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VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Come già previsto dalla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. e come ribadito dalla Circolare dell'Assessorato all'Urbanistica 23 maggio 2002, n. 5/PET ad oggetto: "Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione dei Piani Territoriali Provinciali. Conseguenze sulla procedura di approvazione dei Piani Regolatori Comunali. Chiarimenti ed indicazioni" tutti i comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia i progetti preliminari delle Varianti Strutturali (Art. 17/4) e delle Varianti Parziali (Art. 17/7) apportate ai rispettivi Piani regolatori.
A decorrere dal 21 agosto 2003, data d'entrata in vigore del P.T.C. - Piano Territoriale di Coordinamento (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003) la Provincia esprime un giudizio di compatibilità rispetto al P.T.C. sulle già citate varianti, ma ancora prima dell'approvazione del P.T.C. la Provincia, in qualità di Ente portatore d'interessi diffusi ed in relazione alle proprie competenze in materia di viabilità, si è comunque pronunciata, con l'espressione di osservazioni formalizzate con atto del Consiglio, sulle Varianti ai Piani regolatori pervenute rispetto a strumenti sovracomunali approvati.
Naturalmente occorre sottolineare che la natura "diversa" delle varianti e la loro classificazione è data dal diverso impatto che le stesse propongono sull'impianto urbanistico vigente; ciò comporta anche differenze sull'iter previsto per la loro formazione ed approvazione.

 

VARIANTI STRUTTURALI GENERALI E NUOVI PRG (L.R. 56/77 - Art. 15)

Le Varianti generali, incidono significativamente sulle scelte precedentemente definite nel Piano Regolatore e ne modificano la struttura (urbanistica e normativa), il dimensionamento ed eccedono i limiti fissati per le varianti strutturali L.R. 1/2007.

Essezialmente l'iter segue le seguenti fasi:

  • Adozione comunale del progetto preliminare
  • Ricezione da parte della Provincia degli atti e verifica della correttezza degli stessi
  • Verifica Provinciale di compatibilita con gli strumenti sovracomunali approvati e formulazione del parere istruttorio
  • Trasmissione al comune e per conoscenza alla Regione degli eventuali atti deliberativi
  • Adozione comunale del Progetto Definitivo contestualmente trasmesso alla Regione
  • Assunzione a vigenza attravero pubblicazione da parte della Regione su B.U.R.

 

VARIANTI STRUTTURALI (L.R. 1/2007)

Le Varianti Strutturali ai sensi della L.R. 1/2007 hanno le seguenti caratteristiche:

  • non devono essere riferite all'intero territorio comunale
  • non modificano l'intero impianto strutturale del P.R.G. (urbanistico o normativo)

Sono sempre strutturali le varianti:

  • di esclusivo adeguamento al P.A.I.
  • direttamente conseguenti al P.A.I.

La procedura di approvazione della Variante strutturale avviene tramite delle Conferenze di Pianificazione, alle quali partecipano soggetti aventi diritto di voto (Comune, Provincia, Regione e Comunità Montana nel caso di Piani Regolatori Intercomunali e altri soggetti senza diritto di voto (Società ed Enti erogatori di servizi ecc.). Per ulteriori informazioni si può consultare il regolamento attuativo (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2007, n. 2/R.).

In sintesi l'iter prevede le seguenti fasi:

  • approvazione documento programmatico da parte del Consiglio Comunale;
  • convocazione della Conferenza di Pianificazione sul documento programmatico con lettera A/R 25 giorni prima della convocazione, allegando copia documenti;
  • prima seduta della Conferenza di Pianificazione sul documento programmatico, nella quale si verifica la conformità ai disposti della L.R. n. 1/2007;
  • seconda seduta della Conferenza di Pianificazione sul documento programmatico, da tenersi entro 30 giorni dalla precedente;
  • adozione da parte del Consiglio Comunale del progetto preliminare di variante strutturale (ad avvenuto ottenimento del parere dell'ARPA sugli aspetti connessi al rischio idrogeologico);
  • pubblicazione della Variante nei modi e nelle forme di legge e controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
  • convocazione della Conferenza di Pianificazione sul progetto preliminare, con lettera A/R 25 giorni prima della convocazione, allegando copia documenti;
  • prima seduta della Conferenza di Pianificazione sul progetto preliminare, nella quale si verifica la conformità ai disposti della L.R. n. 1/2007;
  • seconda seduta della Conferenza di Pianificazione sul progetto preliminare, da tenersi entro 90 giorni dalla precedente
  • il parere espresso dalla conferenza di pianificazione é positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti con diritto di voto
  • la variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione per estratto sul B.U.R.

