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Lavoro

Il rapporto di lavoro

Ti trovi in: contratti > lavoro domestico: cos'è

IL CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO:
CHE COS'È

È il contratto di lavoro che riguarda non solo le tradizionali "colf", ma tutti quei lavoratori che "prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare".

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO

Il datore di lavoro può assumere il personale domestico direttamente oppure tramite le associazioni di categoria a carattere nazionale e i patronati di assistenza autorizzati dal Ministero del lavoro. Ai fini dell'assunzione, il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali:

  • tessere e libretto delle assicurazioni sociali
  • carta d'identità o documento equipollente
  • tessera sanitaria
  • eventuali diplomi o attestati professionali specifici
  • codice fiscale
  • eventuale permesso di soggiorno

È possibile essere assunti anche a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:

  • per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo
  • per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero
  • per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o che fruiscono dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap
  • per sostituire lavoratori in ferie
  • per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo

La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a dodici giorni di calendario.

PERIODO DI PROVA

I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità. 

ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata tra le parti, ma con un massimo di:

  • 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi
  • 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni per i lavoratori non conviventi.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:

  • fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
  • oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.

Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
Il datore di lavoro dovrà comunicare l'assunzione all'INPS entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata alle comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro domestici

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Ultimo aggiornamento: 18/03/2009