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Lavoro

Il rapporto di lavoro

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LAVORO ACCESSORIO: CHE COS'È

Per lavoro accessorio si intendono quelle attività, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, che sono svolte in maniera discontinua e saltuaria ed hanno natura meramente occasionale.

Il lavoro accessorio può attualmente essere effettuato nell'ambito:  

a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (L. 33/2009); 
e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le universita', il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile

h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati. (L. 33/2009)
h-ter) di attivita' di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

In via sperimentale per l'anno 2012, i lavoratori occupati con contratti di lavoro part time potranno svolgere lavoro accessorio: ciò potrà avvenire presso qualsiasi altro committente che non sia il proprio datore di lavoro.

L’attività lavorativa, che può essere svolta anche presso più datori di lavoro, non deve superare il compenso massimo di 5 mila euro nel corso dell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) nei confronti di ogni committente.

In via sperimentale per l’anno 2012 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito anche in deroga. Destinatari saranno quindi coloro che percepiscono prestazioni direttamente connesse con uno stato di disoccupazione, quali: le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità, disoccupazione edile. Non rientrano invece le prestazioni pagate “a consuntivo” sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell’anno precedente (le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti). L’attività potrà essere prestata anche in funzione degli Enti Locali.

La caratteristica principale del rapporto di lavoro è rappresentata dalla forma di pagamento della prestazione che va effettuata consegnando al lavoratore esclusivamente dei buoni lavoro (c.d. voucher) del valore nominale di € 10,00 lordi. Ogni buono incorpora sia l’assicurazione anti- infortuni INAIL che il contributo INPS che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore. Il corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore sarà pari ad € 7,50. 

Modalità operative

Per attivare un rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio l’INPS ha predisposto due procedure che prevedono l’utilizzo di voucher:

• una procedura che prevede l’accredito del corrispettivo della prestazione attraverso modalità telematica (c.d. voucher telematico). Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale ed utilizza una carta magnetica, tipo "bancomat", per l’accredito del corrispettivo della prestazione. Il voucher telematico si presta in particolare all’utilizzo per attività occasionali che tuttavia possono ripetersi nel tempo;
• una procedura che prevede l’acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.


Si ricorda che informazioni più dettagliate potranno essere richieste direttamente agli uffici INPS competenti e consultate direttamente sul sito web dell’istituto all’indirizzo www.inps.it.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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Ultimo aggiornamento: 02/01/2012