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Istituzionale

Statuto della Provincia


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CAPO III - ORGANI DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35: Organi di direzione amministrativa
  1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia, il segretario generale, il direttore generale, se nominato, e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.
  2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.
  3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del consiglio, della giunta e del presidente della Provincia ed assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

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Art. 36: Segretario generale
  1. La Provincia ha un segretario generale titolare, dirigente pubblico iscritto in apposito "Albo Nazionale", nominato dal presidente della Provincia, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.
  2. Il segretario provinciale, collabora con gli organi dell'ente e svolge funzioni di assistenza tecnico-giuridica, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione; roga i contratti ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali, nell'interesse dell'ente; esercita, altresì, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal presidente della Provincia.
  3. Il segretario generale, quando il direttore generale non sia stato nominato, sia assente o impedito, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il presidente della Provincia può, inoltre, conferire allo stesso segretario le funzioni previste per la figura di direttore generale dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

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Art. 37: Direttore generale
  1. Il presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del presidente e da questi revocabile in qualsiasi momento, previa deliberazione della giunta.
  2. Il direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione e previo accertamento del possesso dei requisiti per l'impiego nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative.
  3. Il direttore generale persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dal presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia mediante l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
  4. Assolve alle altre funzioni che, nella pubblica amministrazione, la legge riserva alla figura del direttore generale.

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Art. 38: Rapporti tra il segretario generale e il direttore generale
  1. Le funzioni di segretario provinciale e di direttore generale, quando non coincidano nella figura del segretario, sono autonome e distinte. I titolari rispondono dell'attività svolta al presidente della Provincia.
  2. L'esercizio delle rispettive attribuzioni è improntato alla massima collaborazione nell'interesse dell'ente e per assicurare la maggior coerenza ed integrazione tra le funzioni di legalità e garanzia e la direzione operativa, tesa a realizzare il miglior andamento dell'attività istituzionale. Il segretario ed il direttore sono organi autonomi, l'uno rispetto all'altro e tra essi non sussiste rapporto gerarchico.

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Art. 39: Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali
  1. Il presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta scritta e motivata del segretario generale o del direttore generale, se nominato, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione.
  2. Gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono definiti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  3. Il presidente della Provincia provvede altresì, su proposta del segretario generale o del direttore generale, se nominato, alla graduazione delle funzioni e responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonchè alla valutazione dei dirigenti, ai fini del trattamento economico accessorio.
  4. In ciascuna area di uffici il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

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Art. 40: Incarichi a tempo determinato
  1. La copertura dei posti di responsabile di servizio o d'ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può anche essere effettuata con incarico conferito dal presidente della Provincia a tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell'ente, ovvero, eccezionalmente, previa motivata deliberazione della giunta, di quelli di altre categorie, di durata fino a tre anni, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità.
  2. I posti ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la quota di un quarto per i posti di qualifica dirigenziale e del quindici per cento per i restanti posti d'organico corrispondenti.

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Art. 41: Atti degli organi di direzione amministrativa
  1. Gli atti degli organi di direzione amministrativa assumono la denominazione di "determinazioni", fatta salva ogni diversa indicazione contenuta in specifiche previsioni normative e sono adottati con l'osservanza del procedimento di cui all'art. 44 del presente Statuto e sono trasmessi al segretario generale per la raccolta e la pubblicazione.
  2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.
  3. Norme regolamentari possono prevedere, in conformità alle disposizioni di legge concernenti competenze ed attribuzioni degli organi, che atti di mera esecuzione di "determinazioni" e di liquidazione siano adottati, con procedimento diverso da quello previsto nell'art. 44 del presente Statuto, da dipendenti che non rivestano qualifica dirigenziale.

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Art. 42: Responsabilità dirigenziali
  1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.
  2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile e amministrativo -contabile, secondo le norme vigenti.
  3. In caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il presidente della Provincia dispone la revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico.
  4. In caso di grave inosservanza delle direttive impartitegli ovvero di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del precedente comma, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di posizioni dirigenziali valutate nella fascia corrispondente a quella revocata, per un periodo non inferiore a due anni.
  5. Il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale.
  6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente Statuto, le modalità per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti e per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

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Ultimo aggiornamento: 23/08/2011