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  La Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" ha dato riconoscimento al volontariato organizzato quale importante forma di solidarietà da anni operante nel Paese. In un ordinamento democratico, che esalta le forme di partecipazione dei cittadini, il riconoscimento del valore sociale del volontariato come elemento di crescita della comunità, già sancito dalla Carta costituzionale, costituisce una importante fase del processo di integrazione dell'azione privata nel settore pubblico.
La medesima legge ha previsto che le Regioni istituissero i registri delle organizzazioni di volontariato per permettere un regolare rapporto di convenzioni tra le stesse e gli enti pubblici del territorio, definendo, inoltre, le forme di sostegno e di partecipazione democratica del volontariato alla programmazione pubblica.

La Regione Piemonte con la Legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" ha dato attuazione alla L. 266/91 istituendo, tra l'altro, il Registro regionale del volontariato.

Nell'ambito dell'attuazione del decentramento amministrativo nella Regione sono state trasferite alle Province piemontesi le funzioni amministrative relative alla tenuta del registro delle organizzazioni di volontariato e sono state delegate le funzioni in materia di assegnazione dei contributi previsti dalla L.R. 38/94 all'art. 14. Resta invece di competenza della Regione la sezione del registro relativa agli organismi di collegamento e coordinamento a carattere regionale, interregionale nonché organismi a carattere nazionale con sede legale nella Regione Piemonte.
Dal 1?? gennaio 2002 le Province sono, pertanto, subentrate nelle nuove funzioni alle Regioni ed è agli uffici competenti di questo ente che ci si deve rivolgere per ogni formalità che riguardi l'iscrizione dell' organizzazione al registro.

Per associazione di volontariato si intendono tutte quelle organizzazioni che hanno come finalità i più diversi ambiti di azione (ambiente, sociale, cultura...) e sono costituite da soci volontari che prestano gratuitamente il loro servizio fornendo all'utenza assistenza gratuita. Con la definizione Terzo Settore, invece, si intende l'insieme di tutti quei soggetti che agiscono nel campo della produzione di beni e servizi di interesse sociale, secondo criteri che non appartengono né allo Stato, né al mercato. Nell'ambito delle organizzazioni non profit, si intendono parte del Terzo Settore, l'associazionismo, il volontariato, la cooperazione sociale e le ONG tutte caratterizzate dall'impegno in attività in campo sociale a livello nazionale come internazionale.

Sempre la Legge quadro sul volontariato, infine, prevede e regola l'istituzione dei Centri di Servizio per il Volontariato che sono strutture territoriali con il compito di offrire servizi tecnici alle organizzazioni per una loro maggiore qualificazione.

Legge regionale 8 Gennaio 2004, n.1
sulla gazzetta ufficiale del 15 Gennaio 2004 è stata pubblicata la legge regionale 8 Gennaio 2004 n.1, attuativa della legge quadro nazionale sul sistema integrato di interventi e servizi sociali.