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Il lavoro a domicilio consiste nell’eseguire nel proprio domicilio o in locale di cui si abbia disponibilità, anche con l'aiuto di membri della propria famiglia, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessori e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
Il datore è obbligato a trascrivere il nominativo ed il domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, il tipo e la quantità di lavoro da eseguire e la misura della retribuzione sul libro unico del lavoro (istituito ai sensi dell'articolo 39, comma 1, D.L. n. 112/2008). Il lavoratore a domicilio deve essere munito di un libretto di controllo che indichi:
Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro. Non può eseguire lavoro in concorrenza con l'imprenditore quando questi gli affida una quantità di lavoro utile a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro.
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Ultimo aggiornamento: 15/07/2008