Statuto della Provincia
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CAPO VII: UFFICI
Art. 57:
Principi e criteri di organizzazione
- La Provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed agli altri dirigenti.
- L'organizzazione degli uffici della Provincia è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonchè dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.
- L'assetto organizzativo degli uffici è articolato - tenuto conto dei principi di responsabilità e professionalità - in base all'esigenza di integrare le risorse umane e materiali per obiettivi, individuati in relazione alle funzioni finali dell'amministrazione, a quelle necessarie per il funzionamento degli organi istituzionali e a quelle strumentali e di supporto.
- L'efficienza degli uffici viene perseguita prioritariamente mediante la programmazione e la gestione delle attività per obiettivi; a tale fine si procede di norma mediante la definizione e la realizzazione di progetti finalizzati sia alla produzione di beni e servizi a favore dell'utenza, sia al miglioramento della funzionalità degli organi e delle strutture dell'ente.
- Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico ed il decentramento nei circondari.
- Gli uffici utilizzano sistemi informatici e statistici al fine di assicurare, oltre alla tempestività ed alla economicità delle operazioni da essi svolte, anche il collegamento delle attività ed idonei strumenti per il controllo di gestione e le relazioni con il pubblico, a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa.
- L'orario di servizio degli uffici e quello di apertura al pubblico vengono articolati in base a criteri che tengono conto di un'efficace ed efficiente erogazione dei servizi a favore dei cittadini, nel rispetto dei carichi di lavoro e del dimensionamento degli organici.
- Con atti regolamentari viene individuato l'ufficio complessivamente responsabile per ciascun procedimento.
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al consiglio strutture apposite per il suo funzionamento.
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Art. 58: Dotazione organica
-
La Provincia determina la dotazione organica complessiva del proprio personale, classificato in conformità all'ordinamento professionale vigente.
- La consistenza della dotazione organica è definita in relazione agli effettivi fabbisogni, da determinarsi con le modalità e secondo i criteri indicati dalla legge per le pubbliche amministrazioni e a seguito di una valutazione della compatibilità della spesa.
- Le unità di personale vengono assegnate agli uffici ed ai servizi sulla base delle priorità degli obiettivi e degli effettivi fabbisogni, in relazione alle attività affidate a ciascuno di essi per la realizzazione dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di governo dell'ente, contestualmente alla programmazione finanziaria. Qualora si riscontrino carenze, all'interno di una singola area, di figure professionali funzionali a carichi di lavoro continuativo superiori al 25% l'ente provvede a bandire un concorso pubblico entro sei mesi.
- La individuazione dei profili professionali deve tener conto della necessaria flessibilità nell'organizzazione degli uffici e delle conseguenti esigenze di mobilità interna.
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Art. 59:
Personale dipendente
- Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Provincia è disciplinato dalla legge e, per la materia ad essa non riservata, dai contratti collettivi di lavoro; i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente.
- Con atti regolamentari vengono disciplinate, nell'ambito di quanto previsto nelle disposizioni di legge in materia, le modalità di copertura dei posti compresi nella dotazione organica.
- L'amministrazione promuove e realizza il miglioramento della produttività del personale, favorendo la responsabilizzazione e la collaborazione dei dipendenti per il conseguimento dei risultati delle attività; a tale fine l'ente assicura la formazione permanente e la qualificazione del personale, nonchè adeguata strumentazione per gli uffici.
- La Provincia garantisce pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso e per il trattamento sul lavoro; a tale fine, nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalle norme di legge, l'amministrazione si impegna ad adottare piani di azioni positive tendenti ad assicurare nel proprio ambito la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità tra donne e uomini.
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Art. 60:
Direzione
- La direzione comporta l'esercizio di attività di impulso, di coordinamento e di controllo, anche mediante intervento sostitutivo, nei confronti degli uffici e dei servizi compresi nella struttura organizzativa alla quale i dirigenti sono preposti.
- Tali attività si esplicano nell'emanazione di direttive ed ordini al personale nell'impostazione e nella vigilanza di tutte le attività di gestione amministrativa, sia nella fase di predisposizione sia in quella di attuazione, anche attraverso la graduale introduzione di idonee tecniche gestionali.
- Ferma restando la responsabilità del dirigente nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, i responsabili degli uffici hanno autonomia decisionale nell'organizzazione del lavoro e rispondono delle attività da loro direttamente svolte.
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Art. 61:
Coordinamento
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua gli strumenti e le modalità per il coordinamento e l'integrazione delle attività svolte dalle strutture dell'ente, sia a livello generale che nelle singole aree di uffici, al fine di assicurare qualità della gestione e speditezza dei procedimenti.
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Art. 62:
Contratti a tempo determinato e incarichi professionali
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, in conformità alle disposizioni di legge:
- i criteri e le modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato per i dirigenti, i funzionari o le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica nel limite del 5%;
- l'assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.
- Per esigenze cui non si possa fare fronte con personale in servizio la Provincia può provvedere, in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate e delimitate, stabilendo preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
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Ultimo aggiornamento: 23/08/2011
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