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Per l'anno 2012 il Ministero del Lavoro ha diramato la nota operativa del 14/12/2011 e i nuovi modelli e regole per il Prospetto Informativo. Per approfondimenti consultare il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - sez Prospetto Informativo . Il prospetto dovrà essere trasmesso ai servizi competenti dal 15 gennaio 2012 al 15 febbraio 2012.
Modalità di trasmissione del Prospetto Informativo Disabili 2012
I datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti devono trasmettere il prospetto informativo, con dati aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, ai servizi competenti dal 15 gennaio 2012 al 15 febbraio 2012.
Si precisa che il Prospetto deve essere inviato solo una volta all'anno nei termini sopra indicati. Qualora nel corso dell'anno la base di computo subisce delle variazioni significative tali da incidere sulla quota di riserva dei disabili scatta entro 60 giorni l'obbligo di assunzione del lavoratore disabili mentre il prospetto dovrà comunque essere inviato sempre entro 15/2/2012 con fotografia al 31 dicembre dell'anno precedente.
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi.
Si ricorda che l'art.15 comma 1 della legge 68/99 e successive modifiche prevede che la sanzione per i datori di lavoro tenuti alla presentazione è di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorato di 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
L'Ufficio competente è l'Ufficio del Servizio Lavoro della Provincia dove è ubicata la sede legale dell'azienda anche in caso di più unità produttive presenti sul territorio nazionale. L'azienda dovrà compilare sullo stesso strumento telematico tanti prospetti provinciali quante sono le unità produttive sul territorio e il Prospetto Nazionale sarà la risultanza dei singoli provinciali.
I prospetti informativi dovranno contenere i seguenti dati:
Obbligatorietà della comunicazione:
I soggetti obbligati inviano il prospetto informativo entro il 15/02/2012 assumendo a riferimento, per l’indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.
I datori di lavoro che, rispetto all’ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo (Decreto 2 novembre 2010).
L'eccezione è rappresentata per i datori di lavoro interessati dalle compensazioni terrtoriali (Nota operativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 39/5909/06 del 14/12/11; Decreto direttoriale 14/12/11 ; Circolare n.27 del 24/10/11).
Modalità di invio:
La trasmissione dei dati avviene per via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Le Regioni e Province Autonome devono in ogni caso assicurare che i soggetti obbligati ed abilitati accedano ai servizi informatici da un unico punto di accesso in ciascuna regione.
Il prospetto è unico a livello nazionale e deve essere inviato al nodo regionale ove è ubicata la sede legale del datore di lavoro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione dei soggetti obbligati ed abilitati un sistema sussidiario per consentire l’invio telematico del prospetto informativo nel caso di mancata attivazione dei sistemi informatici regionali.
Al fine di una maggiore divulgazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, sul portale www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/ProspettoInformativo, l’elenco e l’indirizzo dei servizi informatici di ciascuna regione e provincia autonoma.
COMPENSAZIONI TERRITORIALI:
In materia di compensazione territoriale la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 27 del 24 ottobre 2011 modifica il regime delle compensazioni tra unità produttive o imprese del gruppo. Sarà ora possibile assumere più disabili in un’unità e compensare in via automatica il numero per le altre unità.
Per i datori di lavoro privati la compensazione avviene in via automatica e ha valenza a livello nazionale, mentre per i datori di lavoro pubblici occorre essere autorizzati e vale a livello regionale.
NEWS BASE DI COMPUTO:
L'interpello ministeriale n. 50/2011 chiarisce la corretta individuazione della base di computo, a seguito di un quesito posto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Agenzia del Territorio. In particolare si chiede se, dal computo di calcolo su cui conteggiare il contingente annuale da assumere, vadano esclusi, oltre i dirigenti amministrativi, anche i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi.
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA (PER AZIENDE CON 15-35 DIPENDENTI)
Il Ministero del Lavoro ha precisato che, in caso di trasformazione dell'assetto societario derivante da trasferimento d'azienda, fusione o cessione, in capo al nuovo datore di lavoro si realizza un ampliamento della base occupazionale e determina il sorgere dell'obbligo di assunzione del lavoratore disabile con applicazione del regime graduale di cui all'art.2 comma 2 DPR 333/2000 per il quale sono previsti 12 mesi per effettuare l'assunzione (Interpello n.30/2011 del 9 agosto 2011).
AVVISO PER IL SETTORE MINERARIO:
L'articolo 2, comma 12-quater, della Legge n. 10/2011 (c.d. milleproroghe) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio, riferite ai datori di lavoro che operano nel settore minerario. Costoro, hanno 90 giorni di tempo per inoltrare la richiesta delle unità carenti da inserire (l'art. 9, comma 2 della legge n. 68/1999 dispone, invece, che in via generale il termine sia di 60 giorni) ed, inoltre, dalla base di calcolo su cui computare l'aliquota, vengono esclusi i lavoratori che prestano la loro attività nel sottosuolo e quelli che movimentano e trasportano il minerale (anche qui si tratta di una integrazione delle disposizione contenute nell'art. 5, comma 2, della legge n. 68/1999).
AVVISO PER IL SETTORE TRASPORTI:
Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1 del 15/01/2010, ha risposto ad un quesito, posto da Confindustria e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 5, comma 2 L. n. 68/1999. Si è precisato, in questa sede, che le aziende che si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti ( e, come tali, sono iscritte nel registro delle imprese e nell'albo dei trasportatori in conto proprio ) e che operano con mezzi propri, possono essere inquadrati nel settore del trasporto terrestre usufruendo, così, di una parziale esenzione dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.
AVVISO PER IL SETTORE EDILE:
Il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili comunica che, a seguito alle disposizioni introdotte dalla L. 247/2007 art.1 comma 53 che prevedono per i datori di lavoro del settore edile l'esclusione del "personale di cantiere" e degli "addetti al trasporto" dalla base di computo su cui calcolare gli obblighi della L.68/99, i datori di lavoro del settore edile sono tenuti a comunicare la nuova base di computo del personale in servizio. La comunicazione dovrà essere fatta attraverso il Prospetto Informativo On Line indicando nella sezione “Riepilogo Lavoratori” all’articolo 5 comma 2 L.68/99 il "personale di cantiere" e gli "addetti al trasporto" da escludere dalla base di computo.
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Ultimo aggiornamento: 12/01/2012