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Lavoro

Il rapporto di lavoro

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LAVORO A TEMPO DETERMINATO: CHE COS'È

Il contratto a tempo determinato corrisponde ad un rapporto di lavoro di tipo subordinato al quale è stato applicato un termine finale. 

FORMA

È prevista la forma scritta, nell'atto scritto deve risultare, direttamente o indirettamente, il termine che viene apposto al contratto e le ragioni oggettive che motivano il ricorso a questo istituto.

TERMINE

Il termine deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
Il termine risulterà indirettamente quando non viene esplicitato ma, per esempio, dipende da un evento futuro.

DURATA

Non è prevista una durata minima o massima del contratto dato che questa dipende dalle ragioni che danno origine al rapporto.
Limiti temporali sono stabiliti solo per i dirigenti (max 5 anni) e per l'istituto della proroga (max 3 anni). Alla scadenza del termine il contratto si risolve anche nel caso in cui sussista lo stato di malattia o di gravidanza.

PROROGA

La proroga è ammessa una sola volta con i seguenti limiti:

  1. per i contratti a tempo determinato di durata iniziale inferiore a tre anni;
  2. il rapporto non può superare i tre anni. E' prevista la possibilità di deroga a tale tetto attraverso i contratti collettivi stipulati, a livello nazionale, territoriale o aziendale
DIVIETO DI APPLICAZIONE

Il contratto è sempre ammesso ad eccezione dei seguenti casi tassativi:

  • sostituzione di lavoratori in sciopero;
  • assunzioni presso unità operative interessate alla sospensione o alla riduzione di orario con trattamento di integrazione salariale o di contratti di solidarietà riguardanti lavoratori adibiti a mansioni cui si riferirebbe il contratto a termine;
  • assunzioni in sostituzione di lavoratori, adibiti a mansioni cui si riferirebbe il contratto a termine, sottoposti a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti salvo diversa disposizione di accordi sindacali (deroghe per contratti di durata iniziale inferiore a tre mesi, in sostituzione di lavoratori assenti o in mobilità);
  • imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ex art. 4 L. 626/94.
TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato a partire dalla scadenza dei seguenti termini quando:

  1. il rapporto di lavoro continua oltre il 20esimo giorno per i contratti di durata inferiore a sei mesi;
  2. il rapporto di lavoro continua oltre il 30esimo giorno per i contratti di durata uguale o superiore a sei mesi;
  3. il lavoratore venga riassunto a termine entro i dieci giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi e i venti giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi.

La legge consente, senza limiti quantitativi, il rinnovo del contratto a termine purchè, tra l'uno e l'altro contratto, intercorra un intervallo di tempo di 10 o 20 giorni a secondo che il contratto precedente sia stato di durata inferiore o uguale a sei mesi ovvero superiore a sei mesi.
La conversione a tempo indeterminato del rapporto non si verifica quando il datore di lavoro è la Pubblica Amministrazione.

 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto a tempo determinato si risolve normalmente per scadenza del termine fissato o prorogato. Nel caso in cui lavoratore o datore di lavoro vogliano recedere dal contratto prima della scadenza ciascuna delle parti sarà tenuta al risarcimento del danno a favore dell'altra. La risoluzione anticipata del rapporto è ammessa solo per giusta causa.

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Ultimo aggiornamento: 10/07/2008