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Lavoro

Centri per l'impiego

Ti trovi in: lavoro e immigrazione > per chi è già in Italia

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO DEI CITTADINI NON COMUNITARI:
PER CHI È IN ITALIA

 

IN EVIDENZA:

  1. Un cittadino straniero non comunitario può lavorare e usufruire dei vari servizi disponibili presso i Centri per l'Impiego di Torino e provincia se:
    1. ha la carta di soggiorno a tempo indeterminato (rilasciata ai sensi dell'art. 9 T.U. D.Lgs. 286/98 (formato pdf 287 KB)) KB))
    2. ha un permesso di soggiorno in corso di validità per:
      • Lavoro subordinato
      • Lavoro stagionale 
        (se si perde il posto di lavoro si è comunque abilitati a trovare un altro impiego presso un nuovo datore di lavoro, solo fino alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale)
      • Lavoro autonomo
      • Attesa occupazione
      • Asilo politico
        (rilasciato a chi ha già il riconoscimento dello status di rifugiato politico)
      • Richiesta asilo politico ex art.11 D. Lgs 140/05
        (solo se, passati sei mesi dalla presentazione della domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato, non hanno ancora ricevuto alcuna risposta da parte della Commissione).
        Nei primi sei mesi dalla presentazione della domanda possono partecipare a tirocini formativi.
      • Motivi umanitari (si rilascia al momento del rinnovo un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria)
      • Motivi straordinari
      • Studio e formazione professionale
        (in questo caso si può lavorare solo 20 ore max alla settimana/1040 ore max all'anno)
      • Affidamento
      • Minore età
      • Famiglia
        (motivi familiari-ricongiungimento/coesione familiare)
        Il D.Lgs. n.5/07, di "Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare", introduce alcune modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione D.Lgs. n.286/98.
        Per quanto di competenza dei CPI, si segnala l'art. 2 comma 6, che stabilisce la possibilità di svolgere attività lavorativa per i titolari di permesso di soggiorno per ASSISTENZA MINORE, art.31 comma 3 D.Lgs. n.286/98.
        Si tratta di permessi di soggiorno rilasciati su provvedimento del Tribunale per i Minorenni a chi accompagna in Italia minori che necessitano di cure mediche.
      • Protezione sussidiaria  (introdotto dall'art.23 comma 2 D.Lgs n.251/07)

        L'art.25 del D.Lgs n.251/07 ribadisce che i titolari dello status di rifugiato politico e dello status di protezione sussidiaria godono dello stesso trattamento garantito al cittadino italiano per il lavoro, subordinato e autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.
    3. ha il rinnovo del permesso di soggiorno in corso:
      La ricevuta di richiesta del primo permesso di soggiorno, si accetta solo per i casi di protezione sociale (art. 18 T.U. D. Lgs. 286/98) in attesa del permesso di soggiorno per motivi straordinari.
    4. è in possesso della ricevuta di primo rilascio del permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato, ha perso il lavoro con cui è entrato in Italia ed è in attesa di permesso di soggiorno. Per la presa in carico presso il Centro per l'Impiego è necessaria l'esibizione dei seguenti documenti:

1. del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione,

2. della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
3. della copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico.

  1. Non può invece lavorare o essere preso in carico dai Centri per l'Impiego chi ha un permesso di soggiorno per:
    • Turismo
    • Motivi religiosi
    • Affari
    • Giustizia
    • Attesa cittadinanza
    • Attesa apolidia
    • Residenza elettiva
Inserimento nella banca dati dei centri per l'impiego

Per accedere ai servizi offerti dai Centri per l'Impiego il cittadino non comunitario deve portare: il permesso di soggiorno con uno dei motivi già elencati o la ricevuta dell'assicurata rilasciata dalle Poste (in questo caso deve essere allegata la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto - vedi nota prot. n. 557639 del 22 dicembre 2006) o il permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni, il permesso da rinnovare per la richiesta di rinnovo, il codice fiscale.

Per far inserire nella banca dati l' esatta definizione del titolo di studio (laurea in…, diploma di…) conseguito all'estero occorre richiedere al Tribunale una traduzione "asseverata" del titolo. In mancanza dell'asseverazione, verrà inserito il titolo di studio generico (laurea, diploma….)

I cittadini non comunitari possono utilizzare l'autocertificazione solo per stati o qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani (ad es. stato di famiglia, stato di disoccupazione).

Disabili e categorie protette

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 454/1998, ai cittadini immigrati sono stati riconosciute le condizioni previste dalla Legge 68/99 (formato pdf 70 KB) per i lavoratori italiani.

