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NOTE ESPLICATIVE CON RIFERIMENTI DI LEGGE
Per fornire un ausilio alla compilazione del prospetto informativo, si richiamano di seguito i riferimenti di legge e i successivi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
PERIODICITÀ E MODALITÀ INVIO PROSPETTI
(art. 2 DM 22/11/99)
scadenza: entro 31 gennaio di ciascun anno
dove inviare prospetto: al servizio competente della provincia in cui sono ubicate le unità produttive. In caso di sedi in diverse province, va inviato un prospetto a ciascun servizio provinciale interessato ed un prospetto complessivo al servizio provinciale al quale fa capo la sede legale (Modificata)
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DATORI DI LAVORO 15-35 DIPENDENTI
(art. 2, commi 2, 3, 4 DPR 333/2000; Circolare Min. Lav. 41/2000)
Non sono tenuti a presentare il prospetto entro il 31 gennaio, bensì entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assumere un disabile, da determinare come segue:
- in caso di 1 nuova assunzione aggiuntiva , dopo l'entrata in vigore della legge 68/99 (18 gennaio 2000): l'assunzione del disabile deve essere effettuata entro 12 mesi dalla nuova assunzione. La presentazione dei prospetti deve avvenire entro 60 gg. da quest'ultima e comunque entro 60 gg. dallo scadere dei 12 mesi. In questo caso vale come richiesta di avviamento.
- In caso di seconda assunzione aggiuntiva nei 12 mesi successivi alla prima: i 60 gg. si computano dalla data di tale seconda nuova assunzione. Anche in questo caso il prospetto vale come richiesta di avviamento.
Assolto l'obbligo nei termini sopra descritti, per gli anni successivi si osserverà la scadenza della normativa generale (31 gennaio).
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FASCIA DIMENSIONALE DI APPARTENENZA
(Circ. Min. Lav. 36/2000)
Per stabilire quale sia la fascia dimensionale in cui i datori di lavoro devono collocarsi ai fini degli adempimenti d'obbligo - a) più di 50 dip., b) da 36 a 50 dip., c) da 15 a 35 dip. - devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge.
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TIPOLOGIE SOGGETTI ESCLUSI DALLA BASE DI COMPUTO
(Art. 4 l. 68/99; art. 3 DPR 333/00; Circ. Min. Lav. 41/2000)
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti:
- i lavoratori occupati ai sensi della legge 68/99 e delle altre norme in materia di collocamento obbligatorio
- le categorie di cui all'art. 18, c.2 l.68/99 (orfani, profughi ed equiparati), nei limiti delle percentuali previste dalla legge 68/99 (1 soggetto per fascia 51-150 dip.; 1% oltre 150 dip.)
- i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi. In caso di lavoro stagionale, si computano effettive gg. lavorative nell'anno di riferimento, anche non continuative (art. 3, c.6 DPR 333/00)
- i soci di cooperative di lavoro, anche se non iscritte nella apposita sezione per le cooperative di produzione e lavoro del registro prefettizio (Circ. Min. Lav. 41/2000)
- i dirigenti
- i lavoratori con contratto di formazione e lavoro
- i lavoratori con contratto di inserimento (fatte salve specifiche previsioni del contratto collettivo art.59 D.Lgs.276/03)
- gli apprendisti
- i lavoratori con contratto di reinserimento
- numero lavoratori socialmente utili assunti (art. 7, c.7 D. Lgs 81/00)
- i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) presso l'impresa utilizzatrice
- i lavoratori a domicilio e/o in telelavoro
- i lavoratori operanti esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività
- i lavoratori che hanno contratto disabilità in costanza di rapporto di lavoro, alle condizioni precisate all'art. 3 DPR 333/00 (ved. paragrafo più oltre)
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (art.1 c.4 bis L.383/01)
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ESCLUSIONI PER PARTICOLARI SETTORI
- Partiti politici - Organizzazioni sindacali - Organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione (Art. 3, c. 3 l.68/99)
- cooperative sociali l. 381/91 (Circ. Min. Lav.41/2000)
- IPAB (Art.3, c.7 DPR 333/00)
- Enti e associazioni di arte e cultura - Istituti scolastici religiosi - operanti senza scopo di lucro (previa verifica possibilità collocamento mirato) (Art. 2, c. 6 DPR 333/00)
La quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e per quello svolgente funzioni amministrative, individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate da tali organismi (art. 2, c.5 DPR. 333/00).
Per le cooperative sociali di tipo b) sono comunque esclusi dalla base di computo tutti i soggetti svantaggiati inseriti (Circ. 41/00)
- Servizi polizia -protezione civile - difesa nazionale - istituti di vigilanza privati (Art. 3, c. 4 l. 68/99; Nota Min. Lav. 1238/M20) : la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale occupato nei servizi amministrativi (art. 2, c.1 DPR 333/00).
