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Istituzionale

Statuto della Provincia


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CAPO II - ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 9: Organi di direzione politica
  1. Sono organi di direzione politica della Provincia il consiglio, e il presidente della provincia, eletti dai cittadini.
  2. E' altresì organo di direzione politica la giunta, nominata dal presidente della Provincia.

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Sezione I: CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 10: Elezione, composizione e cessazione
  1. L'elezione, la composizione, la durata in carica, la decadenza, lo scioglimento anticipato del consiglio, nonché la convalida, le dimissioni, la rimozione, la sospensione e la decadenza dei consiglieri, sono disciplinati dalla legge.

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Art. 11: Prima adunanza
  1. Il consigliere anziano presiede la prima seduta del consiglio, convocata dal presidente della Provincia, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede il Prefetto.
  2. La presidenza dell'assemblea viene assunta dal presidente del consiglio provinciale dal momento dell'elezione.
  3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:
    1. convalida dei consiglieri provinciali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;
    2. nomina del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza;
    3. prestazione del giuramento del presidente della Provincia, con le modalità stabilite nell'art. 25 del presente Statuto;
    4. comunicazione del presidente della Provincia della nomina del vicepresidente e degli altri componenti la giunta.

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Art. 12: Competenze
  1. Il consiglio provinciale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
  2. Il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine, discute ed approva il documento contenente le suddette linee presentato dal presidente della Provincia, anche indicendo apposite sessioni tematiche, in relazione a quanto stabilito dal regolamento.
  3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'approvazione del bilancio ovvero a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione provinciale. Deve, inoltre, impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
    3bis. Con le stesse modalità previste nel secondo comma, il consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della Provincia e dei singoli assessori.
  4. Il consiglio, per la propria organizzazione e per il proprio funzionamento, adotta un regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

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Art. 13: Elezioni del presidente e dell'ufficio di presidenza
  1. Il consiglio provinciale elegge nel suo seno, nella prima seduta, un presidente e due vicepresidenti, che formano l'ufficio di presidenza. Tale incarico è conferito per un periodo pari alla metà della durata del mandato del consiglio, ed è rinnovabile.
  2. L'elezione del presidente ha luogo con votazione segreta ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati. Eletto il presidente, con unica votazione a voto limitato, sono eletti vicepresidenti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il consigliere più anziano di età. Dell'ufficio, in ogni caso, deve far parte un componente proposto dalla minoranza.
  3. Qualora il consiglio non addivenga nella sua prima seduta alla elezione del presidente del consiglio e dei vicepresidenti, alla stessa si procede nel corso di successiva seduta da convocarsi entro otto giorni da parte del presidente della Provincia; in tal caso l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  4. Il presidente del consiglio ed i vicepresidenti possono essere revocati con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei consiglieri assegnati e votata favorevolmente dai due terzi degli stessi.

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Art. 14: Competenze del presidente
  1. Il presidente rappresenta il consiglio provinciale, cura la programmazione dei lavori del consiglio; lo convoca, forma l'ordine del giorno delle sedute e lo presiede; assicura il collegamento politico istituzionale con il presidente della Provincia; secondo gli indirizzi formulati dal consiglio, assicura e garantisce i rapporti con i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri, attraverso iniziative di consultazione periodica e ne riferisce al consiglio; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo; sovrintende e coordina l'attività delle commissioni consiliari; è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del consiglio.
  2. Il presidente esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  3. In caso di suo impedimento le funzioni vengono assunte da uno dei vicepresidenti in relazione al numero dei voti ottenuti e, in caso di assenza di questi, dal consigliere anziano.

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Art. 15: Consigliere anziano
  1. E' consigliere anziano il consigliere che nelle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio ha conseguito la maggiore cifra individuale ai sensi delle disposizioni vigenti per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni provinciali, con esclusione dei candidati alla carica di presidente della Provincia proclamati consiglieri. Per "cifra individuale" si intende il rapporto percentuale fra i voti validi ottenuti da ciascun candidato ed il totale dei voti validi espressi nel collegio. L'anzianità segue i voti ottenuti ed in caso di parità è consigliere anziano quello di maggiore età.
  2. Il consigliere anziano presiede la prima adunanza del consiglio, fino alla elezione del presidente del consiglio e le altre adunanze dello stesso in caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio e dei vicepresidenti.

