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Istituzionale

Statuto della Provincia


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CAPO X - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 75: Partecipazione dei cittadini all'amministrazione
  1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità provinciale all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza il più elevato livello di democrazia fra gli organi predetti ed i cittadini.
  2. Per gli stessi fini, la Provincia privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
  3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessiche favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
  4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

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Art. 76: Partecipazione delle libere forme associative
  1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Provincia, attraverso le libere forme associative degli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 20 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi provinciali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.
  2. La partecipazione dei cittadini, attraverso le loro libere associazioni, assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con la Provincia.
  3. Ad ogni libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate ai commi 1 e 2 e che sia riconosciuta dalla Provincia in appositi elenchi, distinti per categorie, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria, patrimoniale, sia tecnico-professionale ed organizzativa, come da regolamento.

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Art. 77: Istanze, petizioni, proposte
  1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'amministrazione provinciale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
  2. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al presidente della Provincia e contengono, in modo chiaro e intellegibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene prospettata e la sottoscrizione dei presentatori nonchè il recapito degli stessi.
  3. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere all'interessato la relativa decisione, entro trenta giorni.
  4. L'apposito regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, deve disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi ogli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure, le modalità per la loro ammissione ed il loro esame, indicare il termine entro cui l'amministrazione deve pronunciarsi sull'ammissibilità e sul merito, nonchè il contenuto tecnico delle determinazioni stesse.
  5. In ogni caso a ciascun cittadino deve essere garantita, in massimo grado od in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.

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Sezione II CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM

Art. 78: Consultazione dei cittadini
  1. Il consiglio provinciale, per propria iniziativa o su proposta della giunta provinciale, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
  2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale.
  3. L'apposito regolamento definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonchè i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione provinciale.

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Art. 79: Referendum
  1. La Provincia per agevolare e rendere più intenso il rapporto tra cittadini ed organi elettivi, con apposito regolamento, disciplina l'istituto del "referendum".
  2. Il "referendum" può essere consultivo o abrogativo di deliberazioni di consiglio e di giunta ed è indetto su proposta di:
    1. a) venticinquemila elettori della Provincia;
    2. un numero di consigli comunali non inferiori al dieci per cento dei comuni della provincia, che rappresentino una popolazione amministrata di non meno di cinquantamila abitanti;
    3. un numero di comunità montane non inferiore a tre.
    4. Il "referendum" consultivo può essere richiesto su tutte le materie di competenza del consiglio provinciale aventi rilevanza generale.
  3. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
    1. revisione e modifiche dello Statuto provinciale;
    2. disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
    3. designazione e nomina di rappresentanti;
    4. tributi locali, contributi, tariffe;
    5. bilancio provinciale;
    6. materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.
  4. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione previsti dall'art. 78.
  5. Il referendum può essere esteso all'intero corpo elettorale provinciale oppure a categorie limitate, anche territorialmente, di elettori.
  6. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi un collegio di esperti nominato dal consiglio secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.
  7. L'esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.
  8. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.
  9. Le consultazioni di cui all'art. 78 ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali previste dalla legge.

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Sezione III PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E INFORMAZIONE

Art. 80: Partecipazione ai procedimenti amministrativi
  1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.
  2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:
    1. il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
    2. l'unità organizzativa responsabile.
  3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.
  4. Il segretario generale o i dirigenti, in relazione alla loro competenza, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.
  5. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti, nonchè di presentare, prima dell'adozione del provvedimento finale, memorie scritte e documenti che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
  6. Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sono stipulati dal presidente della Provincia o dal segretario generale o dal dirigente in relazione alla loro competenza.
  7. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, tali accordi sostituiscono i provvedimenti finali, essi sono adottati dalla giunta provinciale o dal segretario o dai dirigenti in relazione alla loro competenza.

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Art. 81: Diritti di accesso
  1. Il regolamento riconosce ai cittadini, singoli od associati, diritti di partecipazione al procedimento di accesso ai documenti dell'amministrazione provinciale qualitativamente e quantitativamente non inferiori a quelli riconosciuti dalla legge dello Stato.

