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Il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
È frequente nella Pubblica Amministrazione e tra gruppi di imprese dove il lavoratore viene inviato in una società appartenente allo stesso gruppo.
Il distacco deve avere le seguenti caratteristiche:
Il distacco di personale può coinvolgere lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato, purché il distacco avvenga entro il termine del rapporto di lavoro.
Se il distacco viene effettuato in modo illegittimo il lavoratore può richiedere, tramite il ricorso al giudice del lavoro, la costituzione del rapporto alle dipendenze del distaccatario. L'illegittimità del distacco può essere sanzionata in via penale e amministrativa, qualora vi sia una violazione alla normativa in materia di intermediazione e somministrazione di lavoro.
È necessario il consenso del lavoratore solo nel caso in cui durante il periodo del distacco vi sia un mutamento delle mansioni.
Se il distacco comporta un trasferimento ad una unità produttiva distante più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Il distacco è ammesso in caso di crisi aziendale per evitare in particolare riduzioni di personale e cassa integrazione guadagni.
Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Ciò significa che il lavoratore continuerà a percepire la retribuzione dal distaccante e la retribuzione dovrà essere la stessa. Idem per i contributi. Invece la contribuzione INAIL è calcolata con riferimento alla tariffa e ai premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato.
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Ultimo aggiornamento: 07/05/2007