Assunzioni

Dall'entrata in vigore del DPR n.334/04 - Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR n.394/1999 in materia di immigrazione (21.10.2004) per assumere cittadini non comunitari in Italia con regolare permesso di soggiorno è necessario stipulare il contratto di soggiorno di cui all'art. 5 comma 3 bis, T.U. D.Lgs. 286/98 (formato pdf 287 KB), presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Tale adempimento si aggiunge alla comunicazione di assunzione, che i datori di lavoro devono SEMPRE presentare entro il giorno antecedente all'assunzione, al Centro per l'Impiego competente in base alla sede del rapporto di lavoro.

Secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno il contratto di soggiorno, è necessario solo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Quindi, allo stato attuale, la procedura di assunzione con carta di soggiorno, permesso di soggiorno con motivo diverso da lavoro subordinato (ad es. famiglia, studio, motivi umanitari, asilo politico) prevede la comunicazione di assunzione da parte dei datori di lavoro attraverso "Comunicazioni on line" mentre per il lavoro domestico la comunicazione sarà effettuata on line direttamente all'INPS.

Si ricorda che, per la normativa attualmente in vigore, il datore di lavoro è responsabile in caso di assunzione di cittadini stranieri non comunitari con permesso di soggiorno non in regola o senza permesso di soggiorno. I Centri per l'Impiego garantiscono assistenza e informazioni sulle disposizioni in vigore per l'assunzione di dipendenti stranieri non comunitari.

La normativa vigente non prevede la possibilità di accesso al pubblico impiego ai cittadini non comunitari salvo il caso previsto dal D.Lgs n.251/07 di rifugiato politico che può accedere al pubblico impiego, con le stesse modalità e limitazioni vigenti per i cittadini comunitari.

Libretto di lavoro - Tesserino di disoccupazione

Dal 30.1.2003 non è più previsto il rilascio del libretto di lavoro e del tesserino di disoccupazione.
Le esperienze professionali e formative sono registrate in una scheda professionale presso il Centro per l'Impiego.

Permesso di soggiorno

 

A decorrere dal lunedì 22 ottobre 2007, presso l'Ufficio Stranieri - Corso Novara 96, inizia l'attività di compilazione telematica dei kit di rinnovo/rilascio titoli di soggiorno per cittadini/e non comunitari/e.

Per accedere al servizio occorre prendere appuntamento unicamente lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 (durante l'orario di apertura dello sportello informativo).

Ai cittadini/e che si presenteranno per l'appuntamento verrà dato l'elenco dei documenti da portare per la compilazione del kit.

La circolare n. 2896 del 1 luglio 2008 ha chiarito come individuare lo Sportello unico per l'immigrazione, competente a ricevere le richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello unico cui rivolgere le istanze va individuato sulla base della residenza del richiedente.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità, che, al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intende convertire il titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve inoltrare la richiesta allo Sportello unico competente, secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007, allegando il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro.

INFORMAZIONI UTILI

I/le cittadini/e stranieri/e che entrano in Italia con visto per ricongiungimento familiare, hanno l'obbligo di presentarsi entro otto giorni dalla data di ingresso nel nostro paese presso lo Sportello Unico. Occorre però prima telefonare e prendere un appuntamento al numero 0115221432 dalle ore 12.30 alle ore 14.30.

I/le cittadini/e stranieri/e che entrano in Italia con visto di lavoro subordinato stagionale/subordinato a tempo determinato o indeterminato o casi particolari normati dall'art. 27 T.U. 286/98 (esempio artisti, docenti universitari, lettori universitari, infermieri professionali ecc.), dovranno telefonare per l'appuntamento al numero 0115221434 dalle ore 12.30 alle 14.30.
Anche per questi cittadini vale ovviamente l'obbligo di presentarsi entro otto giorni dalla data di ingresso nel nostro paese.

Indirizzi utili:

UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORATORI STRANIERI
Servizio Centro per l'Impiego di Torino
Via Bologna 153-10154 TORINO
e-mail: lavoratori.stranieri@provincia.torino.it

QUESTURA DI TORINO
UFFICIO STRANIERI
Corso Verona 4 - TORINO
Tel. 011/55881

UFFICIO STRANIERI, NOMADI, MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTÀ DELLA CITTÀ DI TORINO:
Corso Novara 96 - TORINO

SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DELLA PREFETTURA DI TORINO
Tel. 011-5221434-5221432 dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì
Via del Carmine n.12: dove si trovano gli uffici che si occupano di informazioni/integrazioni documenti inviati (richieste nulla osta per lavoro, ricongiungimento ecc.)
Via dei Quartieri n. 7: per il rilascio dei Nulla Osta al lavoro/ricongiungimenti familiari.
Piazza Castello n.199 sede dove inviare via posta le raccomandate: ad esempio trasmissione richiesta di contratto di soggiorno
per chi è già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare
 

 


Le informazioni presenti nel sito hanno carattere unicamente informativo, pertanto si declina ogni responsabilità per qualsiasi problema causato dal servizio.

Ultimo aggiornamento: 19/01/2010