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NOTE ESPLICATIVE CON RIFERIMENTI DI LEGGE

Per fornire un ausilio alla compilazione del prospetto informativo, si richiamano di seguito i riferimenti di legge e i successivi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

PERIODICITÀ E MODALITÀ INVIO PROSPETTI
(art. 2 DM 22/11/99)
scadenza: entro 31 gennaio di ciascun anno
dove inviare prospetto: al servizio competente della provincia in cui sono ubicate le unità produttive. In caso di sedi in diverse province, va inviato un prospetto a ciascun servizio provinciale interessato ed un prospetto complessivo al servizio provinciale al quale fa capo la sede legale (Modificata)

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DATORI DI LAVORO 15-35 DIPENDENTI
(art. 2, commi 2, 3, 4 DPR 333/2000; Circolare Min. Lav. 41/2000)
Non sono tenuti a presentare il prospetto entro il 31 gennaio, bensì entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assumere un disabile, da determinare come segue:

Assolto l'obbligo nei termini sopra descritti, per gli anni successivi si osserverà la scadenza della normativa generale (31 gennaio).

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FASCIA DIMENSIONALE DI APPARTENENZA
(Circ. Min. Lav. 36/2000)
Per stabilire quale sia la fascia dimensionale in cui i datori di lavoro devono collocarsi ai fini degli adempimenti d'obbligo - a) più di 50 dip., b) da 36 a 50 dip., c) da 15 a 35 dip. - devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge.

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TIPOLOGIE SOGGETTI ESCLUSI DALLA BASE DI COMPUTO
(Art. 4 l. 68/99; art. 3 DPR 333/00; Circ. Min. Lav. 41/2000)
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti:

  1. i lavoratori occupati ai sensi della legge 68/99 e delle altre norme in materia di collocamento obbligatorio
  2. le categorie di cui all'art. 18, c.2 l.68/99 (orfani, profughi ed equiparati), nei limiti delle percentuali previste dalla legge 68/99 (1 soggetto per fascia 51-150 dip.; 1% oltre 150 dip.)
  3. i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi. In caso di lavoro stagionale, si computano effettive gg. lavorative nell'anno di riferimento, anche non continuative (art. 3, c.6 DPR 333/00)
  4. i soci di cooperative di lavoro, anche se non iscritte nella apposita sezione per le cooperative di produzione e lavoro del registro prefettizio (Circ. Min. Lav. 41/2000)
  5. i dirigenti
  6. i lavoratori con contratto di formazione e lavoro
  7. i lavoratori con contratto di inserimento (fatte salve specifiche previsioni del contratto collettivo art.59 D.Lgs.276/03)
  8. gli apprendisti
  9. i lavoratori con contratto di reinserimento
  10. numero lavoratori socialmente utili assunti (art. 7, c.7 D. Lgs 81/00)
  11. i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) presso l'impresa utilizzatrice
  12. i lavoratori a domicilio e/o in telelavoro
  13. i lavoratori operanti esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività
  14. i lavoratori che hanno contratto disabilità in costanza di rapporto di lavoro, alle condizioni precisate all'art. 3 DPR 333/00 (ved. paragrafo più oltre)
  15. i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (art.1 c.4 bis L.383/01)

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ESCLUSIONI PER PARTICOLARI SETTORI

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LAVORATORI DA COMPUTARE NELLA QUOTA DI RISERVA
(Art. 18 l. 68/99; art. 11 DPR 333/00; art. 2 D.L. 236/02 come modificato dalla L.284/02)
Si rende noto che non è stata prorogata la disciplina transitoria che prevedeva la cumulabilità nel computo delle quote di riserva di tutte le categorie protette di cui all'art.18 comma 2 L.68/99 già in servizio presso il datore di lavoro in base alla previgente normativa.
Sulla base di tale disciplina transitoria, prevista per ventiquattro mesi dall'art. 11, comma 2, del DPR 333/2000 (poi abrogato) e fino al 31 dicembre 2003 dall'art.2 D.L. 236/02 come modificato dalla L. 284/2002, i datori di lavoro potevano cumulare nell'aliquota complessiva (7% + 1%) i disabili (a qualsiasi titolo), gli orfani, i coniugi superstiti ed i profughi cui l'art. 18 della L. 68/1999.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2004 si computano nella quota di riserva i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art.18 comma 2 L.68/99 nei limiti della percentuale ivi prevista .

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LAVORATORI OCCUPATI A TEMPO PARZIALE
(Art. 4, c. 1 e 2 l. 68/99)
I dipendenti occupati a tempo indeterminato parziale sono calcolati in base alla quota di orario effettivamente svolto, riproporzionato all'orario del vigente CCNL di appartenenza. Ad esempio:

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LAVORATORI INTERMITTENTI
(Art. 39 D.Lgs.276/03)
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

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LAVORATORI DISABILI OCCUPATI A TEMPO PARZIALE
Datori di lavoro 15 - 35 dip. (art. 3, c.5 DPR 333/00): se invalidità superiore al 50% o quinta cat., il lavoratore disabile occupato part-time è computabile come una unità ai fini copertura d'obbligo, a prescindere orario di lavoro svolto. Altri casi, vale regola punto successivo.
Datori di lavoro oltre 35 dip. (Circ. Min. Lav. 41/2000): i disabili occupati con orario part time superiore al 50% si computano per intero ai fini copertura d'obbligo. In caso di orario fino al 50% si computano in proporzione, applicando le regole di arrotondamento illustrate al paragrafo precedente. e.

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INVALIDATI IN COSTANZA DI LAVORO
(Art. 4, c. 4 L.68/99 - Art. 3, c. 2 e 4 D.P.R. n. 333/00)
Sono esclusi dalla base di calcolo, computabili nella quota di riserva e ascrivibili alla quota parte di assunzioni numeriche:

In entrambi i casi l'inabilità non deve essere stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.

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