Statuto della Provincia
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CAPO VIII - SERVIZI PUBBLICI
Art. 63:
Servizi pubblici provinciali
- Il consiglio provinciale provvede, nell'esercizio delle proprie funzioni, ad istituire, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività, anche di carattere non imprenditoriale, rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, tenuto conto delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio provinciale.
- Per tali servizi il consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.
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Art. 63bis: Servizio Idrico
- La Provincia assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a:
- considerare l’acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica. Pertanto la Provincia garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato siano reinvestiti nel servizio stesso;
- garantire che la proprietà della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sia pubblica e inalienabile;
- assicurare ai cittadini dei Comuni del territorio provinciale la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque, l’uso razionale della risorsa, l’accessibilità per tutti, l’equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce deboli e favorisca il risparmio idrico.
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Art. 64:
Forme di gestione
- La forma di gestione dei singoli servizi provinciali è individuata, tra quelle stabilite dalla legge, dal consiglio provinciale sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adeguatamente documentate.
- A tal fine si provvede mediante istituzioni, per le attività a scopo sociale di natura non imprenditoriale, e mediante aziende speciali, per la produzione di beni e servizi con organizzazione imprenditoriale; qualora per tali produzioni si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si provvede mediante la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi a prevalente capitale pubblico locale.
- In tali casi sono avviati accordi di programma con gli altri soggetti pubblici, al fine di assicurare indirizzi comuni alla partecipazione pubblica, anche nell'ipotesi che alla costituzione del consorzio o della società non partecipi alcun soggetto privato.
- I servizi provinciali sono dati in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
- I servizi provinciali sono assunti in gestione diretta, nei casi in cui l'organizzazione dei fattori produttivi e delle attività tramite le strutture della Provincia sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione ovvero alla semplicità o non continuità dei processi produttivi necessari.
5bis. La Provincia assume tra i propri fini la partecipazione, in cooperazione con gli altri enti territoriali, all’organizzazione del servizio idrico integrato e garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, la gestione della rete e l’erogazione del servizio esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.
- Nello svolgimento dei servizi pubblici la Provincia può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo.
- Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee modalità di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
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Art. 65:
Istituzioni
- L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni - previste dalla legge quali organismi strumentali della Provincia per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti speciali approvati dal consiglio provinciale.
- Alla costituzione di ciascuna istituzione il consiglio provvede mediante deliberazione che deve indicare:
- le finalità dell'istituzione;
- i parametri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell'istituzione, con riferimento anche ai livelli di servizi prestati;
- il capitale di dotazione da conferire ed i relativi mezzi di finanziamento, nonchè il personale delle strutture provinciali da trasferire eventualmente all'istituzione.
- Il consiglio provinciale:
- determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dell'istituzione, anche sulla base dei risultati annualmente conseguiti dalle medesime, nonchè gli indirizzi per la nomina e la revoca dei componenti degli organi;
- approva, su proposta della giunta provinciale, i provvedimenti del consiglio di amministrazione concernenti l'istituzione, che si configurano come atti fondamentali di competenza del consiglio, in base a quanto stabilito dalla legge;
- esercita la vigilanza sull'attività dell'istituzione tramite il presidente della Provincia che può acquisire atti, documenti e informazioni concernenti l'istituzione e promuovere indagini e verifiche amministrative.
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Art. 66:
Organi delle istituzioni
- Sono organi dell'istituzione:
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il direttore.
- Il consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri, compreso il presidente.
- Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provinciale, fra coloro che possiedono i requisiti per l'elezione a consigliere provinciale e che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici o privati, debitamente documentata da curriculum. Essi sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del consiglio e durano in carica fino alla nomina dei successori.
- Le incompatibilità a ricoprire la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione sono quelle stabilite per la carica di consigliere provinciale.
- Il regolamento prevede le indennità o i compensi da erogare ai componenti degli organi dell'istituzione che in ogni caso non possono essere superiori a quelli dovuti per i corrispondenti organi della Provincia.
- Il presidente rappresenta l'istituzione nell'esercizio dell'autonomia gestionale; esso convoca e presiede il consiglio, sovraintende al funzionamento dell'istituzione ed all'esecuzione degli atti, ferme restando le attribuzioni del direttore.
- Il consiglio di amministrazione adotta tutti i provvedimenti per l'esercizio dell'autonomia gestionale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 65 in ordine alla competenza del consiglio e agli atti di gestione demandati al direttore.
- Sono applicabili, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, le norme stabilite dalla legge e dal presente Statuto per le deliberazioni della giunta provinciale.
- Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'istituzione; esso a tale fine svolge - con le modalità stabilite dal regolamento - tutti i compiti, previsti dalla legge e dal presente Statuto per i dirigenti della Provincia.
- Il direttore è nominato dal presidente della Provincia tra i dirigenti della Provincia, ovvero mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi di quanto previsto dalla legge, per una durata non superiore a tre anni; la nomina è rinnovabile.
- Con le modalità stabilite dal comma 10 il consiglio di amministrazione può provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici, nonchè delle figure professionali di alta specializzazione, compresi nella istituzione.
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Art. 67:
Aziende speciali
- Il consiglio provinciale provvede alla costituzione di aziende speciali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti per tali enti strumentali.
- L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto, approvato dal consiglio, che stabilisce altresì le modalità con le quali viene assicurato il potere di indirizzo e di controllo sull'attività dell'azienda.
- Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere provinciale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, debitamente documentata da curriculum.
- Sono incompatibili a ricoprire la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione i soggetti indicati dalla normativa relativa alla carica di consigliere provinciale ed inoltre chi svolge ruoli di sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente di comunità montane ed altri incarichi esecutivi in società, consorzi, aziende a partecipazione pubblica.
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Art. 68:
Partecipazione a società ed a enti
- Il consiglio provinciale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi, appositamente costituiti, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
- Al di fuori del caso di cui al comma 1, il consiglio può disporre la partecipazione dell'ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti della Provincia.
- Il consiglio provinciale può altresì disporre la partecipazione dell'ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguono finalità di interesse provinciale.
- Il regolamento delle nomine stabilisce le modalità con le quali viene assicurato il rapporto tra l'autonomo svolgimento del mandato e gli indirizzi della Provincia.
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Ultimo aggiornamento: 23/08/2011
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