HOME | WELCOME/BIENVENUE | URP | MEDIAGENCYPROVINCIA | ACCESSIBILITÀ

Canale Multimediale

Musica


Sei in: Home > Canale multimediale > Musica > Tutto SIAE > La sezione Musica

LA SEZIONE MUSICA DELLA SIAE

La sezione Musica amministra i diritti relativi alle opere musicali, con o senza testo letterario, sia di genere classico che leggero.
Per quanto riguarda le opere liriche, i balletti, gli oratori, le operette; le riviste ecc., affidate alla tutela delle Sezioni Lirica e DOR (Drammatica, Operette, Riviste), la Sezione Musica tutela i "brani staccati", utilizzati autonomamente rispetto alle opere drammatico-musicali nella loro versione integrale


DICHIARAZIONE DELLE OPERE

E' possibile , in sede di dichiarazione dell'opera, allegare un disco o una registrazione al posto della trascrizione su pentagramma?

È obbligatorio il deposito della trascrizione su pentagramma, in forma manoscritta o stampata, con la sola eccezione delle opere di genere sinfonico o da camera e delle opere di musica elettronica o concreta. Per musica elettronica non si deve intendere però la musica composta mediante strumenti elettronici, bensì quel tipo di composizione in cui l'elaborazione elettronica del suono rende problematica o impossibile l'esatta indicazione dell'altezza e della durata delle note. In ogni caso, può essere anche depositato, per maggior cautela dell'associato, un esemplare registrato dell'opera trascritta, in aggiunta alla partitura.


Per depositare un'opera è sufficiente trascrivere su pentagramma la parte del solo strumento solista oppure occorre trascrivere tutte le parti strumentali?

E' interesse degli autori depositare un esemplare dell'opera che sia il più completo possibile per l'individuazione dell'opera e dei suoi elementi creativi. Il genere dell'opera può determinare il tipo di spartito che conviene depositare: così per una canzone di musica leggera può essere sufficiente la trascrizione della linea melodica e l'indicazione degli accordi più importanti, mentre un deposito di tale tipo risulterebbe del tutto insufficiente nel caso di un quartetto d'archi.


Le musiche scritte per uno spettacolo teatrale devono essere depositate alla Sezione Musica o alla Sezione Drammatica Operette e Rivista (DOR) ?

Se le musiche per lo spettacolo teatrale sono "musiche di scena", devono essere depositate alla Sezione Musica. Se invece si tratta di una commedia musicale, di un'operetta o di spettacoli simili in cui la musica è parte integrante del testo teatrale allora l'opera è di carattere drammatico-musicale e deve essere depositata alla Sezione DOR.


Come depositare le improvvisazioni musicali? E' necessaria anche qui la trascrizione integrale su pentagramma?

Nel caso delle improvvisazioni si consiglia di trascrivere su pentagramma almeno le parti più identificative e facilmente riproducibili.


DOMANDE E RISPOSTE

Come comportarsi se le composizioni musicali vengono create insieme da un gruppo o una band musicale?

Il diritto d'autore ha natura personale.
Debbono quindi iscriversi alla SIAE, individualmente, i componenti del gruppo o della band che abbiano partecipato alla creazione delle opere. Le opere debbono poi essere dichiarate alla Sezione Musica con le modalità ordinarie, indicando singolarmente i nomi delle persone che hanno partecipato alla creazione dell'opera come compositori o autori della musica o del testo.


Può essere registrato alla SIAE il nome di una band o di un gruppo musicale?

La protezione del nome di una band o di un gruppo musicale non rientra nelle competenze della SIAE. La registrazione come marchio o denominazione, per evitare l'utilizzo da parte di altri, è possibile presso il Ministero dell'Industria e Commercio, Ufficio Marchi e Brevetti.


Fino a quando è protetta un'opera e quando invece diviene di dominio pubblico?

In base alla legge italiana e anche di quella dell'Unione Europea, un'opera diventa di dominio pubblico, e può quindi essere liberamente utilizzata, dopo 70 anni dalla morte del suo autore. Nel caso di più coautori il calcolo parte dall'anno di morte dell'ultimo superstite. Vi sono pertanto opere il cui autore principale è deceduto da oltre 70 anni ma che sono ancora tutelate perché i coautori o i librettisti non sono ancora di dominio pubblico. Per le opere straniere di Paesi extra unione europea il calcolo può essere più complesso poiché occorre valutare i rapporti giuridici internazionali tra l'Italia e il Paese di origine dell'opera comparando le rispettive legislazioni.


Se i miei brani vengono utilizzati all' estero sono comunque tutelato dalla SIAE?

