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Istituzionale

Statuto della Provincia


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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Principi generali
  1. La Provincia di Torino è l'ente locale intermedio di governo tra comuni e regione. In quanto tale, esplica la propria autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi, dal presente Statuto, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, esercitando le funzioni proprie e quelle conferite dallo Stato e dalla Regione.
  2. La Provincia ripudia la guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ed ispira la propria azione a principi e ad ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà ed ai contenuti della carta europea dell'autonomia locale. Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti naturali delle persone, sanciti da norme o dichiarazioni internazionali.

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Art. 2: Finalità
  1. La Provincia rappresenta la comunità di tutti coloro che vivono sul territorio provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo in una concezione armonica dello stesso, orientando in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
    1. favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità provinciale, anche attraverso il decentramento politico-amministrativo sul territorio provinciale in funzione delle specificità locali, valorizzando in particolare l'autonomia dei comuni e delle comunità montane;
    2. perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
    3. perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
    4. perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
    5. favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
    6. salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento all'eccezionale valore della montagna;
    7. perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
    8. favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;
    9. assicurare il diritto universale all’acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell’accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
  2. La Provincia garantisce pari dignità alle lingue o dialetti originari della stessa e il libero uso nell'ente viene disciplinato dal regolamento.
  3. La Provincia, nell'azione di cooperazione con i poteri locali e regionali di ogni paese, asseconda e contribuisce alle iniziative tese all'affermazione dei diritti dell'uomo ed alla ricerca della giustizia.
  4. La Provincia realizza la piena integrazione sociale ed economica dell'area provinciale nell'unione europea, anche favorendo e sviluppando forme di cooperazione con le collettività locali degli altri Stati membri.

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Art. 3: Criteri di funzionamento
  1. La Provincia assume il metodo e gli strumenti della programmazione come criteri ordinatori della propria attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale che concorre a determinare, di concerto con le altre province, con i comuni e con le comunità montane, di cui raccoglie e coordina le proposte.
  2. Tale metodo viene realizzato tramite l'adozione di programmi pluriennali per l'attuazione dei servizi provinciali e degli altri atti di programmazione attribuiti alla competenza della Provincia.
  3. La Provincia adotta quali criteri di realizzazione delle proprie finalità e di organizzazione della propria azione, la solidarietà, la partecipazione popolare, la cooperazione, la trasparenza e la semplificazione amministrativa.
  4. La Provincia intrattiene rapporti culturali e sociali con paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli. A tale scopo promuove e sostiene programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale, anche mediante stanziamenti nei limiti consentiti dalle norme di legge ed indirizzati in particolare allo sviluppo socio-economico dei paesi di provenienza.
    4bis. La Provincia organizza lo svolgimento delle proprie attività favorendo l'assolvimento di funzioni e compiti da parte dei cittadini e delle loro formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà.

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Art. 4: Pari opportunità
  1. La Provincia, pur all'interno di un orientamento di fondo teso a far esprimere in modo adeguato le potenzialità di entrambi i sessi, intende valorizzare la diversità e la ricchezza delle esperienze femminili anche attraverso progetti di azioni positive, specie nel campo del lavoro, per garantire oggettive condizioni di pari opportunità. Incoraggia la presenza femminile nell'organizzazione dell'ente, anche mediante una diversa e più favorevole organizzazione del lavoro e dei servizi al fine di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro e favorire il riequilibrio delle responsabilità tra i sessi.
  2. In vista di una piena realizzazione del principio di pari opportunità e compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti in materia, ai fini della nomina degli assessori il presidente della Provincia assicura la presenza di donne e uomini. Lo stesso principio viene applicato per le nomine negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi a partecipazione provinciale o, comunque, rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nominare propri rappresentanti nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo, nonchè negli organismi costituiti per lo svolgimento dei servizi provinciali.
  3. Al fine di dare attuazione ed assicurare la costante osservanza dei principi contenuti nel presente articolo e nella normativa di settore, è istituita la "commissione consiliare pari opportunità per donne e uomini" con compiti di analisi e proposta. Il provvedimento di costituzione o il regolamento ne disciplinano la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.

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Art. 5: Circondari
  1. La Provincia, per il raggiungimento delle proprie finalità istituisce i circondari, sulla base delle peculiarità del territorio e delle esigenze della popolazione attraverso un apposito sportello.
  2. I circondari realizzano una più efficace organizzazione dei servizi e degli uffici e un'attiva partecipazione dei cittadini alle scelte dell'ente, soprattutto in relazione ai compiti di programmazione e pianificazione territoriale della Provincia e della regione.
  3. I criteri di individuazione, la composizione, i compiti, le funzioni, l'organizzazione ed il funzionamento dei circondari sono disciplinati da apposito regolamento, che, altresì, può prevedere l'istituzione dell'assemblea dei sindaci con funzioni consultive, propositive e di coordinamento e la nomina di un presidente del circondario, eletto con le modalità e per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge da aggiornare entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.

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Art. 6: Sede
  1. La Provincia ha sede in Torino, via Maria Vittoria 12, nell'edificio denominato "Palazzo Cisterna".
  2. Il consiglio stabilisce l'apertura di ulteriori sedi decentrate.

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Art. 7: Stemma e gonfalone
  1. Lo stemma della Provincia è costituito da uno scudo rosso, con croce d'argento, caricato in capo di un lambello di pendenti d'azzurro ed è sormontato dalla corona della Provincia.
  2. Il gonfalone della Provincia viene esibito nelle cerimonie nonchè in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentante dell'amministrazione, in conformità alle direttive emanate in proposito dal presidente della Provincia.
  3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono vietati, fatta salva la possibilità di specifiche concessioni da parte del consiglio.

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Art. 8: Pubblicità e albo pretorio
  1. La Provincia impronta la propria attività amministrativa ai principi di pubblicità e trasparenza, secondo le disposizioni contenute nel capo X del presente Statuto. A tal fine, assicura la conoscibilità della propria attività, ed in particolare degli atti e degli avvisi, tanto con le pubblicazioni prescritte dall'art. 44 del presente Statuto, quanto con l'attivazione di un apposito sito "Internet".
  2. Nella sede della Provincia a "Palazzo Cisterna", è individuato un apposito spazio da destinarsi ad "albo pretorio", nel quale è affisso ogni atto ed ogni avviso dei quali la legge, lo statuto o le norme regolamentari impongano la pubblicazione. Questa deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.
  3. Il segretario generale è responsabile delle pubblicazioni, che cura avvalendosi di personale ausiliario. Può delegare ad altro dirigente il rilascio delle certificazioni dell'avvenuta pubblicazione.

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Ultimo aggiornamento: 23/08/2011