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In data 22 maggio 2007 il Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art.7, comma 2° della l.r. 56/77 e s.m.i., con deliberazione n. 198-33467 del 22/05/2007 ha adottato gli elaborati definitivi della Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in materia di:
La Variante, per quanto riguarda l’adeguamento ai disposti del D.M. 9 maggio 2001 in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, tende a garantire un maggior livello di sicurezza per l’ambiente e per la popolazione nei confronti del rischio industriale, disciplinando, a livello di area vasta, le relazioni tra stabilimenti, destinazioni del territorio, reti e nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici e fornisce indirizzi ai comuni per le scelte da operare a livello locale.
Per quanto riguarda il tema delle attività estrattive, il piano provinciale di settore adottato con la presente Variante è previsto dall’art. 2 della L.R. 69/78 e s.m.i. Tale Piano, sviluppando ulteriormente le linee di programmazione predisposte a livello regionale, serve a disciplinare lo svolgimento, nel territorio provinciale, dell'attività estrattiva con l'obiettivo di far coesistere la corretta utilizzazione della risorsa mineraria dal punto di vista tecnico-economico, valorizzando al massimo fonti alternative di approvvigionamento per aggregati (scarti di lapidei, macerie da demolizione, smarini e risulte da scavi e sbancamenti), con la tutela dell'ambiente e la fruizione ottimale delle risorse del territorio.
La Variante del P.T.C.P. adottata verrà trasmessa alla Regione per l’approvazione definitiva da parte del consiglio regionale e solo a seguito della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entrerà ufficialmente in vigore. A decorrere dalla data di pubblicazione i comuni avranno 18 mesi di tempo per adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della Variante.
Si evidenzia comunque che su alcuni articoli normativi specificatamente individuati, dalla data di adozione del progetto definitivo da parte del Consiglio Provinciale, si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 58 della l.r. 56/77 e s.m.i.
(11 giugno 2007)