Sei in: Lavoro e Immigrazione > Regolarizzazione colf e badanti: legge n.102 del 3 agosto 2009
La legge 3 agosto 2009 n. 102 prevede, all'articolo 1 ter, una serie di disposizioni finalizzate all'emersione del lavoro irregolare di personale adibito ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.
I datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi, lavoratori domestici - sia addetti ad attività di assistenza alla persona (badanti) che di sostegno alla famiglia (colf e altro personale addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) - e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, devono presentare, una dichiarazione di emersione:
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario per ciascun lavoratore pari ad € 500,00. Il pagamento deve essere effettuato attraverso il Modello F24 disponibile sui siti web istituzionali: www.agenziaentrate.it, www.interno.it, www.lavoro.gov.it, www.inps.it.
Per ulteriori chiarimenti è possibile far riferimento all'Help Desk messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell'Interno e consultare le FAQ.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Potranno effettuare la regolarizzazione i datori di lavoro:
NB: Possono effettuare la regolarizzazione anche i cittadini non comunitari in possesso della ricevuta di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo (già carta di soggiorno). ( Fonte: FAQ Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali - Punto 12)
LAVORATORI INTERESSATI
LA PROCEDURA
1) Versamento del contributo
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario di euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il pagamento deve essere effettuato, a partire dal 21 agosto 2009, presso sportelli bancari, uffici postali o con modalità on line, attraverso il Modello F24. il modello è reperibile anche sui seguenti siti web istituzionali: www.agenziaentrate.it, www.interno.it, www.inps.it. Sono altresì reperibili on line i codici istituiti dall Agenzia delle entrate per i versamenti e l'informativa sul trattamento dei dati personali.
2) Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata, a dal 1° e fino al 30 settembre 2009, attraverso due diverse modalità:
E' possibile trovare indicazioni relative ai livelli retributivi da indicare nelle procedure di emersione all'interno del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - 16 FEBBRAIO 2007 - Decorrenza 1° marzo 2007 – Scadenza 28 febbraio 2011 )
EFFETTI GIURIDICI
Dall’entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
Per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità, l’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’impiego di lavoratori di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Per i lavoratori extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS ed alla successiva iscrizione del rapporto di lavoro, nonché il rilascio del permesso di soggiorno comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
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Ultimo aggiornamento: 17/09/2009