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  Rifiuto dell'assunzione

Nel caso in cui le aziende rifiutino di assumere il lavoratore disabile avviato al lavoro la Direzione Provinciale del lavoro redige verbale che è trasmesso agli Uffici competenti e alla Magistratura.
Per le imprese private e gli enti pubblici economici che inviano in ritardo il prospetto periodico si applica la sanzione amministrativa del pagamento di euro 516,46 (lire 1.000.000) maggiorata di euro 25,82 (lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Il prospetto periodico contiene il numero dei dipendenti dell'impresa o dell'ente, i nominativi delle persone disabili già assunte, il numero di posti e mansioni disponibili per disabili.
La non assunzione della quota di disabili per oltre 60 giorni, per cause imputabili al datore di lavoro, comporta la sanzione di euro 51,64 (lire 100.000) per ciascun disabile che il datore non ha assunto, per ogni giorno lavorativo di non occupazione.
Le sanzioni sono disposte dalle Direzioni Provinciali del lavoro. Il ricavato delle sanzioni viene versato al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Gli importi delle sanzioni sono adeguati ogni 5 anni con decreto ministeriale.

Fonte: CID


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