante
l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa
oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonchè della qualifica
che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base
degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro
al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo
2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda,
congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto
stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti
bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel
rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso
di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale
ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 49.
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto
di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i
diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante
può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire,
la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso,
non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base
ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto
del contratto, del piano formativo individuale, nonchè della eventuale qualifica
che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base
degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro
al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo
2118 del codice civile;
d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito
del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma
3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa
con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla
azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze
di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti
bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della
formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla
capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso
di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale
ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la
disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi
nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 50.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto
di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario,
per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione,
nonchè per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma
1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa
alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro,
le università e le altre istituzioni formative.
Art. 51.
Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato
costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione
e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le
province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti
di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province
autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie
locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 31 maggio 2001.
Art. 52.
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle
professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte
il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Art. 53.
Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli,
alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano
fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà
tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le
modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento
nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità
di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro
è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta
con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata
del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge
19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
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