 

VARIANTI PARZIALI (L.R. 56/77 - Art. 17/7 )

Le Varianti Parziali, vengono utilizzate per modifiche di lieve entità sullo strumento urbanistico generale, consentono di snellire le procedure e la stessa realizzazione degli interventi sul territorio.

Essezialmente l'iter segue le seguenti fasi:

  • Adozione comunale del progetto preliminare
  • Ricezione da parte della Provincia degli atti e verifica della correttezza degli stessi
  • Verifica Provinciale di compatibilita con gli strumenti sovracomunali approvati e formulazione del parere istruttorio
  • Trasmissione al comune degli eventuali atti deliberativi
  • Trasmissione del comune a Regione e Provincia della delibera di approvazione definitiva della variante.

Il Servizio Urbanistica della Provincia ha predisposto il documento:
"Orientamenti per l'applicazione della Legge Regionale n. 41/97" contenente informazioni utili per la redazione, adozione ed approvazione delle Varianti parziali.
Scarica il documento (formato pdf 45 KB)

 

VARIANTI SEMPLIFICATE (Art. 19 D.P.R. 327/2001)

Quando si tratta di realizzare un'opera pubblica non prevista o in variante al Piano Regolatore Generale vigente, al fine di pervenire alla piena conformità urbanistica o per apporre i relativi vincoli espropriativi, è possibile ricorrere alla procedura della "Variante semplificata", prevista dall'art. 19 del D.P.R. 327/2001.

Questa procedura, di natura più agile rispetto a quelle previste per altri tipi di variante al Piano Regolatore, prevede:

  • l'adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale;
  • nel caso di apposizione di vincoli preordinati all'espropriazione, occorre notificare ai proprietari interessati, almeno venti giorni prima dell'adozione consiliare, un avviso con cui si comunica l'avvio del procedimento;
  • ad avvenuta adozione, il deposito e la pubblicazione della Variante al fine di raccogliere le eventuali osservazioni;
  • l'invio degli atti adottati alla Regione Piemonte e alla Provincia, per la pronuncia di compatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento;
  • se la Regione non manifesta il proprio dissenso entro novanta giorni, il Consiglio Comunale dispone, con deliberazione, l'avvenuta efficacia della "Variante semplificata".

 

ALTRE VARIANTI
  1. Accordi di programma
  2. Sportelli unici per le attività produttive (SUAP)

 

N.B. Si ricorda che i progetti preliminari delle Varianti ai Piani Regolatori devono essere trasmessi al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI TORINO - Servizio Urbanistica -
Corso G. Lanza n. 75 - 10131 TORINO

Nel caso di recapito manuale presso la segreteria del Servizio Urbanistica, aperta dal lunedì al venerdì (9.00-12.00), verrà rilasciata una ricevuta con data e protocollo, per la verifica della decorrenza del termine per il pronunciamento di compatibilità, stabilito per legge in 45 giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare (Varianti parziali).

 

CONSULTAZIONE ON-LINE DELLE VARIANTI AI P.R.G.

Il servizio consente di visualizzare i dati ed i documenti relativi alle Varianti ai P.R.G. prodotte dai Comuni o dalle Comunità Montane e trasmesse alla Provincia.

Accedi al servizio di consultazione delle varianti presentate alla Provincia di Torino

Ultimo aggiornamento: 20/01/2011