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Art. 16: Consiglieri provinciali
  1. I consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità provinciale senza vincolo di mandato.
  2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
  3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al consiglio provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
  4. Ogni consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del consiglio. Il consigliere che sia stato assente ingiustificato a quattro sedute consecutive del consiglio, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun elettore e da ciascun consigliere e viene dichiarata dal consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
  5. Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.
  6. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.

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Art. 17: Diritti dei consiglieri
  1. I consiglieri provinciali hanno diritto:
    1. di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni.
    2. di chiedere la convocazione del consiglio provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del consiglio medesimo che il presidente del consiglio deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
    3. di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni oggetto di competenza deliberativa del consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;
    4. di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni del regolamento consiliare, deve essere data sollecitamente, e comunque entro trenta giorni, risposta scritta o risposta verbale in aula o in commissione;
    5. di richiedere, nel numero, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge, che siano sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta e del consiglio;
    6. di fruire delle aspettative e dei permessi, nonchè di percepire le indennità stabiliti dalla legge. I consiglieri possono richiedere, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Tale indennità, costituendo una modalità di percezione del gettone di presenza, non soggiace ai divieti di cumulo previsti dalla legge, per mandati elettivi presso enti diversi.
  2. Il regolamento del consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.
  3. Ai consiglieri è rilasciata tessera di riconoscimento, a cura del presidente della Provincia.

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Art. 18: Gruppi consiliari
  1. Nell'ambito del consiglio provinciale sono istituiti i gruppi consiliari.
  2. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
  3. Ciascun gruppo consiliare nomina il capogruppo, il vicecapogruppo ed eventualmente il segretario. Nelle more della nomina è considerato capogruppo il consigliere candidato presidente non eletto, ovvero chi ha conseguito la maggior percentuale di voti nelle ultime elezioni.
  4. I gruppi consiliari che si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti. I gruppi che si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno due consiglieri, ad eccezione del gruppo misto al cui interno ogni consigliere può adottare una denominazione propria.
  5. Ai gruppi consiliari sono assicurate autonomia organizzativa e congrue risorse finanziarie da adeguare annualmente, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio.
  6. Il regolamento stabilisce altresi' i modi e le forme per la costituzione, le funzioni e l'ambito entro cui i gruppi consiliari operano, nonchè di quali prerogative dispongono.

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Art. 19: Conferenza dei capigruppo
  1. Nell'ambito delle commissioni consiliari permanenti, previste nel presente Statuto, viene istituita la conferenza dei capigruppo, con il compito di formulare proposte, pareri e coadiuvare il presidente del consiglio nell'organizzazione dei lavori del consiglio nonchè nella ripartizione dei fondi tra i gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio.
  2. La conferenza dei capigruppo, è convocata e presieduta di norma dal presidente del consiglio. Può, altresì, essere convocata dal presidente della Provincia.

