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L'associazione in partecipazione è una tipologia di lavoro autonomo con cui il lavoratore (associato) partecipa agli utili dell’impresa (associante) e ottiene un’adeguata erogazione di compenso per un tipo di prestazione lavorativa può essere la più varia.
Il contratto di associazione in partecipazione non richiede una forma particolare e può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.
Il lavoratore (associato) acquista il diritto ad una partecipazione agli utili e anche un certo diritto al controllo sull'impresa o sull'affare. Tuttavia può essere prevista anche una partecipazione alle eventuali perdite nella misura massima del valore del suo apporto.
L’impresa (associante) mantiene la titolarità e la gestione dell’impresa e rimane l’unico soggetto che risponde delle obbligazioni assunte dall’impresa.
L’associazione in partecipazione è un contratto che esiste da molto tempo ma è stato richiamato all’interno della Riforma Biagi per evitare un uso distorto di questo istituto. Infatti in mancanza degli elementi di "partecipazione agli utili" e "adeguato compenso" la Riforma Biagi prevede che il rapporto di lavoro sia considerato di tipo subordinato.
In questo caso il lavoratore avrà diritto allo stesso trattamento contributivo ed economico stabilito dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente.
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Ultimo aggiornamento: 09/05/2007