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Istituzionale

Statuto della Provincia


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CAPO VI - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

Art. 51: Autonomia finanziaria
  1. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
  2. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

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Art. 52: Risorse per la gestione corrente
  1. La Provincia persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

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Art. 53: Risorse per gli investimenti
  1. La Provincia, attraverso i propri organi in relazione alle specifiche competenze, attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento che, per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
  2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti della Provincia.

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Art. 54: Programmazione di bilancio
  1. La programmazione dell'attività della Provincia è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale e gli allegati previsti dalla legge, tra i quali, di particolare rilevanza, la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
  2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono predisposti dalla giunta provinciale.
  3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio provinciale in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

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Art. 55: Rendiconto della gestione
  1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
  2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto della gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
  3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal consiglio provinciale entro i termini stabiliti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati.

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Art. 56: Controllo interno
  1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce gli strumenti di controllo interno, volti a garantire la legittimità, regolarità e correttezzza dell'azione amministrativa, a verificarne l'efficacia, efficienza ed economicità, a valutare le prestazioni della dirigenza ed alla valutazione e controllo strategico dell'attuazione degli obiettivi.
  2. Il controllo della gestione, inteso a conoscere e verificare l'andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell'ente, è realizzato, secondo le modalità previste dai regolamenti, mediante analisi, valutazioni, indicatori e parametri che consentano, oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la quantificazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
  3. Dello stato e della gestione viene data periodicamente informazione agli organi di governo dell'ente, o, qualora richiesto, agli organi consiliari, secondo cadenze semestrali con le modalità stabilite dal regolamento.

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Ultimo aggiornamento: 23/08/2011