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Art. 20: Commissioni consiliari
  1. Il consiglio provinciale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti, speciali e di indagine.
  2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi indicati nei commi seguenti e prevede la costituzione di commissioni di controllo o di garanzia.
  3. Tutte le commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale nel funzionamento delle commissioni può essere conseguito anche attraverso metodi di rappresentanza ponderata o per delega. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia spetta ad un rappresentante della minoranza.
    3bis. Gli incarichi di presidente e vicepresidente delle commissioni sono conferiti per un periodo pari alla metà della durata del mandato del consiglio, e sono rinnovabili.
  4. Le commissioni permanenti hanno competenza riferita ad uno o più settori nei quali si svolgono le funzioni attribuite dalla legge alla Provincia.
  5. Le commissioni permanenti hanno per compito principale l'attività preparatoria dell'indirizzo e del controllo politico-amministrativo del consiglio e comunque di tutti gli atti rientranti nella competenza deliberativa del medesimo, nonchè lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse provinciale. Inoltre nelle commissioni permanenti vengono esaminati gli atti più importanti e significativi dell'ente.
    5bis. La commissione di controllo e di garanzia esamina gli atti degli organi dell'amministrazione al fine di verificarne la corrispondenza ai programmi amministrativi ed agli indirizzi e criteri espressi dal consiglio, nonchè gli effetti, in termini di efficienza, di efficacia, di tempestività attuativa ed i risultati che ne conseguono per la comunità provinciale.
  6. Le commissioni speciali sono costituite per periodi limitati e per la trattazione e l'esame di materie di interesse generale o conoscitivo.
  7. Le commissioni d'indagine sono istituite per lo svolgimento di indagini sull'attività dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
  8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

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Art. 21: Convocazione
  1. Il consiglio provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere l'organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d'urgenza.
  2. Il presidente del consiglio, sentite le proposte dei capigruppo, concorda con il presidente della Provincia l'ordine del giorno delle sedute consiliari. In caso di dissenso prevale l'orientamento espresso dal presidente della Provincia, secondo quanto previsto nel regolamento.
  3. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, il presidente del consiglio, su richiesta del collegio dei revisori dei conti, convoca il consiglio per gli adempimenti di legge.

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Art. 22: Delle sedute consiliari
  1. 1. Le sedute del consiglio provinciale si svolgono nell'apposita aula del palazzo di Piazza Castello 205, Torino. Il presidente del consiglio, per particolari esigenze sentiti i capigruppo, può convocare l'assemblea in un diverso luogo di riunione, all'interno del territorio provinciale.
  2. Il regolamento disciplina le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, della stesura dei verbali, nonchè le modalità di partecipazione dei cittadini. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, tra i quali è da comprendere il presidente. In casi eccezionali, nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il consiglio si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Per la trattazione degli argomenti aggiunti, nei modi disciplinati dal regolamento, necessita la presenza dei componenti prescritti per la prima convocazione.
    2bis. In occasione delle sedute del consiglio, sono esposte all'esterno della sala dell'adunanza la bandiera nazionale, quella dell'Unione europea, quella della Regione Piemonte e il gonfalone dalla Provincia.
  3. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salve le ipotesi indicate dal regolamento. In ogni caso non è pubblica la trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
  4. Gli assessori hanno facoltà di presenziare ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni e nei casi di trattazione di argomenti sulle materie ad essi delegate. Hanno altresì la facoltà di presenziare i revisori dei conti.
  5. Il tempo complessivamente disponibile per la discussione di singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno è determinato con le modalità stabilite dal regolamento.
  6. Il presidente del consiglio è investito del potere per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, durante le sedute consiliari.
  7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente del consiglio e dal segretario generale.

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Art. 23: Iniziativa delle deliberazioni
  1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del consiglio, spetta:
    1. al presidente della Provincia;
    2. al presidente del consiglio;
    3. alla giunta provinciale;
    4. a ciascun consigliere provinciale;
    5. a uno o più consigli comunali in relazione all'oggetto della proposta;
    6. al consiglio di ciascuna comunità montana;
    7. ai circondari;
    8. a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia.
  2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani e i programmi generali e settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta.
  3. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di adeguata assistenza tecnica ai fini della redazione del testo da parte degli uffici provinciali e del rilascio dei pareri richiesti.

