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Lavoro

Centri per l'impiego

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DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO DEI CITTADINI NON COMUNITARI:
PER CHI È ALL'ESTERO

Gli ingressi dall'estero di cittadini non comunitari per lavoro sono regolamentati dalla Legge 189/02 (Bossi-Fini) (formato pdf 127 KB), che ha modificato il T.U. sull'immigrazione (formato pdf 287 KB) prevedendo l'istituzione in ogni provincia di uno Sportello unico per l'Immigrazione, presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Con la L.189/02 è stato introdotto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, che datore di lavoro e lavoratore devono sottoscrivere prima di procedere all'assunzione. Il contratto, successivamente definito "Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati", deve essere sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

La circolare ministeriale del 20 agosto 2007 chiarisce che nel caso in cui lo straniero giunga in Italia con regolare visto d'ingresso per lavoro subordinato ma poi il rapporto non si formalizza per indisponibilità del datore, lo straniero può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Le quote di ingresso dall'estero dei lavoratori non comunitari sono stabilite annualmente da Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministeri, in base alla programmazione dei flussi.

Per il 2010 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010 ha stabilito la quota massima di 98.080 lavoratori stranieri non comunitari residenti all'estero da ammettere nel territorio dello Stato.

La presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro stagionale avviene esclusivamente con modalità informatiche, utilizzando il sistema accessibile dal sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it).
A partire dal 17 gennaio 2011 sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere successivamente nei giorni previsti per l'invio (31 gennaio, 2 febbraio, 3 febbraio in base alla tipologia di ingresso). La compilazione delle domande sarà consentita fino al 30 giugno 2011.

Potranno entrare:

- 52.080 lavoratori da Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto, Filippine, Ghana, Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Tunisia, India, Perù, Ucraina, Niger, Gambia. Rientrano anche lavoratori extraue i cui Paesi concludano accordi per la regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

- 30.000 cittadini provenienti da Paesi diversi da quelli già elencati per il settore di lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

- 4.000 ingressi ai cittadini extraue che abbiano partecipato a programmi di formazione nel Paese di origine

- 500 ingressi per  lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo di cittadini di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile inseriti negli elenchi dei consolati.

Ci sono, poi, 11.500 conversioni di permessi, così distribuiti:
a) 3000 permessi per studio in permessi per lavoro subordinato;
b) 3000 permessi per tirocinio e/o formazione in permessi per lavoro subordinato;
c) 4000 permessi per lavoro stagionale in permessi per lavoro subordinato;
d) 1000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Paesi UE in permessi per lavoro subordinato;
e) 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Paesi UE in permessi di lavoro autonomo.

Le tipologie di ingresso dall'estero per lavoro non ricomprese nella programmazione dei flussi sono elencate all'art. 27 del Testo Unico sull'Immigrazione - D.Lgs. 286/98 (formato pdf 287 KB) e definite nel Regolamento di Attuazione DPR n. 394/1999 (art. 40 - Casi particolari di ingresso per lavoro) (formato pdf 404 KB).

Il nulla osta al lavoro ai sensi dell'art. 27 consente un rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di due anni, eventualmente prorogabile per la medesima durata. Qualche esempio di caso particolare previsto all'art. 27: dirigenti, professori e ricercatori universitari, interpreti e traduttori, tirocini formativi, addestramento professionale, lavoratori marittimi, lavoratori dello spettacolo, artisti, sportivi, infermieri professionali. Solo per professori, ricercatori e infermieri professionali il nulla osta può essere concesso anche a tempo indeterminato.

Il Ministero dell'Interno, con una Direttiva del 20 febbraio 2007, ha chiarito che in caso di primo ingresso di un lavoratore non comunitario è possibile iniziare l'attività lavorativa con la semplice ricevuta del kit delle Poste italiane a condizione che:

  • lo straniero abbia richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso in Italia;
  • lo straniero abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
  • lo sportello unico per l'immigrazione abbia rilasciato allo straniero copia del modulo "1" di richiesta del permesso di soggiorno;
  • il lavoratore non comunitario sia in possesso della ricevuta attestante la avvenuta presentazione della richiesta del titolo di soggiorno rilasciata dall'ufficio postale abilitato.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del Ministero della Solidarietà Sociale: www.solidarietasociale.gov.it.

INFORMAZIONI UTILI

I/le cittadini/e stranieri/e che entrano in Italia con visto per ricongiungimento familiare, hanno l'obbligo di presentarsi entro otto giorni dalla data di ingresso nel nostro paese presso lo Sportello Unico. Occorre
però prima telefonare e prendere un appuntamento al numero 0115221432 dalle ore 12.30 alle ore 14.30.

I/le cittadini/e stranieri/e che entrano in Italia con visto di lavoro subordinato stagionale/subordinato a tempo determinato o indeterminato o casi particolari normati dall'art. 27 T.U. 286/98 (esempio artisti, docenti universitari, lettori universitari, infermieri professionali ecc.), dovranno telefonare per l'appuntamento al numero 0115221434 dalle ore 12.30 alle 14.30.
Anche per questi cittadini vale ovviamente l'obbligo di presentarsi entro otto giorni dalla data di ingresso nel nostro paese.

TIROCINI PER CITTADINI NON COMUNITARI

Consulta la sezione Tirocini e Stages in Provincia d Torino

Indirizzi utili:

QUESTURA DI TORINO
UFFICIO STRANIERI
Corso Verona 4 - TORINO
Tel. 011/55881

SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DELLA PREFETTURA DI TORINO
Tel. 011-5221434-5221432 dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì
Via del Carmine n.12: dove si trovano gli uffici che si occupano di informazioni/integrazioni documenti inviati (richieste nulla osta per lavoro, ricongiungimento ecc.)
Via dei Quartieri n. 7: per il rilascio dei Nulla Osta al lavoro/ricongiungimenti familiari.
Piazza Castello n.199 sede dove inviare via posta le raccomandate: ad esempio trasmissione richiesta di contratto di soggiorno per chi è già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare

 

 


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Ultimo aggiornamento: 08/02/2011