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Politiche sociali

Segretezza del parto

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SEGRETEZZA DEL PARTOnumero verde: 800231310

S.O.S. DONNA 
in collaborazione con il C.I.F. (Centro Italiano Femminile)
Servizio di sostegno per gestanti in situazioni di difficoltà

"S.O.S. DonnaSe aspetti un figlio che non vuoi, non avere paura. La legge ti protegge" è lo slogan che ha fatto da conduttore alla campagna di informazione S.O.S. Donna, promossa dalla Provincia di Torino nel 1996 e realizzata dallo studio Testa, contro l'abbandono dei neonati e contro il fenomeno dell'infanticidio.

Nel 1996 è nato anche il Servizio S.O.S. Donna, gestito dal Dipartimento della Solidarietà Sociale, che risponde a tutte le donne che attraversano il difficile momento di una maternità non voluta.

SOS donna e parto segreto
(formato pdf 668 Kb)

Le attività del Servizio:

Il Servizio offre una linea verde, raggiungibile da tutto il territorio provinciale, al numero:
800-231310

Il numero, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 16 (mentre per le restanti ore risponde la segreteria telefonica), offre ascolto e fornisce informazione ed orientamento (anche attraverso incontri presso la sede di Corso Giovanni Lanza) sulla possibilità di partorire in completo anonimato, sulle diverse opportunità legislative e di aiuto sanitario e sociale esistenti.
L'operatore che risponde costituisce un riferimento intermedio tra la donna e i tecnici specializzati del Servizio (psicologo, ginecologo, assistente sociale, educatore) o tra la donna e i servizi locali.

Le attività del Servizio per gli operatori:
  • formazione e aggiornamento sul tema rivolti alle diverse figure professionali: incontri, seminari e gruppi di lavoro che favoriscano l'individuazione di percorsi di intervento;
  • collaborazione con le strutture sanitarie e di accoglienza
  • trasmissione delle esperienze ad altre province
  • coordinamento con iniziative già in corso a Milano, Firenze, Roma e Catania

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Le leggi
  • Codice Civile, art. 250:
    La donna ha il diritto ad essere aiutata e informata sul fatto che può partorire senza riconoscere il figlio e senza che il suo nome compaia sull'atto di nascita. Il bambino quindi non avrà il suo cognome."
  • Legge 8.5.1927 n. 798 art.9 - art. 622,326 Codice Penale:
    La donna ha il diritto ad una rigorosa protezione del segreto del suo nome, qualora non voglia riconoscere il figlio
  • Legge 127/97 art. 2 comma 1:
    "La dichiarazione di nascita e' resa indistintamente da... o da chi ha assistito al parto, rispettando l'eventuale colonta' della madre di non essere nominata..." La volontà della donna di non riconoscere il bambino deve essere rispettata
  • Costituzione Artt. 2-3-31 comma 2 :
    La tutela della vita e della maternità impongono al legislatore la tutela della riservatezza della donna.
  • Legge 184/83, art.11
    Il tribunale, qualora il minore non sia riconosciuto dalla madre, non può fare ricerche sulla paternità del bambino
  • R.D.L. 8.5.1927 art.9 n. 798:
    E' rigorosamente vietato rivelare il nome della madre che non intende riconoscere il figlio. Coloro che per motivi d'ufficio sono venuti a conoscenza del nome della madre, hanno il rigido divieto di rivelare tale conoscenza Artt. 163-177-622 Codice Penale ... e commettono reato se lo rivelano
  • Sentenza Corte Costituzionale n. 171/94
    "...qualunque donna partoriente, ancorchè da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita..."
Le Leggi sull'adozione:
  • Legge 184/83 art. 11:
    "... nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore, ...il Tribunale dei Minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità..."
    art.22:
    "...il Tribunale dei Minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo..."

 

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Ultimo aggiornamento: 06/10/2009

 

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