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Art. 24: Nomine - designazioni
  1. Il consiglio provinciale, entro 20 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi a partecipazione provinciale, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
  2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonchè le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.
  3. I rappresentanti della Provincia riferiscono e rispondono al presidente della Provincia ed al consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.
  4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

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Sezione II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 25: Elezione, cessazione
  1. I requisiti, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità le modalità per l'elezione, i casi ed il procedimento per la cessazione della carica, oltre che lo "status" di presidente della Provincia, sono disciplinati dalla legge. Il regolamento disciplina le modalità per la sottoscrizione e la presentazione delle mozioni di sfiducia.
  2. Il presidente della Provincia, prima di assumere le funzioni, nella prima riunione del consiglio provinciale, dopo l'elezione del presidente del consiglio, presta innanzi al consiglio, il seguente giuramento: "Giuro di agire nell'interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento locale."
  3. Distintivo del presidente della Provincia, salva diversa previsione della legge, è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia. Il presidente indossa la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga.

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Art. 26: Competenza
  1. Il presidente della Provincia rappresenta l'ente ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
  2. Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione, esercita i poteri e le attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
    2bis. In particolare il presidente definisce, adegua e verifica le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti tali linee sono presentate dal presidente della Provincia, sentita la giunta, al consiglio, che le approva con le modalità di cui all'articolo 12 del presente Statuto.
  3. Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma precedente, il presidente, in particolare:
    1. nomina i componenti della giunta ed attribuisce, con proprio decreto da comunicare al consiglio provinciale e al prefetto, l'incarico di vicepresidente e di assessori provinciali; può delegare agli assessori proprie attribuzioni ed incombenze di direzione politica, relative alle attività dell'ente, ovvero riferite a specifici programmi, secondo i criteri previsti negli indirizzi generali di governo; può delegare, altresì, l'adozione di singoli atti a rilevanza esterna e la rappresentanza in enti, associazioni e organismi;
    2. coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di comitati interassessorili per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività degli assessori, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente e concordano le pubbliche dichiarazioni che impegnano l'indirizzo dell'amministrazione;
    3. provvede alla nomina ed alla designazione degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni provinciali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal consiglio; in particolare, il presidente nomina i componenti delle commissioni di appalto ed i membri delle commissioni di concorso, nel rispetto di quanto previsto dalla legge ed avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'ente;
    4. provvede alla revoca degli organi e dei rappresentanti nominati per mancata osservanza degli indirizzi, dandone motivata comunicazione al consiglio provinciale;
    5. stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione si sensi di legge, fatte salve le competenze del consiglio provinciale e degli altri organi dell'ente.
    6. previa deliberazione della giunta provinciale, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione.
  4. Il presidente sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate alla Provincia. La sovraintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli organi di direzione amministrativa. Il presidente, in particolare:
    1. a) nomina, su proposta del segretario generale o del direttore generale, se nominato, i responsabili degli uffici e dei servizi ed i messi provinciali e ne definisce gli incarichi e provvede alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di responsabile di servizio o d'ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato; incarichi di collaborazione esterna e di consulenze ad alto contenuto di professionalità;
    2. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
    3. non può avocare, revocare o riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostruttura, fatta salva, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o d'inerzia o ritardo, indicati nel provvedimento, la nomina di un "commissario ad actum" per la surroga nell'adozione degli atti;
    4. promuove, tramite il segretario generale ed il direttore generale, se nominato, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi; può acquisire, presso gli stessi, informazioni, anche riservate.
  5. Il presidente della Provincia organizza conferenze periodiche con gli assessori ed i responsabili della gestione, per l'esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione.
  6. Gli atti amministrativi di competenza del presidente della Provincia assumono la denominazione di "decreto", fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni e sono, dallo stesso, da suo sostituto, o da suo delegato, adottati con l'osservanza del procedimento disciplinato dagli artt. 43 e 44 del presente Statuto.

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Art. 27: Vicepresidente
  1. Il vicepresidente sostituisce il presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
  2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente della Provincia è sostituito dall'assessore più anziano, risultando l'anzianità degli assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della giunta.

