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A CHI È RIVOLTO L'ENPALS

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie sotto elencate di cui all'art. 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dalla L. n. 2388 del 1952 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligatoriamente assicurati presso l'ENPALS, anche se prestano lavoro in forma autonoma, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sostitutiva di quella generale gestita dall'INPS.

  • artisti lirici;
  • attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;
  • attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  • registi e sceneggiatori teatrali, cinematografici e televisivi, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
  • organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
  • direttori di scena e di doppiaggio;
  • direttori d'orchestra e sostituti;
  • concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;
  • tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  • amministratori di formazioni artistiche;
  • tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
  • operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive;
  • arredatori, architetti, scenografi e figurinisti teatrali e cinematografici;
  • truccatori e parrucchieri;
  • macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
  • sarti;
  • pittori, stuccatori e formatori;
  • artieri ippici;
  • operatori di cabine di sale cinematografiche;
  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio, dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese sopranominati;
  • calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti;
  • dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;
  • impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonchè presso le sale da corsa e le agenzie ippiche che svolgono in modo esclusivo l'attività di ricezione di scommesse sulle corse; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti.
Lavoratori dello spettacolo

Ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, l'art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 182 del 1997, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 708/47 distingue i lavoratori dello spettacolo in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, a seconda che:

  • prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
  • prestino attività a tempo indeterminato.

L'appartenenza dei lavoratori ai gruppi sopra citati determina il numero di contributi giornalieri richiesti per soddisfare il requisito dell'annualità di contribuzione utile per il sorgere del diritto alle prestazioni:

  • 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a);
  • 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b);
  • 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c).

Ai fini dell'accertamento dei requisiti occorre tener conto che per le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1992 il suddetto requisito dell'annualità di contribuzione deve intendersi perfezionato con riferimento a 60 contributi per le categorie di lavoratori artistiche e tecniche e a 180 contributi giornalieri per le altre categorie.

Per le anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992, invece, il requisito di che trattasi, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 503 del 1992 che ne ha disposto l'elevazione va commisurato, rispettivamente, a 120 e 260 contributi giornalieri.
I requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, sono quindi individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio del 1993 sino all'entrata in vigore del provvedimento e successivamente a tale data.

 

Ultimo aggiornamento: 22/08/2011