HOME | WELCOME/BIENVENUE | URP | MEDIAGENCYPROVINCIA | ACCESSIBILITÀ

Lavoro

Il rapporto di lavoro

Ti trovi in: contratti > somministrazione di lavoro: cos'è

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: CHE COS’È

Il contratto di somministrazione è il contratto concluso da un soggetto utilizzatore ed un soggetto somministratore (agenzia del lavoro) autorizzato dal Ministero del Lavoro per la fornitura di personale a tempo determinato o indeterminato.
L'utilizzatore può essere un soggetto privato ma anche una Pubblica Amministrazione, in quest'ultimo caso il contratto di somministrazione può essere solo a tempo determinato.

CARATTERISTICHE

Il contratto di somministrazione è stipulato in forma scritta e deve contenere una serie di elementi.
In mancanza di forma scritta, il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Il lavoratore temporaneo è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato.
In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina del contratto a termine, per quanto compatibile, e in ogni caso con delle differenze ovvero le assunzioni a termine potranno essere effettuate senza il rispetto di intervalli minimi tra un contratto e l'altro, e quindi potranno succedersi senza soluzione di continuità.
Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
Si precisa che si deve escludere nei casi previsti dai contratti collettivi, l'applicabilità del limite di legge in base al quale è possibile prorogare solo contratti a termine di durata iniziale inferiore a tre anni ed entro tale limite massimo. Quindi i contratti collettivi potranno prevedere modalità di proroga diverse da quelle stabilite dal D.lgs. 368/2001.
In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione salvo che al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

TRATTAMENTO ECONOMICO

I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: il lavoratore quindi potrà chiedere il pagamento della retribuzione, in prima istanza, sia all'impresa utilizzatrice che all'impresa somministratrice.
Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. (art. 22 comma 3 D.Lgs 276/03)
La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore a Euro 350,00 mensili ed è aggiornata ogni due anni secondo l'ISTAT.
 

APPLICAZIONE

Con la legge Finanziaria 2010 cambiano le ipotesi nelle quali la somministrazione è vietata. Oltre ai casi già previsti (per sostituzione lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e per imprese che non hanno proceduto alla valutazione dei rischi), la somministrazione è ora vietata salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a meno che tale contratto :
1) sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti(malattia, maternità ecc.) oppure
2) sia concluso per contratti a temine di lavoratori in mobilità oppure
3) abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.

Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario.

Un’ulteriore novità che introduce la Finanziaria è che qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori in mobilità, non operano i limiti previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 20 del D.Lgs 276/03 e cioè :
• per la somministrazione a tempo indeterminato non si tiene conto delle ipotesi elencate nel comma 3
• per la somministrazione a tempo determinato non si tiene conto dei limiti numerici e delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (comma 4)
Inoltre la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ora ammessa nei seguenti casi (comma 3): a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone edi trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

torna su^


Le informazioni presenti nel sito hanno carattere unicamente informativo, pertanto si declina ogni responsabilità per qualsiasi problema causato dal servizio.

Ultimo aggiornamento: 19/01/2010