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Per legge, l'uso di opere protette dal diritto d'autore deve essere sempre autorizzato in via preventiva dai rispettivi titolari e per essi dalla SIAE: questo vale anche per le utilizzazioni in rete, per quelle attraverso la telefonia mobile e nelle produzioni multimediali.
La licenza va chiesta in tutti i casi in cui l'utilizzazione di musica o di altre opere tutelate su Internet avviene, per esempio, in una delle seguenti forme:
L'accordo si rivolge ai "content provider", ossia ai responsabili "editoriali" del sito, e, in particolare dell'organizzazione e della creazione dei contenuti, e non ai "service provider": anche se le due qualifiche possono coesistere, le attività prese in considerazione dalla licenza si riferiscono aicasi in cui la musica costituisce l'oggetto "primario" dell'utilizzazione e non all'uso della musica come sottofondo all'interno dei siti web, per cui sono allo studio sistemi autorizzativi separati.
La licenza SIAE autorizza il content provider alla diffusione al pubblico tramite la rete Internet o su altre reti telematiche e/o di telecomunicazione (vedi risposta n. 1) ed alla messa a disposizione del pubblico dei brani musicali mediante downloading. Inoltre, la licenza autorizza i content provider a riprodurre le opere tutelate, tramite caricamento (uploading) dei file all'interno della sua banca dati, in quanto tale attività di riproduzione è necessaria per le esigenze tecniche funzionali alla trasmissione su reti telematiche.
Il "webcasting", inteso come semplice trasposizione on line delle tipologie di diffusione proprie del broadcasting (presenza di un palinsensto e assenza di interattività) è regolato dalla stessa licenza con l'applicazione di tariffe diversificate, adeguate alle forme d'uso ed alle percentuali di presenza della musica all'interno del palinsesto utilizzato.
La diffusione su reti telematiche di programmi radiofonici e televisivi effettuata da Società qualificate come imprese radiofoniche che già svolgono l'attività di diffusione via etere, via cavo o via satellite - e per questo già in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio Emittenti della SIAE - è disciplinata dall'estensione degli accordi già vigenti per la radiotelediffusione.
No, la licenza è molto chiara su questo punto: nell'autorizzazione, che viene rilasciata in nome e per conto dei titolari del diritto d'autore, non sono compresi i diritti connessi spettanti ai produttori fonografici ed agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione, rispettivamente, delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche (artt. 72 e segg. Legge 633/41).
Per poter effettuare qualsiasi processo di duplicazione (compreso quello realizzato per caricare i file sul server) e per l'uso dei supporti registrati, bisogna ottenere l'autorizzazione delle singole case discografiche.
No. Il sistema di accordi attuale, basato sulle licenze per l'utilizzazione di opere musicali, tiene conto del fatto che, malgrado l'ampiezza del mandato conferito alla SIAE, alcuni diritti vengono amministrati individualmente dall'autore o dall'editore. E' questo il caso, appunto, della riproduzione grafica dei testi letterari e degli spartiti, inclusa la loro messa a disposizione per la visualizzazione sul display del PC e l'eventuale downloading, per i quali l'autorizzazione deve essere richiesta direttamente (o tramite la SIAE) agli autori o agli editori musicali. In tal senso viene fatta una esplicita riserva anche all'interno della licenza.
Occorre rivolgersi all'Ufficio Multimedialità:
e-mail segreteria.multimedia@siae.it
tel. 06.5990.011 - fax 06.5990.041
I costi sono quelli riportati nella licenza e nei suoi allegati
In questo caso si dovrebbe distinguere:
Di fatto, lo sviluppo della Società dell'Informazione, con la crescente diffusione dei nuovi servizi di telecomunicazione e multimediali e la "disseminazione" dei contenuti digitali, ha reso obiettivamente difficile la possibilità di amministrare i propri diritti individualmente e quindi la scelta é sempre più oientata in favore delle Società di gestione collettiva, dato che esse sono in grado di autorizzare l'uso dei repertori nei confronti di tutti gli utilizzatori, previo pagamento di tariffe prestabilite, e di ripartire i proventi riscossi.
Con la sottoscrizione della licenza, il provider si impegna a fornire periodicamente il report (secondo le specifiche tecniche messe a disposizione della stessa SIAE su supporto cartaceo e su database) contenente l'indicazione dei titoli e degli autori, i dati relativi agli ascolti e/o ai prelevamenti dei file musicali. Il report costituisce uno strumento indispensabile per le future attività di ripartizione dei compensi in favore degli autori: dalla sua esatta compilazione dipende la possibilità di una precisa individuazione degli aventi diritto per le successive ripartizioni dei diritti economici maturati.
Chiunque utilizzi un'opera dell'ingegno, in ogni forma e modo, senza il consenso degli aventi diritto (autori ed editori e per essi la SIAE, ma anche titolari dei diritti connessi), cioè abusivamente, commette un illecito ed è perseguibile secondo la legge. Le azioni possono essere sia di tipo civile (sequestro, inibitoria, risarcimento del danno, ecc.) che penale.
Ultimo aggiornamento: 22/08/2011