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Lavoro

Il rapporto di lavoro

Ti trovi in: contratticollaborazioni coordinate e continuative: cosa sono

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE: CHE COSA SONO

Un rapporto di lavoro para-subordinato o atipico, che prevede un contratto di prestazione professionale che regola le modalità, la durata ed il corrispettivo del rapporto lavorativo. Per esercitare queste attività non è richiesta né l’iscrizione ad albi professionali, né l’apertura di una partita IVA. Le prestazioni vengono svolte senza alcun vincolo di subordinazione, devono però essere fornite in modo continuativo e coordinato con le necessità del committente.
A partire dal 24 ottobre 2005 è possibile utilizzare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo presso le Pubbliche Amministrazioni. Nel settore privato è necessario ricorrere al Contratto di Collaborazione a Progetto.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Si ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa se sussistono i seguenti requisiti:

  • la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo con un legame funzionale tra committente e collaboratore;
  • la coordinazione, intesa come inserimento del collaboratore nell'organizzazione del committente e nelle finalità perseguite da quest'ultimo;
  • l'assenza di vincoli di subordinazione;
  • la prevalenza del lavoro del collaboratore, rispetto ai mezzi da lui forniti;
  • la retribuzione periodica prestabilita.
CONTRIBUZIONE

I collaboratori hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. A partire dal 1° gennaio 2010 l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva di computo delle prestazioni pensionistiche sono fissate nelle seguenti misure:

  1. 26.72% per gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie;
  2. 17% per i soggetti privi di altra forma pensionistica obbligatoria e per i soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta).
MALATTIA E MATERNITÀ

La Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) prevede che, a partire dal 1° gennaio 2007, venga corrisposta, agli iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, una indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS.
Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Ai lavoratori aventi diritto all'indennità di maternità è corrisposto, per i parti verificatisi dal 1° gennaio 2007, un trattamento economico per congedo parentale della durata di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino e per un importo pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.

NORMATIVA

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Ultimo aggiornamento: 03/02/2010