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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO:
CHE COS'È
Il contratto di apprendistato è stato completamente riformato dal nuovo T.U. D.Lgs.167/2011.
E' un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la formazione e l'occupazione dei giovani. Solo per le attività stagionali è possibile prevedere contratti a tempo determinato.
PERCORSI:
Sono previsti tre percorsi:
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionalizzante:
- per lavoratori dai 15 a 25 anni compiuti anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
- durata del contratto max 3 anni, 4 in caso di diploma quadriennale regionale.
- le modalità e la durata di formazione è regolamentata dalle Regioni e Province autonome e dai CCNL
- per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:
- per lavoratori dai 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica professionale)
- durata del contratto max 3 anni, 5 per il settore artigiano e commercio (CCNL terziario, turismo, pubblici esercizi, aziende di panificazione). Solo per le attività stagionali è possibile prevedere contratti a tempo determinato.
- per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
- La formazione può essere interna o esterna ed è svolta sotto la responsabilità dell'azienda. E' richiesto un monte ore di 120 ore in tre anni.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca (già operativo in via sperimentale in Regione Piemonte):
- per lavoratori tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica professionale)
- durata del contratto stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Università e altre istituzioni formative
- per il conseguimento di un titolo di studio universitari, di ricerca, di dottorati, di specializzazione e di praticantato
- in assenza di regolamentazioni regionali si rinvia ad apposite convenzioni tra datori di lavoro e Università.
RECESSO
E' possibile recedere dal contratto solo al termine del periodo di formazione, se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
DATORI DI LAVORO
Può essere concluso da tutti i datori di lavoro privati in tutti i settori di attività. Per i settori di attività pubblici si rimanda ad un decreto successivo. Si può assumere anche indirettamente tramite le agenzie di somministrazione
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Le parti devono stipulare in forma scritta il contratto e l'eventuale patto di prova. E' necessaria la forma scritta anche il piano formativo individuale da fare entro trenta giorni dalla stipula del contratto (non più contestualmente).
LAVORATORI IN MOBILITA'
I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con o senza indennità possono essere assunti (non c’è un limite massimo di età) con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale.
TUTORE AZIENDALE
Il datore di lavoro deve nominare un tutore o referente aziendale.
Per approfondire vai su COME FUNZIONA - NORMATIVA
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Ultimo aggiornamento: 04/11/2011