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Sezione III GIUNTA PROVINCIALE

Art. 28: Nomina, composizione e cessazione
  1. Il presidente della Provincia nomina i componenti della giunta che è costituita da un vicepresidente e da un numero variabile di assessori compreso tra un minimo di cinque ed il massimo previsto dalla legge e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
  2. Possono essere nominati assessori provinciali persone che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere e di assessore provinciali, nonchè di quelli richiesti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego ed abbiano riconosciuti e specifici requisiti di probità, professionalità ed esperienza, documentati ed illustrati in appositi curricula da allegare al documento contenente gli indirizzi generali di governo, unitamente alla loro situazione patrimoniale, ai sensi di legge.
  3. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
  4. La decadenza e la cessazione della giunta provinciale, a seguito di mozione di sfiducia, sono regolate dalla legge. I componenti della giunta provinciale restano in carica fino alla nomina dei nuovi, limitandosi, dopo le elezioni, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
  5. Le dimissioni del presidente della Provincia, il suo impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o decesso dello stesso, comportano la decadenza dell'intera giunta.

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Art. 29: Competenze
  1. La giunta provinciale collabora con il presidente della Provincia nella amministrazione, provvedendo mediante deliberazioni collegiali.
  2. La giunta provinciale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del presidente della Provincia, del presidente del consiglio, del segretario generale, del direttore generale, se nominato, o dei dirigenti, e collabora con il presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. La giunta provinciale, in particolare:
  • autorizza il presidente a promuovere e resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
  • affida gli incarichi professionali riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l'ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all'attività di gestione.

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Art. 30: Cessazione dei singoli componenti
  1. Le cause e le modalità per la dichiarazione dell'incompatibilità, della decadenza, della rimozione e della sospensione degli assessori, sono stabilite dalla legge.
  2. La revoca è disposta dal presidente della Provincia, che ne deve dare motivata comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva.
  3. Le dimissioni da membro della giunta, presentate in forma scritta e indirizzate al presidente della Provincia, tramite il segretario generale, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
  4. Nel caso di cessazione dall'ufficio dei singoli assessori, il presidente della Provincia provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione al consiglio nella seduta immediatamente successiva.
  5. L'assessore sospeso dalla carica può essere temporaneamente sostituito dal presidente della Provincia, che può affidare la supplenza, per l'esercizio delle funzioni, ad altro soggetto fino alla cessazione della sospensione.
  6. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili al caso di impedimento temporaneo di uno o più assessori.

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Art. 31: Attribuzioni agli assessori
  1. Il presidente della Provincia può attribuire ai componenti della giunta, con proprio decreto da comunicare al consiglio provinciale e al Prefetto, le incombenze di direzione politica relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza della Provincia, ovvero riferite a specifici programmi, secondo i criteri previsti negli indirizzi generali di governo.
  2. Gli assessori relazionano alla giunta e al consiglio su proposte di deliberazioni concernenti le loro attribuzioni.
  3. Il presidente della Provincia può inoltre delegare agli assessori la rappresentanza in enti, associazioni e organismi, nonchè l'adozione di singoli atti, anche a rilevanza esterna.

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Art. 32: Presidenza e svolgimento delle sedute
  1. Le sedute della giunta provinciale non sono pubbliche e si svolgono di norma nella sede della Provincia oppure, in via eccezionale, in altro luogo all'interno del territorio provinciale.
  2. Il presidente o chi ne fa le veci convoca e presiede la giunta, ne definisce gli oggetti posti all'ordine del giorno, ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.
  3. La giunta è validamente riunita con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

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Art. 33: Deliberazioni
  1. La giunta provinciale delibera a maggioranza assoluta dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone.
  2. La giunta, in caso d'urgenza e sotto la propria responsabilità, può adottare deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica del consiglio provinciale entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.
  3. Ove il consiglio neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, la giunta stessa o il consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

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Art. 34: Verbalizzazione
  1. Il segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni della giunta provinciale, dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, ivi comprese le proposte al consiglio provinciale, nonchè, a richiesta della giunta e di ciascun componente, delle annotazioni sui punti principali della discussione.
  2. I verbali sono conservati presso gli uffici dell'area istituzionale, unitamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte del Comitato Regionale di Controllo.

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Ultimo aggiornamento: 23/08/2011