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Art. 82: Diritto del cittadino all'informazione
  1. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'ente locale e conseguentemente facilitare i momenti di partecipazione, è istituito un servizio dedicato all'informazione e comunicazione da e con i cittadini.
  2. Nel bilancio preventivo annuale è previsto uno stanziamento per l'informazione e la comunicazione da e con i cittadini. La giunta, con apposita relazione, motiva obiettivi, strategie e scelte dei mezzi di comunicazione - interni ed esterni - che portano alla determinazione dell'entità dello stanziamento.
  3. Ogni deliberazione dell'ente locale - o di enti o società ad esso collegati - che abbia comunque influenza diretta sui comportamenti attivi o passivi dei cittadini, o di loro categorie, deve contenere una specifica ed idonea previsione di spesa per consentire una puntuale e capillare informazione circa il contenuto dell'atto, indipendentemente da quanto già disposto dalle leggi vigenti rispetto ai diritti di accesso ed alla pubblicità degli atti.
  4. Il servizio di cui al comma 1 è tenuto all'attuazione operativa della relazione di cui al comma 2. A tale servizio è affidato inoltre il compito operativo di coordinare e rendere omogenea la comunicazione dell'ente e di promuoverne l'immagine.
  5. Il servizio di cui al comma 1 è affidato a personale con caratteristiche professionali definite nell'area della comunicazione.
  6. Competenze e modalità organizzative e operative del servizio di cui al comma 1 sono definite dal regolamento previsto dalla legge.

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Sezione IV DIFENSORE CIVICO

Art. 83: Istituzione
  1. Presso l'amministrazione provinciale è istituito l'ufficio del difensore civico.
  2. Il difensore civico prima di assumere le funzioni pronuncia, innanzi al presidente della Provincia il seguente giuramento: "Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari della Provincia, nell'interesse dei cittadini".

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Art. 84: Elezione - Requisiti - Incompatibilità
  1. Il difensore civico è nominato, a scrutinio segreto, con deliberazione del consiglio provinciale con le stesse modalità stabilite per l'approvazione dello Statuto.
  2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere provinciale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
  3. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con:
    1. ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè di qualsiasi commercio o professione;
    2. con lo stato di membro del parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale o di comunità montana;
    3. le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo Stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;
    4. la qualità di componente del Comitato Regionale di Controllo;
    5. la candidatura alle elezioni amministrative o politiche precedente la designazione.
  4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
  5. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nella provincia.

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Art. 85: Durata in carica, decadenza e dispensa dall'ufficio
  1. Il difensore civico dura in carica per il periodo corrispondente a quello del consiglio provinciale che lo ha nominato e può essere riconfermato una sola volta.
  2. Non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia. Il relativo provvedimento è disposto dal consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
  3. Può essere altresì dispensato dall'ufficio per dimissioni volontarie.
  4. Decade dall'ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per suo trasferimento in altra provincia o per una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 84.
  5. Il consiglio deve essere riunito entro trenta giorni per la nomina del successore.

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Art. 86: Attribuzioni
  1. Spetta al difensore civico, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e disciplinate dal regolamento, segnalare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, nello svolgimento delle pratiche presso la Provincia.
  2. La funzione di difensore civico provinciale può essere svolta anche a favore di altri enti locali, previe apposite convenzioni.
  3. Il difensore civico segnala d'ufficio, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni.
  4. Il difensore civico esercita, altresì, a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri provinciali, il controllo sugli atti deliberativi del consiglio e della giunta, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.
  5. I consiglieri provinciali, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico fatto salvo quanto previsto al comma precedente.
  6. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.
  7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.
  8. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

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Art. 87: Rapporti con gli organi provinciali
  1. Il difensore civico invia:
    1. relazioni dettagliate al presidente del consiglio e al presidente della Provincia per le opportune determinazioni su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
    2. relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio provinciale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti. Il consiglio, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritiene opportune.

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Art. 88: Mezzi e trattamento economico
  1. La giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede ed i criteri di assegnazione del personale dal medesimo funzionalmente dipendente.
  2. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
  3. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori provinciali.

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Art. 89: Modalità e procedure d'intervento
  1. Il regolamento disciplina le modalità e procedure d'intervento del difensore civico.

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Ultimo aggiornamento: 23/08/2011