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IN EVIDENZA:
1. del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione,
2. della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
3. della copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico.
Per accedere ai servizi offerti dai Centri per l'Impiego il cittadino non comunitario deve portare: il permesso di soggiorno con uno dei motivi già elencati o la ricevuta dell'assicurata rilasciata dalle Poste (in questo caso deve essere allegata la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto - vedi nota prot. n. 557639 del 22 dicembre 2006) o il permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni, il permesso da rinnovare per la richiesta di rinnovo, il codice fiscale.
Per far inserire nella banca dati l' esatta definizione del titolo di studio (laurea in…, diploma di…) conseguito all'estero occorre richiedere al Tribunale una traduzione "asseverata" del titolo. In mancanza dell'asseverazione, verrà inserito il titolo di studio generico (laurea, diploma….)
I cittadini non comunitari possono utilizzare l'autocertificazione solo per stati o qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani (ad es. stato di famiglia, stato di disoccupazione).
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 454/1998, ai cittadini immigrati sono stati riconosciute le condizioni previste dalla Legge 68/99 (formato pdf 70 KB) per i lavoratori italiani.
Dall'entrata in vigore del DPR n.334/04 - Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR n.394/1999 in materia di immigrazione (21.10.2004) per assumere cittadini non comunitari in Italia con regolare permesso di soggiorno è necessario stipulare il contratto di soggiorno di cui all'art. 5 comma 3 bis, T.U. D.Lgs. 286/98 (formato pdf 287 KB), presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Tale adempimento si aggiunge alla comunicazione di assunzione, che i datori di lavoro devono SEMPRE presentare entro il giorno antecedente all'assunzione, al Centro per l'Impiego competente in base alla sede del rapporto di lavoro.
Secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno il contratto di soggiorno, è necessario solo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Quindi, allo stato attuale, la procedura di assunzione con carta di soggiorno, permesso di soggiorno con motivo diverso da lavoro subordinato (ad es. famiglia, studio, motivi umanitari, asilo politico) prevede la comunicazione di assunzione da parte dei datori di lavoro attraverso "Comunicazioni on line" mentre per il lavoro domestico la comunicazione sarà effettuata on line direttamente all'INPS.
Si ricorda che, per la normativa attualmente in vigore, il datore di lavoro è responsabile in caso di assunzione di cittadini stranieri non comunitari con permesso di soggiorno non in regola o senza permesso di soggiorno. I Centri per l'Impiego garantiscono assistenza e informazioni sulle disposizioni in vigore per l'assunzione di dipendenti stranieri non comunitari.
La normativa vigente non prevede la possibilità di accesso al pubblico impiego ai cittadini non comunitari salvo il caso previsto dal D.Lgs n.251/07 di rifugiato politico che può accedere al pubblico impiego, con le stesse modalità e limitazioni vigenti per i cittadini comunitari.
Dal 30.1.2003 non è più previsto il rilascio del libretto di lavoro e del tesserino di disoccupazione.
Le esperienze professionali e formative sono registrate in una scheda professionale presso il Centro per l'Impiego.
A decorrere dal lunedì 22 ottobre 2007, presso l'Ufficio Stranieri - Corso Novara 96, inizia l'attività di compilazione telematica dei kit di rinnovo/rilascio titoli di soggiorno per cittadini/e non comunitari/e.
Per accedere al servizio occorre prendere appuntamento unicamente lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 (durante l'orario di apertura dello sportello informativo).
Ai cittadini/e che si presenteranno per l'appuntamento verrà dato l'elenco dei documenti da portare per la compilazione del kit.
La circolare n. 2896 del 1 luglio 2008 ha chiarito come individuare lo Sportello unico per l'immigrazione, competente a ricevere le richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello unico cui rivolgere le istanze va individuato sulla base della residenza del richiedente.
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità, che, al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intende convertire il titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve inoltrare la richiesta allo Sportello unico competente, secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007, allegando il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro.
INFORMAZIONI UTILI
I/le cittadini/e stranieri/e che entrano in Italia con visto per ricongiungimento familiare, hanno l'obbligo di presentarsi entro otto giorni dalla data di ingresso nel nostro paese presso lo Sportello Unico. Occorre però prima telefonare e prendere un appuntamento al numero 0115221432 dalle ore 12.30 alle ore 14.30.
I/le cittadini/e stranieri/e che entrano in Italia con visto di lavoro subordinato stagionale/subordinato a tempo determinato o indeterminato o casi particolari normati dall'art. 27 T.U. 286/98 (esempio artisti, docenti universitari, lettori universitari, infermieri professionali ecc.), dovranno telefonare per l'appuntamento al numero 0115221434 dalle ore 12.30 alle 14.30.
Anche per questi cittadini vale ovviamente l'obbligo di presentarsi entro otto giorni dalla data di ingresso nel nostro paese.
Indirizzi utili:
UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORATORI STRANIERI
Servizio Centro per l'Impiego di Torino
Via Bologna 153-10154 TORINO
e-mail: lavoratori.stranieri@provincia.torino.it
QUESTURA DI TORINO
UFFICIO STRANIERI
Corso Verona 4 - TORINO
Tel. 011/55881
UFFICIO STRANIERI, NOMADI, MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTÀ DELLA CITTÀ DI TORINO:
Corso Novara 96 - TORINO
SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DELLA PREFETTURA DI TORINO
Tel. 011-5221434-5221432 dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì
Via del Carmine n.12: dove si trovano gli uffici che si occupano di informazioni/integrazioni documenti inviati (richieste nulla osta per lavoro, ricongiungimento ecc.)
Via dei Quartieri n. 7: per il rilascio dei Nulla Osta al lavoro/ricongiungimenti familiari.
Piazza Castello n.199 sede dove inviare via posta le raccomandate: ad esempio trasmissione richiesta di contratto di soggiorno
per chi è già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare
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Ultimo aggiornamento: 19/01/2010