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Le cooperative possono definirsi associazioni autonome di persone che si uniscono volontariamente per collaborare e cioè per operare assieme ad altri per il raggiungimento di uno scopo comune.
Lo scopo può essere di tipo economico, sociale e culturale.
A differenza delle imprese che hanno finalità di lucro le società cooperative sono imprese che hanno scopo mutualistico ovvero si propongono di arrecare un beneficio comune ai soci.
Le cooperative possono avere molte finalità ma quelle di lavoro sono individuabili in tre tipologie:
Il rapporto associativo nasce con l'adesione del socio alla cooperativa mediante normalmente il versamento di una quota associativa.
A questo punto il socio mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali ma ha anche diritto a partecipare in parte alla gestione e alle decisioni dell'impresa.
Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere subordinato, autonomo o di collaborazione mediante lavoro a progetto.
Le regole per il lavoro dei soci devono essere definite da un regolamento che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.
Dal 2003 con la Legge Biagi è stata soppressa la distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro in modo che quest’ultimo diventa ulteriore ma non distinto dal primo.
Occorre cioè prima l'adesione alla società poi l’instaurazione del rapporto di lavoro.
Pertanto per divenire soci lavoratori occorre fare un doppio passaggio:
Il socio lavoratore dipendente ovvero con contratto di lavoro subordinato ha gli stessi diritti dei lavoratori delle altre società: la retribuzione non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di settore e devono essere garantiti i trattamenti di ferie, malattia, TFR, ecc...
Infatti il regolamento della cooperativa non può essere peggiorativo rispetto al trattamento economico minimo.
Tuttavia non si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: quindi in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo il socio lavoratore non può chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro ma ha comunque la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.
Come dicevamo prima il rapporto associativo e quello di lavoro non sono più distinti: quindi le sorti dell’uno sono legate all’altro.
In caso di cessazione del rapporto associativo (quindi di perdita della qualità di socio a seguito di esclusione o recesso) cessa anche il rapporto di lavoro.
Tuttavia la cooperativa ha facoltà di prevedere nel proprio statuto clausole di risoluzione del rapporto di lavoro autonome rispetto a quelle societarie, ovvero prevedere che lo scioglimento del rapporto sociale non determini effetti su quello lavorativo e viceversa.
È ammesso il diritto alle agevolazioni contributive alle assunzioni per i soci lavoratori di cooperative che abbiano instaurato anche un rapporto di lavoro in forma subordinata in caso di: lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o lavoratori in CIGS a zero ora da uguale periodo e di lavoratori in mobilità ( Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 gennaio 2006 n. 25/540 e Circolare INPS n.77/2006).
Artt. 2511 e seguenti Codice Civile
Legge 3 aprile 2001, n. 142
Legge 14 febbraio 2003, n. 30, articolo 9
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2004, n. 10
Circolare INPS n.77/2006
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Ultimo aggiornamento: 07/05/2007