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Regolarizzazione di Badanti e Colf (e altro personale addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare): Legge n. 102 del 3 agosto 2009

 

La legge 3 agosto 2009 n. 102 prevede, all'articolo 1 ter, una serie di disposizioni finalizzate all'emersione del lavoro irregolare di personale adibito ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.

 

I datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi, lavoratori domestici - sia addetti ad attività di assistenza alla persona (badanti) che  di sostegno alla famiglia (colf e altro personale addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) - e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, devono presentare, una dichiarazione di emersione:

  • all'INPS per la regolarizzazione del cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea. Si ricorda che possono essere assimilati a tali lavoratori anche i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
  • allo Sportello Unico per l'Immigrazione per la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari privi del titolo di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato.

Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario per ciascun lavoratore pari ad € 500,00. Il pagamento deve essere effettuato attraverso il Modello F24 disponibile sui siti web istituzionali: www.agenziaentrate.it, www.interno.it, www.lavoro.gov.it, www.inps.it.

Per ulteriori chiarimenti è possibile far riferimento all'Help Desk messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  e dal Ministro dell'Interno e consultare le FAQ.

 

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Potranno effettuare la regolarizzazione i datori di lavoro:

  • cittadini italiani;
  • cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;
  • cittadini non comunitari in possesso di titolo di soggiorno CE di lungo periodo (già carta di soggiorno);
  • familiari non comunitari di cittadini comunitari che siano in possesso di carta di soggiorno.

NB: Possono effettuare la regolarizzazione anche i cittadini non comunitari in possesso della ricevuta di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo (già carta di soggiorno). ( Fonte: FAQ Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali - Punto 12

LAVORATORI INTERESSATI

  • cittadini italiani;
  • cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea;
  • cittadini non comunitari con permesso di soggiorno in corso di validità che consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato;
  • cittadini non comunitari comunque presenti sul territorio nazionale.

LA PROCEDURA

1) Versamento del contributo

Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario di euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il pagamento deve essere effettuato, a partire dal 21 agosto 2009, presso sportelli bancari, uffici postali o con modalità on line, attraverso il Modello F24. il modello è reperibile anche sui seguenti siti web istituzionali: www.agenziaentrate.it, www.interno.it, www.inps.it. Sono altresì reperibili on line i codici istituiti dall Agenzia delle entrate per i versamenti e l'informativa sul trattamento dei dati personali.

2) Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata, a dal 1° e fino al 30 settembre 2009, attraverso due diverse modalità:

  • Regolarizzazione di cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o extracomunitari muniti di permesso di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato. La dichiarazione di emersione va presentataall'INPS utilizzando il Modello LD-EM2009 disponibile anche on line sul sito web dell'INPS. La dichiarazione ha efficacia di comunicazione obbligatoria e sarà trasmessa ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all'INAIL, nonchè ai Servizi regionali. Il modulo può essere presentato attraverso il Contact Center dell'INPS ( telefonando ala numero 803 164), compilato ed inviato on line oppure presentato o spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede INPS competente ( in questo caso farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione).
  • Regolarizzazione di lavoratori extracomunitari privi del titolo di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato. La domanda va presentata allo Sportello unico per l’immigrazione, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno nel quale è stato messo a disposizione un applicativo software per l'adempimento. Per conoscere nel dettaglio la procedura è possibile consultare la brocure informativa che riassume le informazioni relative ai requisiti, alla procedura, ai tempi, al ruolo e alle competenze degli Sportelli unici per l'immigrazione.

E' possibile trovare indicazioni relative ai livelli retributivi da indicare nelle procedure di emersione all'interno del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - 16 FEBBRAIO 2007 - Decorrenza 1° marzo 2007 – Scadenza 28 febbraio 2011 )

EFFETTI GIURIDICI

Dall’entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

Per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità, l’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’impiego di lavoratori di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Per i lavoratori extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS ed alla successiva iscrizione del rapporto di lavoro, nonché il rilascio del permesso di soggiorno comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.


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Ultimo aggiornamento: 17/09/2009