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| REGISTRO REGIONALE | |
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cos'è
Il Registro Regionale, previsto dall'art. 6 della Cl. 266/1991 è stato istituito con l.r. 38/1994. Con l.r. 5/2001 sono state trasferite alle Province le funzioni amministrative relative all'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente. La Provincia, con d.g.p. 10 luglio 2001 n. 736_154287 e d.g.p. 18 giugno 2002, n. 763_135900 ha istituito la sezione provinciale del registro e definito le modalità operative per la gestione dei procedimenti di iscrizione. Il registro è articolato nelle seguenti sezioni: - socio assistenziale; - sanitaria; - impegno civile e tutela e promozione dei diritti; - protezione civile; - tutela e valorizzazione dell'ambiente; - promozione della cultura, istruzione, educazione permanente; - tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico; - educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero; - organismi di collegamento e coordinamento Per la sezione protezione civile è competente il Servizio Protezione Civile della Provincia. Le domande di iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato sezione Protezione civile, redatte in carta semplice e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Organizzazione o dell'Articolazione o dell'Organismo di collegamento e coordinamento, sono trasmesse al: Provincia di Torino Servizio Solidarietà Sociale Ufficio Terzo Settore Corso Giovanni Lanza, 75 (Padiglione A) 10131 TORINO Per informazioni: tel: 011-8613124 e-mail: settore3@provincia.torino.it Nella domanda deve essere indicata la sezione in cui il soggetto richiedente intende essere iscritto; in caso di mancata indicazione, le domande sono assegnate dal Servizio Solidarietà Sociale ai singoli Servizi secondo criteri di materia prevalente. Alla domanda devono essere allegati, in carta semplice, secondo la forma giuridica assunta, copia di: - atto costitutivo - statuto - accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura privata da cui si possano evincere i requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 - eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica. Le associazioni che costituiscono Articolazione di altra organizzazione, trasmettono idonea documentazione dalla quale sia desumibile la loro autonomia, rispetto all'Organizzazione - internazionale, nazionale, interregionale o regionale - di cui sono espressione o cui sono affiliate, unitamente all'atto costitutivo - statuto dell'Organizzazione di riferimento; Alla domanda devono inoltre essere allegati: - elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative; - relazione sull'attività svolta e in programma, che evidenzi in particolare l'apporto determinante e prevalente dei volontari, il loro numero, le relative modalità di impiego; - copia del rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente la presentazione della domanda o, in caso di organizzazione recentemente costituitasi, una previsione di bilancio; - scheda informativa debitamente compilata, allegata al modulo di domanda; - per le associazioni di Protezione Civile ulteriore scheda informativa di settore; - fotocopia del codice fiscale dell'associazione. La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione. Gli Organismi di collegamento e coordinamento unitamente alla documentazione di cui sopra allegano una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l'elenco dei soggetti aderenti di cui almeno due terzi siano Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale. Possono chiedere l'iscrizione nella sezione provinciale del registro regionale le organizzazioni o le articolazioni locali autonome o gli organismi di collegamento e coordinamento aventi sede nella Provincia di Torino che siano in possesso dei requisiti espressamente previsti dagli artt. 3 e 5 della legge 266/1991, che si devono evincere dallo statuto e dalla relazione sull'attività dell'associazione. Con d.g.p. 18 giugno 2002, n. 763_135900 è stata istituita presso la sezione provinciale del Registro delle organizzazioni di volontariato, la sezione "Organismi di collegamento e di coordinamento". Gli organismi di collegamento e coordinamento sono forme associative di secondo livello, costituite per almeno due terzi da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, che abbiano sede legale e raggruppino, in modo prevalente, organizzazioni di volontariato con sede nella stessa Provincia. Vista la particolare natura di volontariato di protezione civile che, operando sotto la diretta responsabilità delle pubbliche istituzioni, è organizzato in diverse forme, fra cui anche i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile come previsto dalla l.r. 26/04/2000 n. 44, i suddetti gruppi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del previsto quorum dei due terzi, quando gli stessi facciano parte di organismi di coordinamento provinciale di protezione civile. Per iscriversi al Registro regionale gli Organismi di collegamento e coordinamento unitamente alla documentazione prevista allegano una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l'elenco dei soggetti aderenti di cui almeno due terzi siano Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale. Le domande di iscrizione sono assegnate dal Servizio Solidarietà Sociale ai Servizi competenti per materia o secondo criteri di materia prevalente. Tra gli organismi di collegamento e coordinamento di protezione civile si segnala che, con d.g.p. 23 dicembre 2002, n. 2041_320539, vi è stata la presa d'atto della costituzione dell'associazione "Coordinamento Provinciale delle Associazioni, dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di Volontariato di Protezione Civile". |
Ultimo aggiornamento: 16/11/2010