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  Congedi parentali

La Legge n. 53/2000 (e l'art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) sui congedi parentali introduce una nuova disciplina dell'astensione facoltativa.

In particolare la legge stabilisce che, dopo il periodo di astensione obbligatoria, i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro - anche contemporaneamente - nei primi otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo di sei mesi. Se utilizzati da entrambi i genitori, le astensioni dal lavoro non possono superare il limite complessivo di dieci mesi.

Se il padre si assenta dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, il suo limite di sei mesi sale a sette e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di undici mesi (sette mesi per il padre e quattro mesi per la madre).
In presenza di un solo genitore, questi ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore ai dieci mesi.

Il diritto all'astensione facoltativa è riconosciuto anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perché appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati.
Il genitore deve preavvisare, salvo i casi di oggettiva impossibilità, il proprio datore di lavoro dell'intenzione di voler usufruire del congedo.

Il congedo parentale può essere usufruito anche in caso di adozione e affido. In questi casi il congedo è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del bambino in famiglia, se lo stesso ha un'età tra 6 e 12 anni.

Per approfondimenti e maggiori informazioni:


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