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  Indennità

Le indennità riconosciute alle persone cieche civili e alle persone sorde sono le seguenti:
  • indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
  • indennità speciale per ciechi parziali;
  • indennità di comunicazione;
  • indennità mensile di frequenza.
Ai cittadini italiani pluriminorati, che presentano cioè più di una minorazione fisica, psichica o sensoriale per cause non imputabili a guerra, lavoro o servizio, è riconosciuta la possibilità di cumulare le provvidenze economiche.

Indennità di accompagnamento

Condizioni:
  • cittadinanza e residenza italiane, o carta di soggiorno per i cittadini stranieri;
  • riconoscimento della condizione di handicap ;
  • età;
  • non ci sono limiti di reddito.
Importo:
  • Importo 2005: Euro 443,83 per 12 mensilità.
Le persone con handicap che percepiscono indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio non hanno diritto a questo tipo di indennità, ma possono scegliere, tra i due, il trattamento più favorevole.

Indennità di comunicazione

Condizioni:
  • cittadinanza e residenza italiane, o carta di soggiorno per i cittadini stranieri;
  • riconoscimento della condizione di handicap ;
  • età;
  • non ci sono limiti di reddito.
Importo:
  • Importo 2005: Euro 223,38 per 12 mensilità.
I minori che percepiscono l'indennità di frequenza non ne hanno diritto, ma possono scegliere il trattamento più favorevole.
È compatibile con la titolarità di una patente di guida e con lo svolgimento di attività lavorativa.

Indennità di frequenza

Condizioni:
  • cittadinanza e residenza italiane, o carta di soggiorno per i cittadini stranieri;
  • essere minore di 18 anni;
  • frequentare, anche in modo non continuativo, un centro di riabilitazione, la scuola di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, un centro di formazione professionale;
  • essere stato riconosciuto "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età oppure essere persona sorda con una perdita uditiva superiore a 60 decibel";
  • essere privo di reddito o con un reddito non superiore a euro 3650 (lire 7.067.450); l'importo si riferisce all'anno 2001.
Importo:
  • Importo 2005: Euro 233,87.
Non hanno diritto all'indennità mensile di frequenza coloro che percepiscono: l'indennità di accompagnamento, la speciale indennità per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione. Possono scegliere il trattamento economico più favorevole.
La concessione dell'indennità ai minori riconosciuti invalidi civili è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di:
  • centri ambulatoriali o centri diurni socioeducativi, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e recupero di persone disabili;
  • scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna; centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
La frequenza deve essere certificata e il certificato inviato, ogni anno, alla Prefettura di competenza.


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