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Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario (full-time)
Le modifiche introdotte dalla Riforma Biagi hanno lo scopo di incentivare l'utilizzo di questa tipologia contrattuale attraverso una maggiore flessibilità.
Il part-time può essere:
Il part-time può essere stipulato tra tutti i lavoratori e datori di lavoro di qualsiasi settore (compreso il settore agricolo).
È applicabile a tutti i contratti di lavoro: a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, inserimento, somministrazione, ecc...
Nella Pubblica Amministrazione, invece, è possibile ricorrere al lavoro part-time, ma non si applicano le modifiche introdotte dalla riforma Biagi.
Il part-time deve essere stipulato in forma scritta e deve obbligatoriamente contenere la durata e la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno.
Rispetto alla precedente disciplina, la Riforma Biagi prevede una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro ridotto.
Il datore di lavoro ha cioè diritto, in accordo con il lavoratore, di stipulare clausole flessibili ed elastiche e a richiedere lavoro supplementare e straordinario secondo le modalità indicate dalla legge.
In particolare con le clausole elastiche e flessibili nel contratto di lavoro al lavoratore potrà essere richiesto di variare l’orario part-time di base. Il datore di lavoro dovrà però dare un preavviso di almeno due giorni lavorativi al lavoratore e corrispondere le adeguate compensazioni economiche.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:
Il lavoratore part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria e allo stesso trattamento economico per malattia, infortunio e maternità del lavoratore a tempo pieno, anche se in proporzionale al numero di ore lavorate.
Ha diritto, inoltre, allo stesso trattamento normativo dei lavoratori a tempo pieno per quanto riguarda il periodo di prova, le ferie annuali, il congedo di maternità, ecc...
Il lavoratore part-time ha diritto, se previsto dal contratto individuale, di precedenza nel passaggio dal part-time a full-time rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno, avvenute nelle unità produttive dello stesso ambito comunale e per le stesse mansioni o mansioni equivalenti.
Il lavoratore a tempo pieno ha invece il diritto a essere informato dell'intenzione di procedere ad assunzioni a tempo parziale per poter presentare domanda di trasformazione.
Il lavoratore affetto da patologie oncologiche ha il diritto di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno quando il lavoratore lo richieda.
La Legge 247/2007 (Riforma Welfare) modifica, in parte i regimi relativi alle clausole elastiche e flessibili ed alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel caso in cui il lavoratore od un suo familiare siano affetti da gravi patologie.
Al lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale è riconosciuto il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
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Ultimo aggiornamento: 17/11/2011