Statuto della Provincia
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CAPO XI - NORME
FINALI
Art. 90:
Revisione dello Statuto
- Le norme contenute nel presente Statuto si intendono abrogate con l'entrata in vigore di leggi che enuncino espressamente principi inderogabili, che rendano le norme stesse con essi incompatibili.
- Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal consiglio provinciale con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello Statuto.
- La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
- L'effetto abrogativo dello Statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.
- La validità del presente Statuto cessa in concomitanza alla costituzione della città metropolitana ed all'eventuale nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o delle istituzioni di nuove province sul territorio della Provincia di Torino.
Ultimo aggiornamento: 23/08/2011
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