- Datori di lavoro pubblici e privati settore trasporto aereo, marittimo, terrestre e autotrasporto (Art. 5, c. 2 l. 68/99, come modif. l. 27/00 e art. 78, c.9 l. 388/00): la quota di riserva si computa previa esclusione del personale viaggiante e navigante (art. 2, c.1 DPR 333/00). N.B.: Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1 del 15/01/2010, ha risposto ad un quesito, posto da Confindustria e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 5, comma 2 L. n. 68/1999. Si è precisato, in questa sede, che le aziende che si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti ( e, come tali, sono iscritte nel registro delle imprese e nell'albo dei trasportatori in conto proprio ) e che operano con mezzi propri, possono essere inquadrati nel settore del trasporto terrestre usufruendo, così, di una parziale esenzione dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.
- Datori di lavoro settore impianti a fune (Art. 5, c. 2 l. 68/99): la quota di riserva si computa previa esclusione del personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto (art. 2, c.1 DPR 333/00).
- Imprese esercenti servizi di puliza e servizi integrati (Circ. Min. Lav.77/2001): la quota di riserva si computa previa esclusione del numero dei lavoratori acquisiti in dipendenza di passaggio di appalto.
- Datori di lavoro settore edile (L. 247/2007): ai finio della determinazione della base di computo su cui calcolare gli obblighi previsti effettuano le esclusioni con riferimento al "personale di cantiere" ed agli "addetti al trasporto.
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LAVORATORI DA COMPUTARE NELLA QUOTA DI RISERVA
(Art. 18 l. 68/99; art. 11 DPR 333/00; art. 2 D.L. 236/02 come modificato dalla L.284/02)
Si rende noto che non è stata prorogata la disciplina transitoria che prevedeva la cumulabilità nel computo delle quote di riserva di tutte le categorie protette di cui all'art.18 comma 2 L.68/99 già in servizio presso il datore di lavoro in base alla previgente normativa.
Sulla base di tale disciplina transitoria, prevista per ventiquattro mesi dall'art. 11, comma 2, del DPR 333/2000 (poi abrogato) e fino al 31 dicembre 2003 dall'art.2 D.L. 236/02 come modificato dalla L. 284/2002, i datori di lavoro potevano cumulare nell'aliquota complessiva (7% + 1%) i disabili (a qualsiasi titolo), gli orfani, i coniugi superstiti ed i profughi cui l'art. 18 della L. 68/1999.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2004 si computano nella quota di riserva i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art.18 comma 2 L.68/99 nei limiti della percentuale ivi prevista .
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LAVORATORI OCCUPATI A TEMPO PARZIALE
(Art. 4, c. 1 e 2 l. 68/99)
I dipendenti occupati a tempo indeterminato parziale sono calcolati in base alla quota di orario effettivamente svolto, riproporzionato all'orario del vigente CCNL di appartenenza. Ad esempio:
- 2 lavoratori a 20 ore + 1 lavoratore a 30 ore = 70 ore
- 70 : 40 (CCNL) = 1,75 = 2 lavoratori riproporzionati)
- La frazione percentuale superiore al 50% viene arrotondata all'unità superiore (esempio: 7,51= 8)
- La percentuale inferiore o uguale al 50% viene arrotondata all'unità inferiore (esempio: 7,50 = 7)
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LAVORATORI INTERMITTENTI
(Art. 39 D.Lgs.276/03)
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
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LAVORATORI DISABILI OCCUPATI A TEMPO PARZIALE
Datori di lavoro 15 - 35 dip. (art. 3, c.5 DPR 333/00): se invalidità superiore al 50% o quinta cat., il lavoratore disabile occupato part-time è computabile come una unità ai fini copertura d'obbligo, a prescindere orario di lavoro svolto. Altri casi, vale regola punto successivo.
Datori di lavoro oltre 35 dip. (Circ. Min. Lav. 41/2000): i disabili occupati con orario part time superiore al 50% si computano per intero ai fini copertura d'obbligo. In caso di orario fino al 50% si computano in proporzione, applicando le regole di arrotondamento illustrate al paragrafo precedente. e.
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INVALIDATI IN COSTANZA DI LAVORO
(Art. 4, c. 4 L.68/99 - Art. 3, c. 2 e 4 D.P.R. n. 333/00)
Sono esclusi dalla base di calcolo, computabili nella quota di riserva e ascrivibili alla quota parte di assunzioni numeriche:
- i lavoratori divenuti inabili in costanza di rapporto di lavoro, per malattia o infortunio, con riduzione della capacità lavorativa (invalidità riconosciuta dalla commissione Sanitaria di 1° istanza) in misura pari o superiore al 60%;
- gli invalidi del lavoro invalidati in costanza di rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% riconosciuta dall'I.N.A.I.L
In entrambi i casi l'inabilità non deve essere stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.
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