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Il subaffidamento (cd. "2%") è disciplinato al comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Non possono essere oggetto di "subaffidamento", in quanto rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entità diversa.
È considerato subaffidamento la prestazione, quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi:
Non è consentita la frammentazione degli importi delle prestazioni effettuata al fine di rientrare in uno dei casi sopra elencati.
Si segnala che il responsabile del procedimento e la direzione lavori, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, possono chiedere all'appaltatore chiarimenti per valutare il rispetto dei requisiti sopra indicati; possono altresì effettuare tutte le valutazioni inerenti la quantità, le caratteristiche, le tempistiche e il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.
La società o l'impresa individuale che richiede il sub affidamento ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante apposita comunicazione nella quale occorre indicare oggetto e importo della prestazione affidata. A tal proposito, si invita ad usare il modello di comunicazione di subaffidamento (formato rtf 21 KB).
Alla comunicazione di sub affidamento andrà allegato quanto segue:
Ultimo aggiornamento: 23/08/2011