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Il contratto di formazione e lavoro (C.F.L.) è un contratto a tempo determinato di durata massima di 24 mesi e non rinnovabile.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra i sedici e i trentadue anni.
A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 276/2003 il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato solo dalla pubblica amministrazione.
Nel settore privato il contratto di formazione e lavoro è sostituito dal contratto di inserimento.
Il contratto di formazione e lavoro deve essere stipulato nella forma scritta. In mancanza, il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. È ammesso il patto di prova.
I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione.
Il contratto di formazione lavoro non può essere rescisso prima della sua scadenza, salvo giusta causa. Le dimissioni vanno date rispettando i termini di preavviso stabiliti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
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Ultimo aggiornamento: 11/05/2007