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CAPO X - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
- Sezione I - PARTECIPAZIONE POPOLARE
- Sezione II - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM
- Sezione III - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E INFORMAZIONE
- Sezione IV - DIFENSORE CIVICO
Sezione I PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 75: Partecipazione dei cittadini all'amministrazione
- La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità provinciale all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza il più elevato livello di democrazia fra gli organi predetti ed i cittadini.
- Per gli stessi fini, la Provincia privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
- Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessiche favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
- L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
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Art. 76:
Partecipazione delle libere forme associative
- La partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Provincia, attraverso le libere forme associative degli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 20 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi provinciali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.
- La partecipazione dei cittadini, attraverso le loro libere associazioni, assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con la Provincia.
- Ad ogni libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate ai commi 1 e 2 e che sia riconosciuta dalla Provincia in appositi elenchi, distinti per categorie, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria, patrimoniale, sia tecnico-professionale ed organizzativa, come da regolamento.
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Art. 77:
Istanze, petizioni, proposte
- Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'amministrazione provinciale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
- Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al presidente della Provincia e contengono, in modo chiaro e intellegibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene prospettata e la sottoscrizione dei presentatori nonchè il recapito degli stessi.
- L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere all'interessato la relativa decisione, entro trenta giorni.
- L'apposito regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, deve disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi ogli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure, le modalità per la loro ammissione ed il loro esame, indicare il termine entro cui l'amministrazione deve pronunciarsi sull'ammissibilità e sul merito, nonchè il contenuto tecnico delle determinazioni stesse.
- In ogni caso a ciascun cittadino deve essere garantita, in massimo grado od in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.
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Sezione II CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM
Art. 78:
Consultazione dei cittadini
- Il consiglio provinciale, per propria iniziativa o su proposta della giunta provinciale, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
- La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale.
- L'apposito regolamento definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonchè i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione provinciale.
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Art. 79:
Referendum
-
La Provincia per agevolare e rendere più intenso il rapporto tra cittadini ed organi elettivi, con apposito regolamento, disciplina l'istituto del "referendum".
- Il "referendum" può essere consultivo o abrogativo di deliberazioni di consiglio e di giunta ed è indetto su proposta di:
- a) venticinquemila elettori della Provincia;
- un numero di consigli comunali non inferiori al dieci per cento dei comuni della provincia, che rappresentino una popolazione amministrata di non meno di cinquantamila abitanti;
- un numero di comunità montane non inferiore a tre.
- Il "referendum" consultivo può essere richiesto su tutte le materie di competenza del consiglio provinciale aventi rilevanza generale.
- Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
- revisione e modifiche dello Statuto provinciale;
- disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
- designazione e nomina di rappresentanti;
- tributi locali, contributi, tariffe;
- bilancio provinciale;
- materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.
- Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione previsti dall'art. 78.
- Il referendum può essere esteso all'intero corpo elettorale provinciale oppure a categorie limitate, anche territorialmente, di elettori.
- In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi un collegio di esperti nominato dal consiglio secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.
- L'esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.
- Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.
- Le consultazioni di cui all'art. 78 ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali previste dalla legge.
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Sezione III PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E INFORMAZIONE
Art. 80:
Partecipazione ai procedimenti amministrativi
- La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.
- Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:
- il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
- l'unità organizzativa responsabile.
- Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.
- Il segretario generale o i dirigenti, in relazione alla loro competenza, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.
- Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti, nonchè di presentare, prima dell'adozione del provvedimento finale, memorie scritte e documenti che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
- Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sono stipulati dal presidente della Provincia o dal segretario generale o dal dirigente in relazione alla loro competenza.
- Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, tali accordi sostituiscono i provvedimenti finali, essi sono adottati dalla giunta provinciale o dal segretario o dai dirigenti in relazione alla loro competenza.
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Art. 81: Diritti di accesso
- Il regolamento riconosce ai cittadini, singoli od associati, diritti di partecipazione al procedimento di accesso ai documenti dell'amministrazione provinciale qualitativamente e quantitativamente non inferiori a quelli riconosciuti dalla legge dello Stato.
