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Art. 1) COSTITUZIONE E SEDE
Si è costituita l'associazione denominata ...
con sede in ...
via ...
Art. 2) DURATA
La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 3) SCOPI / OGGETTO SOCIALE
Art. 4) CHI SI PUO' ASSOCIARE
Art. 5) TIPOLOGIE SOCI E MODALITA' ASSOCIAZIONE
Art. 6) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI, MODALITA' DI ESCLUSIONE
Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 8) FINANZE, PATRIMONIO E BILANCI
Art. 9) CONTROVERSIE
Art. 10) RINVIO
TRATTO DA: http://www.regione.emilia-romagna.it/banchedeltempo
Lo statuto è prerogativa solo della Banche del Tempo costituite in associazione, il regolamento, invece, è presente in tutte le esperienze. E' il documento che indica "le regole del gioco", cioè cos'è la Banca del tempo, come funziona, quali strumenti usa, come si aderisce, quali sono i giorni di apertura della sede, i momenti di incontro, i limiti di credito e di debito massimi, cos'è il fondo ore e come funziona, chi la promuove e quanto scambiato con l'ente/gli enti promotori. Deve essere chiaro e non prolisso, uno scritto agile che chiunque decida di aderire deve poter leggere e capire in breve tempo; le regole indicate debbono essere chiaramente espresse, altrimenti la sua funzione non viene espletata.
Nella scheda di iscrizione viene sottoscritto l'impegno ad operare seguendone le regole e la liberatoria prevista dalla legge vigente sulla privacy.
Art.1) La Banca del Tempo è promossa da__________________________ (un gruppo di cittadini un'associazione, un comune, un quartiere, altro.)
Art.2) La Banca del Tempo ha come scopo
promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di attività e di servizi tra persone (come singoli e/o come nuclei familiari), senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi, pertanto, come unità di quantificazione il tempo impiegato, e questo alfine di valorizzare i rapporti umani e solidali.
Tali prestazioni comunque non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo e subordinato.
Art.3) Gli scambi avvengono a partire dal bisogno del singolo partecipante.
L'interessato ad una determinata prestazione può: (opzioni)
Chi offre la prestazione, al termine della stessa riceverà un assegno-tempo firmato da chi l'ha richiesta.
Gli assegni-tempo ricevuti dovranno essere consegnati alla segreteria della BdT che provvederà periodicamente a conteggiare l'estratto conto di ogni aderente.
Non è prevista alcuna transizione in denaro e/o valori nello scambio di prestazioni fra i partecipanti. E' ammessa la circolazione di denaro unicamente per l'eventuale rimborso, previamente concordato, delle spese realmente sostenute.
Un'ora di tempo impiegato è sempre un'ora, a prescindere dalla prestazione offerta.
I rapporti di credito e debito di ogni singolo partecipante sono attuati unicamente con la BdT e non direttamente tra gli aderenti.
Art.4) L'iscrizione avviene presso la sede della Banca del Tempo, in via________________
L'iscrizione: (opzioni)
Chi intende iscriversi deve: (opzioni):
L'iscrizione/la richiesta di iscrizione:
Gli strumenti operativi saranno consegnati solo ad iscrizione perfezionata.
Ad iscrizione avvenuta saranno consegnati gli strumenti operativi in uso nella BdT
Art.5) La banca del tempo si avvale di alcuni strumenti che sono:
Art.6) L'unità di misura delle prestazioni è unicamente il tempo, calcolato in ore e mezze ore.
Sono esclusi ulteriori frazionamenti. Rimane valida tra i partecipanti la contrattazione per un arrotondamento in eccesso o per difetto.
L'eventuale tempo impiegato negli spostamenti effettuati per erogare la prestazione può essere computato previo accordo fra i partecipanti allo scambio.
Art.7) In caso di disaccordo tra i partecipanti allo scambio, l'assemblea è chiamata a
pronunciarsi in merito al contenzioso; per evitare tali controversie, si consiglia agli associati che si accingono a scambiare di definire preventivamente quanto potranno essere le ore impegnate e gli eventuali costi (rimborsi spese) che potranno manifestarsi.
Art.8) Il tetto massimo di credito e debito è stabilito in ore. Casi particolari di deroga a tale principio saranno decisi dall'assemblea dei soci.
Art.9) Il fondo ore è una sorta di capitale sociale gestito dall'assemblea degli associati. Può essere utilizzato per:
Art.10) Le modifiche al regolamento vengono definite nell'ambito dell'assemblea dei soci.
