HOME | WELCOME/BIENVENUE | URP | MEDIAGENCYPROVINCIA | ACCESSIBILITÀ

Lavoro

Centri per l'impiego

Sei in:  Comunicati e documenti ufficiali > Rapporti di lavoro domestico 

Comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro domestico

Ai sensi del Decreto Legge n.185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro domestico sono tenuti a presentare all'INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

A far data dal 29 gennaio 2009 le comunicazioni inviate all'INPS assumeranno efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell'INAIL e della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

 

Ricordiamo, inoltre, che ai sensi delle norme vigenti, le comunicazioni devono essere presentate o inviate:

  • per l'assunzione, entro le 24 ore del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • per la trasformazione, la proroga e la cessazione, entro cinque giorni dall'evento.

A tal fine dovranno essere utilizzati i nuovi moduli elaborati dall'INPS.  Per la comunicazione il datore di lavoro domestico potrà, in modo semplificato:

  • avvalersi del Contact Center INPS, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
  • utilizzare l'apposita procedura INTERNET di compilazione ed invio on line disponibile sul sito internet INPS;
  • utilizzare la modulistica cartacea per la presentazione o l'invio alle sedi INPS competenti.

Quale data certa di comunicazione l'INPS assumerà quella risultante dalla procedura di validazione temporanea attestante il luogo e l'ora in cui la comunicazione è stata ricevuta (art. 1, comma 1, lettera K, Decreto Interministeriale 30.10.2007). In caso di invio della comunicazione di assunzione a mezzo del servizio postale farà fede la data di spedizione della raccomandata.

 

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda far ricorso a prestazioni di lavoro di tipo accessorio la prestazione sarà disciplinata attraverso la consegna  dei c.d. voucher che contengono il valore retributivo e contributivo verso INPS ed INAIL. In questi casi non sarà necessario procedere alla denuncia  di assunzione secondo le modalità qui indicate.

 

Periodo transitorio

Al fine di evitare conseguenze sanzionatorie nei confronti dei datori di lavoro domestico che, successivamente al 29 gennaio 2009 e nelle more dell'emanazione delle disposizioni attuative avessero inviato le comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l'Impiego, si conferma che l'INPS ne riconoscerà l'efficacia fin dal momento della loro presentazione anche se trasmesse successivamente.

 

MODULISTICA PER LA COMUNICAZIONE:


Le informazioni presenti nel sito hanno carattere unicamente informativo, pertanto si declina ogni responsabilità per qualsiasi problema causato dal servizio.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2009