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La realizzazione del progetto "Città in Tempo" è stata resa possibile grazie all'emanazione di alcune norme e leggi, sia nazionali sia regionali, che conferiscono alle Regioni e alle Province autonomia per la realizzazione di interventi a favore dei Comuni. L'esistenza di tali leggi è il risultato di un nuovo tipo di sensibilità per la vita quotidiana delle persone, maturato all'interno delle Amministrazioni locali e frutto in particolare (ma non solo) dell'impegno di molte donne con responsabilità politiche ed amministrative, di associazioni femminili e di semplici cittadine, dal momento che le donne sono abitualmente più coinvolte nella necessità di organizzare al meglio orari personali e familiari.
Ma migliorare il proprio tempo quotidiano non è solo un "problema delle donne": riguarda tutti.
Le Politiche dei tempi adottate da molte città italiane si basano infatti sul principio che si può "risparmiare" tempo, che spesso va "sprecato", a causa di orari dei servizi non coordinati, nelle code, nella scarsa informazione, nella pesantezza delle pratiche burocratiche e così via. Questo tempo potrebbe invece essere dedicato a se stessi, ai propri familiari, amici, ai propri interessi.
Riprendersi il tempo è diventato dunque lo slogan che ha ispirato molte politiche comunali in questi ultimi anni, in particolare quelle relative ai servizi.
Con il tipo di urbanizzazione e di organizzazione delle attività che caratterizza le società moderne, molti servizi vanno ben al di là dei confini amministrativi del singolo comune. Anche gli stessi cittadini, le imprese, le organizzazioni - in particolare nelle aree metropolitane - fanno, infatti, riferimento abitualmente a territori ben più ampi di quelli del loro Comune.
Per questo la Provincia di Torino, avvalendosi delle competenze territoriali che le conferisce il Testo Unico 267/2000 ( in particolare l'art.19) svolge, attraverso Città in tempo , un'azione di coordinamento, tra comuni dell'area metropolitana, soprattutto nell'ambito dei servizi amministrativi, in primis prestando particolare attenzione agli orari con cui essi vengono offerti. Nonostante non rientri nelle sue competenze, la Provincia, quale Ente intermedio di programmazione, interviene direttamente nella gestione dei singoli servizi comunali, interpretando i compiti istituzionali che le vengono affidati dalla legge 1/2004 e ritenendo importante una sua efficace azione di sostegno e di supporto ai Comuni del proprio territorio.
Vediamo, quindi, di quali leggi si tratta e i loro contenuti principali.
La Legge nazionale n°53, dell' 8 marzo 2000, al Capo VII si occupa specificatamente dei "Tempi delle città". In particolare vengono fornite informazioni riguardanti: i compiti delle Regioni e dei Comuni, il piano territoriale degli orari, il tavolo di concertazione, gli orari della pubblica amministrazione, le Banche dei Tempi e il fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città.
L'articolo 22 al comma 2, per quanto concerne i compiti delle Regioni, stabilisce che queste prevedano incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, al fine di predisporre e attuare i piani territoriali degli orari e la costituzione delle Banche dei Tempi. L'art. 24 esplica le funzioni e le finalità del piano territoriale degli orari " articolato in progetti anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento." Il comma 2 dello stesso articolo specifica che i Comuni con una popolazione superiore ai 30.000 abitanti sono tenuti ad elaborare un Piano di Coordinamento degli Orari, che verrà discusso e approvato in un tavolo di concertazione, a cui la Provincia deve partecipare. L'art.25, infatti, afferma al comma 5 che "i comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del Presidente della Provincia." Specifico riguardo le finalità e il sostegno alle Banche del Tempo da parte degli enti locali è l'art. 27. Per ulteriori dettagli www.provincia.torino.it/pari_opportunita/banche_tempo/normativa.htm
Il Testo Unico nazionale 18 agosto 2000 n°267 contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali; in particolare l'art.19 elenca i settori di amministrazione della Provincia su "vaste zone intercomunali o sull'intero territorio provinciale" e afferma che la Provincia, in collaborazione con i Comuni "coordina attività e realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico sia in quello sociale, culturale e sportivo". L'articolo 20, poi, specifica i compiti di programmazione che riguardano la Provincia, tra cui la realizzazione di piani territoriali di coordinamento, che includono i PCO (Piani di Coordinamento Orari). Si cita anche l'art. 50, comma 7, che conferisce ai Sindaci delle città la facoltà di rendere gli orari dei servizi pubblici (come quelli degli uffici comunali) e di alcuni servizi privati (ad esempio gli orari dei negozi) più flessibili " al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"
La Legge regionale del Piemonte del 6 aprile 1995 n° 52, all'art. 5 prevede che i "Comuni adottino il PCO (Piano di Coordinamento degli Orari) per armonizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo con la finalità precipua di migliorare le condizioni di vita nelle città."La stessa legge prevede, all'art. 4, che la Regione possa concedere contributi ai Comuni per la formulazione e l'adozione dei Piani di Coordinamento degli Orari. Detti contributi sono concessi secondo criteri definiti con delibera della Giunta regionale, nella misura massima del sessanta per cento del costo sostenuto dal Comune per l'elaborazione del PCO .
Per quanto riguarda la Regione Piemonte si cita la Legge 1/2004, che detta le "Norme per la realizzazione del sistema regionale Integrato di interventi e servizi sociali", ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"(legge Turco). La legge prevede forme di incentivazione finanziarie da parte della Regione per gli Enti che assicurino o meno la gestione associata degli interventi. Inoltre, riconosce la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone. In particolare vengono promosse ed incentivate da parte degli Enti Locali, tra le altre, iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici per coordinarli con le esigenze familiari e la costituzione di "Banche del Tempo,"(Titolo1, capo 1, art.43).
Città in tempo si propone di coinvolgere e sostenere i Comuni del proprio territorio, al fine di realizzare efficaci politiche temporali. In questo modo i Comuni hanno la possibilità di costituire una rete intesa come coordinamento di iniziative e di interventi.
La varietà di queste iniziative e la loro capacità di venire incontro alle esigenze dei cittadini stanno suscitando molto interesse all'interno dell'Unione Europea, che addita l'esperienza italiana come esemplare in Europa.
Alcuni tipi di intervento si riferiscono ai seguenti campi di realizzazione:
Ultimo aggiornamento: 19/08/2011