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Art. 82:
Diritto del cittadino all'informazione
- Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'ente locale e conseguentemente facilitare i momenti di partecipazione, è istituito un servizio dedicato all'informazione e comunicazione da e con i cittadini.
- Nel bilancio preventivo annuale è previsto uno stanziamento per l'informazione e la comunicazione da e con i cittadini. La giunta, con apposita relazione, motiva obiettivi, strategie e scelte dei mezzi di comunicazione - interni ed esterni - che portano alla determinazione dell'entità dello stanziamento.
- Ogni deliberazione dell'ente locale - o di enti o società ad esso collegati - che abbia comunque influenza diretta sui comportamenti attivi o passivi dei cittadini, o di loro categorie, deve contenere una specifica ed idonea previsione di spesa per consentire una puntuale e capillare informazione circa il contenuto dell'atto, indipendentemente da quanto già disposto dalle leggi vigenti rispetto ai diritti di accesso ed alla pubblicità degli atti.
- Il servizio di cui al comma 1 è tenuto all'attuazione operativa della relazione di cui al comma 2. A tale servizio è affidato inoltre il compito operativo di coordinare e rendere omogenea la comunicazione dell'ente e di promuoverne l'immagine.
- Il servizio di cui al comma 1 è affidato a personale con caratteristiche professionali definite nell'area della comunicazione.
- Competenze e modalità organizzative e operative del servizio di cui al comma 1 sono definite dal regolamento previsto dalla legge.
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Sezione IV DIFENSORE CIVICO
Art. 83:
Istituzione
- Presso l'amministrazione provinciale è istituito l'ufficio del difensore civico.
- Il difensore civico prima di assumere le funzioni pronuncia, innanzi al presidente della Provincia il seguente giuramento: "Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari della Provincia, nell'interesse dei cittadini".
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Art. 84:
Elezione - Requisiti - Incompatibilità
- Il difensore civico è nominato, a scrutinio segreto, con deliberazione del consiglio provinciale con le stesse modalità stabilite per l'approvazione dello Statuto.
- Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere provinciale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
- L'ufficio di difensore civico è incompatibile con:
- ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè di qualsiasi commercio o professione;
- con lo stato di membro del parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale o di comunità montana;
- le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo Stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;
- la qualità di componente del Comitato Regionale di Controllo;
- la candidatura alle elezioni amministrative o politiche precedente la designazione.
- L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
- Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nella provincia.
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Art. 85:
Durata in carica, decadenza e dispensa dall'ufficio
- Il difensore civico dura in carica per il periodo corrispondente a quello del consiglio provinciale che lo ha nominato e può essere riconfermato una sola volta.
- Non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia. Il relativo provvedimento è disposto dal consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
- Può essere altresì dispensato dall'ufficio per dimissioni volontarie.
- Decade dall'ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per suo trasferimento in altra provincia o per una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 84.
- Il consiglio deve essere riunito entro trenta giorni per la nomina del successore.
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Art. 86:
Attribuzioni
- Spetta al difensore civico, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e disciplinate dal regolamento, segnalare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, nello svolgimento delle pratiche presso la Provincia.
- La funzione di difensore civico provinciale può essere svolta anche a favore di altri enti locali, previe apposite convenzioni.
- Il difensore civico segnala d'ufficio, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni.
- Il difensore civico esercita, altresì, a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri provinciali, il controllo sugli atti deliberativi del consiglio e della giunta, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.
- I consiglieri provinciali, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico fatto salvo quanto previsto al comma precedente.
- Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.
- Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.
- Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
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Art. 87:
Rapporti con gli organi provinciali
- Il difensore civico invia:
- relazioni dettagliate al presidente del consiglio e al presidente della Provincia per le opportune determinazioni su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio provinciale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti. Il consiglio, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritiene opportune.
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Art. 88:
Mezzi e trattamento economico
- La giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede ed i criteri di assegnazione del personale dal medesimo funzionalmente dipendente.
- L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
- Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori provinciali.
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Art. 89:
Modalità e procedure d'intervento
- Il regolamento disciplina le modalità e procedure d'intervento del difensore civico.
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