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Istituzionale

Statuto della Provincia


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CAPO IX - COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 69: Principi
  1. Al fine di assicurare nel modo più efficiente ed efficace lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, la Provincia impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri enti pubblici, secondo le forme previste dalla legge e con le modalità disciplinate dal presente Statuto.
  2. La Provincia promuove ogni più opportuna iniziativa per stimolare la cooperazione con le province contermini su questioni di interesse comune, nonchè per favorire lo studio e la programmazione da parte dei comuni e delle comunità montane nei settori di competenza.
  3. La Provincia offre ogni più ampia disponibilità di collaborazione e di cooperazione ai comuni ed alle comunità montane ricompresi nel proprio ambito territoriale, nonchè alle loroforme associative; garantisce assistenza e consulenza alle amministrazioni locali; promuove nei confronti delle amministrazioni comunali e delle comunità montane le iniziative, anche di carattere informativo e didattico, utili per favorire la migliore efficienza e correttezza dell'azione amministrativa nonchè per la salvaguardia, l'approfondimento e lo sviluppo dei principi di autonomia locale.
  4. La Provincia opera periodicamente le forme di consultazione delle amministrazioni comunali e delle comunità montane, nonchè delle popolazioni che siano utili per individuare le iniziative da assumere a vantaggio e tutela delle comunità locali. La Provincia coordina ed attiva i comuni e le comunità montane nelle iniziative necessarie per la formazione di programmi di intervento nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

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Art. 70: Convenzioni
  1. Il consiglio provinciale può deliberare apposite convenzioni con altre province, comuni e comunità montane per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
  2. Le eventuali controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione della convenzione sono demandate ad un giudizio arbitrale. In sede di programmazione e di pianificazione dovranno essere individuati i servizi e le funzioni che potranno essere attuati in regime di convenzione.

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Art. 71: Consorzi
  1. Per la gestione associata di uno o più servizi, nonchè per lo svolgimento di qualsiasi attività connessa alla gestione dei servizi medesimi, la Provincia può costituire un consorzio con altre province, comuni e comunità montane, secondo le norme previste per le aziende speciali, salvo quanto previsto nel presente articolo.
  2. A tal fine il consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione tra gli enti consortili, unitamente allo statuto del consorzio.
  3. Il consiglio fornisce al rappresentante della Provincia le linee direttive cui deve attenersi nelle deliberazioni dell'assemblea consortile.
  4. E' organo del consorzio, in aggiunta agli organi previsti per le aziende speciali, l'assemblea, di cui il presidente della Provincia o suo delegato fa parte con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

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Art. 72: Accordi di programma
  1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di piani di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici e privati la Provincia promuove o partecipa alla conclusione di accordi di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
  2. A tal fine il presidente o l'assessore da lui incaricato svolgono le necessarie iniziative per l'indizione della conferenza, la partecipazione ad essa ed il perfezionamento dell'accordo, ferme restando le competenze del consiglio provinciale e degli altri organi dell'ente.
  3. Nella proposta finale di accordo di programma deve essere fatto riferimento al risultato della valutazione di impatto ambientale, se previsto, o almeno all'esplicitazione delle alternative fra cui si è operata la scelta e delle motivazioni che l'hanno determinata.
  4. Il presidente della Provincia, con atto formale, esprime il consenso agli accordi e, nei casi di competenza primaria o prevalente dell'ente sull'opera, sugli interventi o sui programmi, li approva, previa deliberazione del consiglio provinciale, se il contenuto dell'accordo rientra nella competenza dello stesso e se non è previsto in atti fondamentali, ovvero previa deliberazione della giunta provinciale quando la legge attribuisca a quest'ultima la relativa competenza. Nei casi in cui il contenuto dell'accordo sia previsto in atti fondamentali, il presidente si limita a darne informazione al consiglio.

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Art. 73: Conferenza dei servizi
  1. Una conferenza dei servizi può essere indetta quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero quando la Provincia debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
  2. Le conferenze dei servizi sono indette dal presidente della Provincia o dall'assessore incaricato, ovvero dal dirigente, in relazione alle rispettive competenze, raccogliendo il preventivo parere del consiglio provinciale direttamente o tramite la competente commissione consiliare per le materie di competenza del consiglio medesimo.
  3. La Provincia è, altresì, autorizzata a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche amministrazioni, acquisendo sempre il parere del consiglio per le materie di competenza del medesimo.

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Art. 74: Delega alle comunità montane
  1. La Provincia può delegare alle comunità montane, in relazione al loro ambito territoriale, l'esercizio di proprie funzioni.

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Ultimo aggiornamento: 23/08/2011