TRATTO DA: http://www.regione.emilia-romagna.it/banchedeltempo/
In Piemonte, poi, il disegno di legge regionale n. 557 intende disciplinare in sede regionale le associazioni di promozione sociale. Questo disegno di legge intende istituire il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte , specificando le condizioni necessarie per la registrazione. Il registro dovrebbe comprendere una sezione regionale, alla quale si possono iscrivere solo le associazioni che operano a livello regionale, nonché ulteriori sezioni provinciali. Il disegno di legge prevede inoltre la possibilità per le associazioni registrate di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici.
Più precisamente, è possibile che il Comune e la Banca del Tempo sottoscrivano un accordo di scambio, nel quale si prevede al restituzione, sotto forma di tempo, del sostegno che la banca riceve in servizi. In altri termini, in cambio del sostegno offerto (sede, telefono, supporti informatici, etc.), l'ente pubblico riceverà l'equivalente in tempo, sotto forma di piccole prestazioni, non continuative, da destinare alla comunità; tali prestazioni, peraltro, non devono sostituire il lavoro pubblico o servizio sociali.
Le condizioni per la stipulazione delle convenzioni sono le seguenti:
Le convenzioni, oltre a dover necessariamente contenere disposizioni volte a garantire la continuità delle attività oggetto delle convenzioni stesse, devono prevedere la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi, così come previsto dall'articolo 30, comma 3 della legge 383/2000. Tale norma pone in capo alle associazioni di promozione sociale, che svolgono la propria attività mediante convenzioni, l'obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività sociali; ugualmente obbligatoria è l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 12 del Disegno di legge regionale del Piemonte, "gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'ente con la quale viene stipulata la convenzione."
E' auspicabile che, in sede di attuazione, vengano sempre meglio definite dalle Regioni le forme di costituzione delle associazioni di promozione sociale, semplificate le procedure e incentivato, attraverso un adeguato sostegno economico, lo sviluppo delle associazioni stesse.
CONVENZIONE TRA LA CITTÁ DI..E L'ASSOCIAZIONE DELLA BANCA DEL TEMPO DI....
L'anno 2005, addì.....del mese di...in Chieri e nella casa comunale
PREMESSO CHE:
TRA
Il Comune di..., P. IVA....., C.F:...., in questo atto rappresentato dal dottor........, autorizzato a stipulare contratti per le materie di competenza della propria Area ai sensi del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n°267 del 18/8/2000 e dello Statuto del Comune, e che agisce nel presente atto a nome , per conto e nell'interesse del Comune suddetto
E
L'associazione "Banca del Tempo", rappresentata dalla propria Presidente........., nata a .il....e residente ai fini della Convenzione in Via.............
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1, Finalità
Attivare un processo di educazione permanente per l'affermazione ed il radicamento sul territorio cittadino di una costruttiva forma di solidarietà basata sul principio dello scambio di ore e risposte ai bisogni.
Art. 2, Contenuti
Il Comune di... concorda con l'Associazione Banca del Tempo di...un progetto di organica collaborazione che comporta l'esercizio di funzioni legate :
Art. 3, Organizzazione
Il Comune di.si impegna in questo caso a consegnare un congruo numero di copie omaggio del catalogo di ogni mostra alla Banca del Tempo. Inoltre riserverà alla Banca del Tempo un numero di biglietti da quantificare di volta in volta, per accedere gratuitamente a spettacoli o manifestazioni non gratuite organizzate dal Comune o da enti e/o associazioni che collaborano con il Comune per la programmazione culturale cittadina.
Art.4, Quota a carico
A fronte della messa a disposizione dell'organizzazione di cui al precedente art. 3, il Comune di Chieri si impegna a concedere l'uso gratutito dei locali e delle attrezzature (telefono, luce, ecc.) della sede dell' Associazione Banca del Tempo nei seguenti orari:
........................................
Art.5, Durata
La presente convenzione, ha validità fino al...
L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.
Art.6, Relazione sull'attività svolta
Al termine della validità della presente convenzione l'Associazione Banca del Tempo presenterà al Comune di....una relazione sull'attività oggetto della convenzione medesima.
Art.7, Esenzioni
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente da spese di bollo in quanto l'Associazione "Banca del Tempo" non è soggetto a IRPEG ai sensi dell'art. 28 del D.P.R.600/73 ed escluso dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell' art.8, c2 della legge 266/1991. Art.8, Controversie Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della presente convenzione è competente il....
Luogo,.....
La Banca del Tempo Città di....
Ultimo aggiornamento: 16/12/2011