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Il contratto di lavoro intermittente definito anche a chiamata o job on call è un rapporto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro in determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno.
La caratteristica principale è l'alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa del lavoratore alla chiamata, cioè la cosiddetta disponibilità, e fasi in cui vi è prestazione effettiva di lavoro.
Sulla base dell'obbligo di rispondere alla chiamata si possono quindi individuare due diverse tipologie di lavoro intermittente:
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso nei seguenti casi:
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato nei seguenti casi:
Deve avere la forma scritta e deve indicare la durata, il luogo, la modalità della disponibilità, il relativo preavviso, il trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, l’ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di rilevazione della prestazione.
Nel periodo in cui vi è effettiva prestazione di lavoro il lavoratore intermittente ha diritto un trattamento economico pari a quello degli altri lavoratori in proporzione all'attività realmente svolta.
Nel periodo di inattività il lavoratore ha diritto, solo nel caso in cui in cui si sia obbligato a rispondere alla chiamata, a un’indennità mensile di disponibilità pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato divisibile in quote orarie.
Sull’indennità di disponibilità sono versati i contributi, ma l’indennità non matura in caso di malattia o altro impedimento temporaneo.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione dell’ indennità di disponibilità e il risarcimento del danno.
Nel caso di lavoro intermittente nel fine settimana, periodi delle ferie estive o vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
Art. 34-40 D.Lgs. 276/03 come modificato dal D.Lgs. 251/04;
Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 10/03/04;
Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 23/10/04;
Circolare Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4/05.
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Ultimo aggiornamento: 09/07/2008