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Istituzionale

Statuto della Provincia


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CAPO IV - ORGANI E ATTI AMMINISTRATIVI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 43: Giusto procedimento
  1. Sulle proposte di deliberazione del consiglio e della giunta e sulle proposte di decreto del presidente della Provincia, suo sostituto o delegato, di cui all'art. 26, comma 6, del presente Statuto, deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
  2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
  3. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del segretario generale, al collegio dei revisori dei conti. Per le deliberazioni della giunta di cui al presente comma è richiesto, altresì, il controllo preventivo "volontario" di legittimità del Comitato regionale di controllo, previsto dall'art. 17, comma 34, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
  4. Sulle proposte di cui al comma 1 il segretario generale esercita i compiti consultivi e referenti previsti dall'art. 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.
  5. Sulla proposta di bilancio di previsione, dei documenti allegati, delle variazioni di bilancio, sul rendiconto e sugli altri documenti gestionali previsti dalla legge, sono dovuti il parere e/o il referto del collegio dei revisori.
  6. Di tutti i pareri preventivi obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte motiva dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dalla Provincia e l'indicazione del tempo decorso.
    6bis. Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.

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Art. 44: Pubblicazione e controllo
  1. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, sottoscritte dai rispettivi presidenti e dal segretario generale, sono pubblicate e sottoposte al controllo con le modalità e nei termini previsti dalla legge. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza degli interessati, nelle copie degli atti destinate alla pubblicazione viene omessa l'indicazione dei dati sensibili.
  2. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo. Il regolamento del consiglio assicura le modalità con le quali i testi delle deliberazioni sono messi a disposizione dei consiglieri.
  3. I decreti adottati dal presidente della Provincia, da suo sostituto o delegato, di cui all'art. 26, comma 6, e le determinazioni dirigenziali sono sottoposti al regime di pubblicazione previsto dalla legge per le deliberazioni della giunta ed all'obbligo della contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, alla giunta e ad altri organi, se previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento.
  4. Ai capigruppo consiliari entro cinque giorni viene data comunicazione degli atti annullati dal Comitato Regionale di Controllo, con la relativa motivazione, e delle determinazioni con le quali il difensore civico invita l'organo competente ad eliminare i vizi riscontrati.

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Art. 45: Assicurazione e tutela giudiziale degli organi
  1. Il presidente della Provincia, il presidente del consiglio, gli assessori ed i consiglieri provinciali, unitamente al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed ai dirigenti, vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.
  2. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente della Provincia, del presidente del consiglio, di un assessore o di un consigliere, ovvero del segretario generale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

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Ultimo aggiornamento: 23/08/2011