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  La separazione

Dal punto di vista giuridico, la separazione consiste nell’interruzione di tutti quei diritti e doveri che i coniugi rispettivamente acquistano e si assumono con la celebrazione del matrimonio, tranne quelli di assistenza e di reciproco rispetto.

I coniugi che hanno trovato un accordo per la separazione possono chiedere direttamente al Tribunale civile la separazione consensuale (v.)
Se l’accordo
non si raggiunge o viene a mancare, i coniugi devono contattare un avvocato che si rivolga al giudice, sempre presso il Tribunale civile. È questo il caso della separazione giudiziale.
I coniugi possono anche decidere di separarsi senza alcuna formalizzazione legale. In questo caso si verifica la separazione di fatto, la quale non ha però alcun effetto giuridico.

Gli effetti della separazione davanti al Giudice cessano automaticamente nel caso di riconciliazione dei coniugi e ripresa della vita in comune.


La separazione consensuale
La separazione consensuale, disciplinata dall’art. 158 c.civ., si verifica per accordo delle parti, quando cioè sia la moglie che il marito sono d’accordo sull’affidamento dei figli e su tutte le situazioni economiche, patrimoniali e personali che sorgeranno a seguito della separazione. In tal caso il Tribunale si limiterà a ratificare tutti i patti e gli accordi intervenuti fra i coniugi conferendo cosi efficacia alla separazione.
Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo di residenza attuale di uno dei coniugi.
 


Attenzione :
  • presso il Tribunale di Torino in caso di separazione consensuale non è necessario nominare un avvocato (è possibile rivolgersi per informazioni alla cancelleria della VII sezione civile del Tribunale). A seguito della presentazione del ricorso di separazione consensuale, il Tribunale fisserà un’udienza davanti al Presidente, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e nella quale il Giudice tenterà anzitutto la conciliazione. Successivamente il Tribunale si pronuncerà emettendo un decreto di omologazione degli accordi raggiunti tra i coniugi, conferendo così piena efficacia alla separazione.
  • è anche possibile rivolgersi ad un Centro di Mediazione Familiare per essere aiutati da esperti a trovare gli accordi relativi ai figli.
 
La separazione giudiziale
La separazione giudiziale (art. 151 c.civ.) è quella pronunciata dal Tribunale, quando i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo su tutte le questioni economiche e personali attinenti la famiglia (affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento). In tal caso si instaurerà una vera e propria causa legale, per la quale è necessario il patrocinio di un avvocato.
Le spese per la difesa sono a carico delle rispettive parti a meno che le stesse, in base al reddito, siano ammesse al Patrocinio Gratuito a spese dello Stato. Per informazioni occorre rivolgersi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - Palazzo di Giustizia C.so Vittorio Emanuele II° n.130 –
 tel 011-4330446 ore 9.00 –12.00 )

Uno dei coniugi si rivolgerà dunque ad un legale, meglio se esperto in Diritto di Famiglia, il quale, sentite le sue ragioni, potrà anzitutto cercare degli accordi con l’altro coniuge, ovvero potrà direttamente depositare il ricorso contenente la domanda di separazione, con l’esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui i coniugi avevano l’ultima residenza comune.
Il Presidente del Tribunale fisserà con un decreto il giorno in cui i coniugi dovranno comparire ( per quanto riguarda il Tribunale di Torino circa 3-4 mesi dopo la domanda).
In tale udienza i coniugi dovranno presentarsi personalmente davanti al Presidente, il quale li sentirà prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se il tentativo non riesce, il Presidente emanerà dei provvedimenti temporanei ed urgenti relativamente ai figli e alla casa coniugale. Inoltre nominerà un Giudice Istruttore fissando la prima udienza davanti a lui per il proseguimento della causa.
 
Davanti al Giudice Istruttore si svolgerà quindi una vera e propria causa civile, di durata più o meno lunga a seconda delle situazioni e degli accordi ancora eventualmente raggiunti. Al termine di tale causa il Tribunale emanerà la sentenza di separazione.
Inoltre il Giudice, su richiesta di una parte e qualora ne ricorrano le circostanze, può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione, con le relative conseguenze di tipo economico.


ATTENZIONE
La legge di riforma 54/06 sull’affidamento condiviso ha introdotto la possibilità che il giudice, con il consenso delle parti, possa rinviare il procedimento consentendo ai genitori di intraprendere un tentativo di mediazione.
L’art. 155 sexies, II comma, recita: “ Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.


La separazione di fatto
Questo tipo di separazione si ha quando i coniugi cessano la vita in comune senza alcuna formalità, senza rivolgersi al giudice. La separazione di fatto non ha alcun effetto giuridico e non sospende nessuno degli obblighi matrimoniali.


La riconciliazione


Attenzione: gli effetti della separazione
cessano automaticamente con la riconciliazione dei coniugi. Questa può avvenire in modo espresso e, quindi, essere validata da un accordo formale, oppure in modo tacito con la ripresa cioè della vita in comune. Non è necessaria quindi alcuna pronuncia del giudice ma è la riconciliazione stessa, in qualunque modo essa avvenga, a far cessare automaticamente gli effetti della separazione.

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