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Istituzionale

Statuto della Provincia


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CAPO XI - NORME FINALI

Art. 90: Revisione dello Statuto
  1. Le norme contenute nel presente Statuto si intendono abrogate con l'entrata in vigore di leggi che enuncino espressamente principi inderogabili, che rendano le norme stesse con essi incompatibili.
  2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal consiglio provinciale con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello Statuto.
  3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
  4. L'effetto abrogativo dello Statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.
  5. La validità del presente Statuto cessa in concomitanza alla costituzione della città metropolitana ed all'eventuale nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o delle istituzioni di nuove province sul territorio della Provincia di Torino.
 

Ultimo aggiornamento: 23/08/2011