La SIAE ha contratti di rappresentanza con le Società di Autori dei più importanti Paesi, che provvedono, secondo le proprie regole e in base alle proprie tariffe, ad amministrare nei loro territori anche il repertorio tutelato dalla SIAE, assimilando gli associati SIAE ai propri.
Così, ad esempio, se un brano depositato alla SIAE viene eseguito durante un concerto in Francia, la Società di autori francese SACEM provvede ad incassare i proventi secondo le proprie tariffe, e, dedotta la propria provvigione, li trasmette alla SIAE per il successivo pagamento agli aventi diritto. Lo stesso avviene se, sempre ad esempio, un brano depositato alla SIAE viene pubblicato su un disco prodotto in Germania; la Società degli autori tedesca GEMA provvede ad incassare i proventi, secondo le proprie tariffe, ed a trasmetterli alla SIAE per il pagamento agli aventi diritto.
La SIAE è rappresentata in quasi tutti i Paesi tramite le Società degli autori locali, in modo da assicurare la tutela delle opere dei propri associati in tutto il mondo.


Vorrei avviare una attività di produzione discografica e di edizione musicale: quali rapporti devo instaurare con la SIAE?

Le case discografiche, cioè le aziende produttrici di supporti audio nei diversi formati, sono, dal punto di vista del diritto d'autore, utilizzatori di opere musicali a scopo commerciale, mediante la loro incisione, riproduzione e messa in commercio. Perciò, il produttore discografico deve corrispondere alla SIAE le royalties che spettano agli autori ed editori delle opere riprodotte ed è tenuto ad applicare il contrassegno SIAE sugli esemplari prodotti.
Diverso è il ruolo dell'editore musicale che, come proprietario dell'opera in dei base ai contratti stipulati con gli autori, è uno dei titolari dei diritti e riceve, quindi, le royalties incassate per lo sfruttamento delle opere. L'editore musicale deve essere, comunque, associato alla SIAE (o da essa rappresentato) per poter usufruire del servizio di incasso e distribuzione delle royalties svolto dalla Società.
Benché, in genere, la Produzione Discografica e l'Edizione Musicale siano esercitate da soggetti giuridici distinti, anche se spesso collegati o consociati, può darsi il caso di aziende che svolgano, come unico soggetto, ambedue le attività.
In questo caso esse hanno rapporti con la SIAE in entrambi i ruoli, da un lato, come utilizzatori tenuti al versamento delle royalty, e dall'altro, come associati beneficiari delle royalty stesse.


E' possibile depositare testi letterari non ancora posti in musica?

No. La Sezione Musica accetta in tutela solo opere musicali pronte per la pubblica utilizzazione e quindi completa di musica e testo, se previsto.
I soli testi in attesa di essere musicati possono però essere depositati, a solo scopo cautelativo, presso il Servizio Deposito Opere Inedite, con custodia quinquennale del materiale depositato a nome di chi deposita


La SIAE tutela le opere musicali anche quando il testo o la musica vengono riprodotti graficamente, ad esempio in libri, riviste, spartiti etc.?

No, la riproduzione a stampa o grafica delle opere musicali non rientra nel mandato affidato alla SIAE /Sezione Musica all'atto dell'iscrizione.
Pertanto, queste utilizzazioni devono essere autorizzate direttamente dagli aventi diritto (editore dei brani o, in mancanza, autore).


Vorrei realizzare un film / documentario/ filmato, inserendo nella colonna sonora alcune musiche di repertorio. Quali sono gli adempimenti necessari?

Per poter sincronizzare un'opera musicale preesistente nella colonna sonora di un film, filmato, audiovisivo, corto o lungo metraggio, ecc., è necessario acquisire preventivamente il permesso cosiddetto di "sincronizzazione", per la prima fissazione della musica in abbinamento alle immagini e sequenze del filmato.
Il permesso deve essere richiesto direttamente agli editori musicali proprietari delle opere oppure, nel caso di opere di proprietà degli autori, al compositore. Le condizioni economiche vengono fissate di volta in volta dagli aventi diritto.
Nel caso di opere di dominio pubblico, naturalmente, non sono necessari permessi.
Inoltre, è necessario assolvere anche i diritti del produttore discografico, nel caso si faccia uso di una registrazione specifica. Si rammenta che le registrazioni fonografiche sono protette fino a 50 anni dalla data di fabbricazione.
Una volta legittimamente realizzato il prodotto audiovisivo, la SIAE provvederà alla riscossione del "compenso separato" spettante agli autori della musica (art. 46 legge 633/1941), per la proiezione pubblica del film o filmato nelle sale. Analogamente la SIAE interverrà a riscuotere il compenso spettante agli aventi diritto della musica per la diffusione televisiva e per la riproduzione su supporti destinati all' uso privato o al noleggio. Questi diritti vengono riscossi dalla SIAE rispettivamente presso la sala cinematografica, l'emittente televisiva, il produttore dei supporti.

 

Ultimo aggiornamento: 22/08/2011