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Il contratto a tempo determinato corrisponde ad un rapporto di lavoro di tipo subordinato al quale è stato applicato un termine finale.
È prevista la forma scritta, nell'atto scritto deve risultare, direttamente o indirettamente, il termine che viene apposto al contratto e le ragioni oggettive che motivano il ricorso a questo istituto.
Il termine deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
Il termine risulterà indirettamente quando non viene esplicitato ma, per esempio, dipende da un evento futuro.
Non è prevista una durata minima o massima del contratto dato che questa dipende dalle ragioni che danno origine al rapporto.
Limiti temporali sono stabiliti solo per i dirigenti (max 5 anni) e per l'istituto della proroga (max 3 anni). Alla scadenza del termine il contratto si risolve anche nel caso in cui sussista lo stato di malattia o di gravidanza.
La proroga è ammessa una sola volta con i seguenti limiti:
Il contratto è sempre ammesso ad eccezione dei seguenti casi tassativi:
Il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato a partire dalla scadenza dei seguenti termini quando:
La legge consente, senza limiti quantitativi, il rinnovo del contratto a termine purchè, tra l'uno e l'altro contratto, intercorra un intervallo di tempo di 10 o 20 giorni a secondo che il contratto precedente sia stato di durata inferiore o uguale a sei mesi ovvero superiore a sei mesi.
La conversione a tempo indeterminato del rapporto non si verifica quando il datore di lavoro è la Pubblica Amministrazione.
Il contratto a tempo determinato si risolve normalmente per scadenza del termine fissato o prorogato. Nel caso in cui lavoratore o datore di lavoro vogliano recedere dal contratto prima della scadenza ciascuna delle parti sarà tenuta al risarcimento del danno a favore dell'altra. La risoluzione anticipata del rapporto è ammessa solo per giusta causa.
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Ultimo aggiornamento: 10/07/2008